IVASS ha comunicato l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, per mancato esercizio dell’attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 209/2005 e 30, lett. c),del Regolamento IVASS 40/2018.
Gli interessati possono verificare la propria posizione consultando il RUI, dove sono riportati, per ciascun intermediario, sia lo stato di “inoperatività” sia la data di decorrenza dell’inoperatività, dalla quale è possibile verificare il decorso del periodo triennale rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 113, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 209/2005 e, conseguentemente, accertare se la propria posizione rientri tra quelle interessate dal presente procedimento.
Nel caso l’intermediario ritenga che il protrarsi dell’inoperatività per un periodo superiore a tre anni sia dipeso da un giustificato motivo, potrà sottoporre all’Istituto una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, entro e non oltre il 01 ottobre 2026 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it, specificando nell’oggetto: numero iscrizione – Cognome/Nome o Ragione sociale – cancellazione inoperativi 2026. Decorso inutilmente tale termine, l’Istituto provvederà alla cancellazione dal RUI entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvio.
L’Authority ricorda che l’eventuale cancellazione dal RUI non comporta la perdita dei requisiti per richiedere, in qualsiasi momento, una nuova iscrizione al Registro, ricorrendone i presupposti di legge.
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