L’evoluzione delle tecnologie, delle forme di responsabilità e dei rischi emergenti impone di interrogarsi sui limiti dell’assicurabilità. Il legislatore può definire obblighi risarcitori e rafforzare la tutela del danneggiato, ma non può rendere automaticamente assicurabile qualunque rischio: perché una copertura possa essere offerta in modo stabile, il rischio deve essere almeno in parte conoscibile, misurabile e prezzabile. È il messaggio centrale dell’intervento di Antonio Rosario De Pascalis, capo del Servizio Studi e gestione dati dell’IVASS, al convegno GenRe-THMR dedicato alla responsabilità civile e alla gestione del contenzioso e tenutosi lo scorso 17 settembre.
La riflessione si muove da un elemento strutturale dell’attività assicurativa. La responsabilità civile tradizionalmente pone al centro danneggiato e responsabile, mentre l’assicurazione introduce un ulteriore soggetto: il mercato, chiamato a valutazione frequenza, gravità e correlazione dei danni per definire premi, limiti contrattuali e capacità disponibile. Se il diritto individuale chi deve sostenere il costo di un danno, l’assicurazione può trasferire quel costo soltanto quando dispone di informazioni sufficienti per stimare il rischio.
Secondo De Pascalis, l’assicurazione svolge una funzione che va oltre la mutualizzazione: trasforma le informazioni disponibili sul passato in aspettative economiche sul futuro. Il premio rappresenta infatti una previsione sul numero dei sinistri attesi e sul loro costo.
Il rischio, in questa prospettiva, è una probabilità conosciuta o almeno stimabile; l’incertezza radicale riguarda invece fenomeni per i quali mancano una base statistica, parametri tecnici stabili o un quadro giuridico sufficientemente definito. L’assicuratore non è chiamato a evitare il rischio — che costituisce il nucleo della sua attività — ma incontra difficoltà quando non riesce a misurarlo con attendibilità.
Quando l’incertezza è elevata, il mercato può reagire con premi più alti, condizioni contrattuali più restrittive, minore capacità assuntiva o mancata offerta di copertura. Non si tratta necessariamente di un malfunzionamento del mercato, ma dell’esito di un processo di apprendimento del rischio ancora incompleto.
L’incognita dell’intelligenza artificiale
Il caso dell’intelligenza artificiale rappresenta, secondo l’intervento IVASS, uno degli esempi più evidenti. L’AI può produrre benefici economici e sociali, ma apre scenari di responsabilità ancora in gran parte da definire. Manca una conoscenza consolidata sulla tipologia dei danni che potranno prevalere, sulla loro frequenza, sulla severità economica e sulla distribuzione delle responsabilità fra sviluppatori, fornitori di modelli, produttori, integratori, distributori, utilizzatori professionali e fornitori di servizi.
Un ulteriore profilo riguarda il rischio di accumulo e correlazione. Un errore algoritmico, un difetto in un modello o una vulnerabilità presente in un sistema utilizzato contemporaneamente da molte imprese può produrre sinistri seriali e colpire, nello stesso momento, migliaia o milioni di soggetti. Il problema non è dunque solo stimare il danno individuale, ma valutare l’esposizione potenziale a eventi sistemici.
De Pascalis richiama inoltre la previsione, contenuta nel decreto legislativo di attuazione dell’AI Act approvato di recente, di specifici strumenti di tutela risarcitoria per chi subisca un danno da sistemi di intelligenza artificiale, compresa la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del soggetto responsabile. La previsione rafforza la posizione del danneggiato, ma pone interrogativi sulla sostenibilità tecnica delle coperture in assenza di dati e modelli consolidati.
L’azione diretta contro l’assicuratore è già prevista, per esempio, nella responsabilità civile automobilistica. In quel settore, tuttavia, l’operatività del meccanismo è sostenuta da decenni di osservazioni statistiche, grandi masse di dati e modelli attuariali in grado di stimare con ragionevole precisione frequenza e costo dei sinistri. Per i danni da AI, invece, il mercato deve ancora acquisire una conoscenza equivalente.
