NORMATIVA

Come IVASS e CONSAP stanno disinformando i danneggiati

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 389 – Ottobre 2026

1. Gli “editti bulgari”

Il 18 aprile di ventiquattro anni fa il Presidente del Consiglio in carica, al margine di una visita di Stato in Bulgaria, qualificò pubblicamente “criminali” tre giornalisti del servizio pubblico, rei di avere dato voce a critiche e sospetti sulla sua irreprensibilità. I tre giornalisti furono immediatamente allontanati dai vertici RAI (di nomina governativa) ed i loro programmi sospesi. Quell’esternazione passò alla storia come “l’editto bulgaro”, e da allora in poi l’aggettivo “bulgaro” ha finito per acquisire un’accezione negativa: un sinonimo di “tirannico”, “oppressivo”, “prepotente”, e sinanche “ingiusto”1. Attribuire ad un etnonimo significati morali negativi è l’anticamera del pregiudizio (come chiamare “portoghese” lo scroccone); ma in questo momento la mia lingua madre non mi soccorre altri lemmi per aggettivare i proclami con cui l’IVASS e la CONSAP hanno ritenuto di (dis)informare assicurati e danneggiati circa le conseguenze giuridiche della amministrazione straordinaria della società assicuratrice bulgara Dallbogg, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi in particolare nel ramo r.c.a..

L’autorità di vigilanza e l’ente gestore del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, infatti, hanno diramato sui propri siti web una informazione così riassumibile: “cari danneggiati, alla Dallbogg è stata revocata dalla competente autorità bulgara la licenza di esercizio, i suoi organi sono decaduti e sostituiti con amministratori straordinari. Se siete rimati vittime di un sinistro causato da un veicolo assicurato con la Dallbogg, vi dovrà risarcire il Fondo di garanzia per le vittime della strada bulgaro”2. La CONSAP, addirittura, ha pensato bene di “mettere le mani avanti”, e con una excusatio non petita ha pubblicato sul proprio sito web una declinatoria anticipata di responsabilità, affermando: “si evidenzia che il Fondo di garanzia per le vittime della strada italiano, gestito da Consap, interviene esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 283 del Codice delle assicurazioni private, ovvero in caso di assoggettamento dell’impresa assicurativa a una procedura di insolvenza o di liquidazione. Allo stato, quindi, la revoca dell’autorizzazione disposta dall’Autorità bulgara non costituisce, di per sé, presupposto per l’intervento del Fondo di garanzia italiano”3. Sono affermazioni giuridicamente sorprendenti, violative non solo del diritto nazionale, ma anche del diritto comunitario. E se non dovessero intervenire i Tribunali a sconfessarle, esporrebbero lo Stato italiano a responsabilità per violazione del principio di effettività del diritto comunitario. Insomma, in questa incredibile vicenda, IVASS e CONSAP ci hanno consegnato un vero editto “bulgaro”, tanto autoritario quanto insensato. Vediamo il perché.

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Marco Rossetti
Consigliere della Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile

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