Lo schema di decreto di recepimento della direttiva UE 2024/2853 aggiorna il Codice del consumo: si amplia la platea degli operatori responsabili e diventano espressamente risarcibili i danni psicologici medicalmente accertabili e la distruzione di dati non professionali
La responsabilità per danno da prodotti difettosi si prepara a includere espressamente software e file per la fabbricazione digitale, ampliando il quadro di tutela oltre i beni materiali. Lo prevede lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2024/2853, approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, dopo l’acquisizione dei pareri parlamentari, che interviene sul Codice del consumo e aggiorna la disciplina della responsabilità oggettiva alla complessità dei prodotti digitali e delle catene di fornitura. Il provvedimento amplia anche i soggetti chiamati a rispondere dei danni, introduce agevolazioni probatorie e aggiorna le categorie di pregiudizi risarcibili. Le nuove disposizioni si applicheranno ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026. Per quelli precedenti continuerà a valere la disciplina previgente.
Software, prodotti interconnessi e intelligenza artificiale
La definizione di prodotto comprende ogni bene mobile, anche integrato o interconnesso con altri beni mobili o immobili. Sono espressamente inclusi elettricità, materie prime, file per la fabbricazione digitale e software. L’esclusione riguarda il software libero e open source sviluppato o fornito nell’ambito di un’attività non commerciale: non si tratta, dunque, di un’esenzione generalizzata per l’open source.
Il testo non introduce una categoria autonoma denominata «intelligenza artificiale», ma considera elementi rilevanti anche per questi sistemi: tra i criteri di valutazione della difettosità figurano gli effetti della capacità del prodotto di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio. Contano inoltre le interconnessioni con altri prodotti e i requisiti di cybersicurezza pertinenti alla sicurezza.
Rientrano nel quadro anche i servizi digitali correlati, ossia quelli integrati o interconnessi la cui assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più funzioni. Non ogni servizio digitale viene quindi equiparato indistintamente a un prodotto.
Chi risponde dei danni
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