Monopattini e responsabilità sanitaria
L’intervento richiama anche il caso dei monopattini elettrici, indicato come esempio di obbligo assicurativo introdotto in un mercato con una base conoscitiva ancora limitata. In una prima fase, la disciplina è stata impostata secondo una logica di assimilazione alla responsabilità civile automobilistica, prima che fossero disponibili informazioni statistiche sufficienti per calibrare il rischio ei relativi strumenti tecnici.
Il successivo sviluppo di una fase transitoria e della raccolta sistematica dei dati su sinistri e coperture viene letto come un affinamento dell’impianto regolatorio. La lezione indicata è che l’obbligo legale di assicurare non sostituisce l’esigenza di dati, monitoraggio e accumulo di esperienza: può imporre la domanda di copertura, ma non garantire da solo un’offerta adeguata, stabile e sostenibile.
Una dinamica analoga, pur in un settore storicamente assicurato, è ravvisata nella responsabilità sanitaria. Qui le difficoltà non derivano dalla novità della tecnologia, ma dall’evoluzione delle pratiche mediche, dalla crescita dei risarcimenti, dalla lunga latenza di alcuni sinistri, dall’incertezza degli esiti giudiziari e dai limiti nella raccolta dei dati. Quando diventa difficile stimare il rischio, le imprese tendono ad aumentare i premi, ridurre garanzie e capacità o uscire da determinati segmenti di mercato.
Si determina così un possibile paradosso: proprio nei settori nei quali il bisogno di tutela è maggiore, l’offerta assicurativa può diventare più fragile perché il rischio non è facilmente valutabile.
Obblighi e strumenti di prevedibilità
La relazione evidenzia che l’assicurazione obbligatoria rappresenta uno strumento rilevante per tutelare le vittime, ma non elimina automaticamente il problema dell’assicurabilità. Un mercato può essere obbligatorio sul piano giuridico e, allo stesso tempo, risultare debole sotto il profilo tecnico ed economico, se il rischio è troppo incerto per essere prezzato e gestito.
L’attenzione del regolatore dovrebbe quindi riguardare non solo l’introduzione dell’obbligo, ma anche le condizioni che rendono la copertura concretamente disponibile: disponibilità e qualità dei dati, definizione delle responsabilità, prevedibilità degli esiti giudiziari, misurabilità dell’esposizione e capacità del mercato di assorbire eventuali accumuli.
Fra gli strumenti sui quali De Pascalis propone una riflessione figurano forme di risarcimento convenzionale o tabellare, in grado di ridurre la variabilità e l’imprevedibilità del costo dei sinistri. Il riferimento è alla Tabella unica nazionale per il danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, ossia le macropermanenti, e alle coperture parametriche previste per le calamità naturali in agricoltura.
L’obiettivo non sarebbe comprimere i diritti delle vittime, ma trovare un equilibrio tra un ristoro rapido e certo del danno e la possibilità per gli assicuratori di sviluppare capacità di copertura. La prevedibilità del danno, osserva il dirigente IVASS, è infatti un elemento essenziale per la prevedibilità del premio; quest’ultima costituisce una condizione per l’esistenza della stessa assicurazione.
L’assicuratore come soggetto di governo del rischio
La conclusione della relazione estende il ragionamento all’insieme dei rischi emergenti: intelligenza artificiale, mobilità innovativa, cyber rischio e rischio climatico. Il tratto comune è la velocità del cambiamento, spesso superiore a quella con cui mercato, regolatori e operatori riescono a raccogliere dati, sviluppando modelli e stabilizzare criteri di valutazione.
La frontiera dell’assicurabilità, secondo De Pascalis, non consiste soltanto nella capacità di risarrcire il danno una volta verificatosi, ma nella capacità di comprendere il rischio prima che si manifesti pienamente. Ciò richiede che l’assicuratore si evolva da semplice pagatore di sinistri a soggetto coinvolto nella prevenzione, nella raccolta e nell’analisi dei dati e nella costruzione della resilienza economica e sociale.
In questa prospettiva, innovazione normativa e innovazione assicurativa devono procedere insieme. Senza responsabilità non vi è tutela, ma senza condizioni minime di assicurabilità anche la migliore disciplina risarcitoria può rivelarsi, almeno in parte, inefficace.
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