NORMATIVA

Lacune ed incongruenze d’un sistema che andrebbe rimeditato

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 390 – Novembre 2026

1. L’attestazione sullo stato del rischio

Il contratto di assicurazione della r.c.a. deve prevedere obbligatoriamente o una franchigia, o clausole in virtù delle quali il premio dovuto dal contraente è tanto più elevato, quanto maggiore è il numero dei sinistri provocato per mezzo del veicolo indicato nella polizza (art. 133 cod. ass.). Tuttavia, mentre l’istituto della franchigia è praticamente sconosciuto alla prassi commerciale, la formula della variazione del premio a seconda dei sinistri causati dal conducente del veicolo indicato in polizza è di applicazione diffusa. Naturalmente l’adozione di clausole siffatte rende necessario tanto per l’assicuratore, quanto per l’assicurato, conoscere al momento della stipula del contratto quanti sinistri abbia causato il veicolo indicato nel contratto, ed in quale classe di merito sia stato conseguentemente inquadrato. Il primo necessita di tale informazione al fine di stabilire correttamente la misura del premio; il secondo per verificare se sia corretta la classe di merito individuata dall’assicuratore.

Alla soddisfazione di queste esigenze è preordinato il documento chiamato “attestazione sullo stato del rischio”, previsto dall’art. 134 cod. ass. Ma l’art. 134 cod. ass. è una delle norme più tormentate dell’intero decreto legislativo 209/05. È stato modificato infatti nove volte in ventuno anni, vale a dire ogni due anni e mezzo. Alle pulsazioni del legislatore primario ha dovuto dar seguito ovviamente l’Autorità di vigilanza, che ha dato attuazione alle deleghe contenute nell’art. 134 cod. ass. con i regolamenti 9.8.2006 n. 4; 19.5.2015, n. 9; 16.4.2018 n. 71; 16.4.2018 n. 72, e da ultimo col Regolamento 10.2.2026 n. 58. Se poi si considera che il contratto di assicurazione della r.c.a. ha obbligatoriamente durata annuale (art. 170-bis cod. ass.), deve concludersi che dal 2006 ad oggi ogni assicurato ad anni alterni si è visto sottoporre un contratto in cui erano cambiate le regole sull’attestato di rischio.

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Marco Rossetti
Consigliere della Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile

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