In caso di sinistro stradale vige la responsabilità solidale tra il conducente responsabile e la società proprietaria del monopattino concesso a noleggio

di Bianca Pascotto

Qualcuno forse è sicuro di poter scorrazzare liberamente tra marciapiedi e le corsie riservate in sella – rectius in piedi – al monopattino ed è serenamente inosservante di alcuna norma del Codice della strada convinto, peraltro, che il concesso noleggio del monopattino, lo renda indenne da sanzioni o da richieste risarcitorie in caso di procurato incidente.

Specularmente la società noleggiatrice giammai si ritiene responsabile di qualsivoglia condotta irresponsabile del cliente e benchè mai destinataria di una richiesta di pagamento dei danni provocati dal malaccorto utilizzo del monopattino.

Ma perché entrambi gli indicati soggetti si cullano in detta errata convinzione?

Certamente per beata ignoranza, parzialmente giustificata prima che al monopattino fosse attribuita la qualifica di veicolo, ma del tutto inescusabile dal 2019 (legge di bilancio n.145/2018) ai giorni nostri.

Una sentenza del Giudice di Pace di Rimini pubblicata il 24 agosto affronta l’argomento e si pronuncia sulla responsabilità solidale tra il conducente responsabile e la società proprietaria del monopattino concesso a noleggio in caso di sinistro stradale.

Il caso

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