La Cassazione conferma che l’esistenza e il contenuto del contratto assicurativo possono essere provati anche attraverso e-mail, quietanze e altri documenti riferibili alle parti

Il famoso pezzo di carta quale mezzo privilegiato che ci permette di fornire la prova di un nostro diritto quando contestato o disconosciuto (verba volant scripta manent), è strumento quanto mai imprescindibile nel mondo assicurativo e non v’è bisogno di ricordare che l’art. 1888 del codice civile prevede espressamente che il contratto di assicurazione debba essere provato per iscritto.
E dunque le polizze si sottoscrivono, anche digitalmente, e poi si stampano nel dubbio poi che se qualche disgrazia colpisca i nostri sistemi e strumenti informatici, in caso di contenzioso con il nostro assicuratore senza il nostro bel malloppo cartaceo non sarà possibile darne prova con alcun altro mezzo probatorio (eccezion fatta nel caso di sua perdita incolpevole).

Ma siamo certi che la prova scritta necessaria per dimostrare l’esistenza ed il contenuto del contratto assicurativo sia esclusivamente limitata e circoscritta alla sola polizza?
Recente pronuncia della cassazione [1] è tornata sulla questione, confermando il pregresso orientamento.

LA VICENDA

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[1] Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza del 22 luglio 2026 n. 23855

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