GIURISPRUDENZA

Necessaria la prova contraria per sconfessare il contenuto della CAI doppia firma

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 390 – Novembre 2026

Nel numero 387 di questa rivista il dott. Marco Rossetti ci ha reso partecipi del via libera alla CAI digitale, che ora l’assicurato potrà compilare e sottoscrivere digitalmente per denunciare il sinistro occorso. Nel suo prezioso commento il dott. Rossetti ha brevemente ma esaustivamente ricordato il valore probatorio della CAI e anche qualche rovinoso scivolone in cui è incappata parte della giurisprudenza sul punto. E pare proprio che detto argomento non trovi pace nelle pronunce giurisprudenziali, almeno per quanto attiene ai giudici di merito, e necessiti ancora dell’intervento del giudice di legittimità per ricordare i principi base del nostro sistema processuale, che attengono all’onere della prova ed al valore di prova che la legge attribuisce agli atti ed ai fatti.

Il contenuto della CAI, ce lo dice l’art. 143 comma 2 del codice delle assicurazioni private: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”, per norma di legge gode della presunzione legale prevista dall’art. 2728 c.c.. La presunzione è un mezzo di prova e possiede la stessa efficacia della prova documentale o testimoniale.

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