Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
![]()
Piccole, poche e molto concentrate. Le operazioni di Private equity targate 2026 dovrebbero fermarsi a quota 550 come somma di 276 investimenti in capitale di rischio e 23 disinvestimenti registrati nel primo semestre, a cui andrebbero ad aggiungersi altre 251 operazioni attese tra i mesi di luglio e dicembre prossimo. Un numero in calo di circa il 7% se confrontato con i dati dello scorso anno, che si era concluso con 591 operazioni sostenute dal boom registrato nel secondo semestre (344 tra investimenti a disinvestimenti). Parliamo, cioè, delle attività di investimento istituzionale in capitale di rischio di aziende non quotate caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo. I numeri sono quelli emersi dall’analisi realizzata da Deloitte Private in collaborazione con Aifi (Associazione italiana del Private equity) e l’Osservatorio Pem (Private equity monitor) della Liuc Business School. A pesare, neanche a dirlo, sono state ancora una volta l’instabilità geopolitica e le incertezze relative allo scenario economico internazionale e alle dinamiche commerciali che continuano a influenzare in modo significativo le aspettative degli operatori. «Oggi i fondi si muovono in uno scenario complesso che richiede lucidità: le tensioni e l’incertezza sui mercati internazionali restano un fattore con cui fare i conti ogni giorno. L’elemento di svolta rimane però il ritorno a condizioni di finanziamento più accessibili che sta ridando fiducia agli operatori e rimettendo in moto le operazioni», ha spiegato Elio Milantoni, senior partner m&a di Deloitte secondo cui, tuttavia, il mercato italiano conferma la propria vitalità, pur in un contesto caratterizzato da prudenza, «con gli operatori», ha aggiunto l’esperto, «che mantengono un approccio selettivo e privilegiano operazioni mirate e di dimensioni contenute»
Non può essere imputata alcuna responsabilità professionale al notaio che ometta di riportare nel rogito l’esistenza di gravami o vincoli sull’immobile trasferito, qualora sia accertato che l’acquirente ne fosse già pienamente a conoscenza: questo è quanto stabilito dal Tribunale di Caltagirone (sezione unica civile, sentenza 7 luglio 2026, n. 269). In questo scenario, infatti, non si configura alcuna violazione della diligenza professionale qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., norma da interpretare alla luce del principio generale di buona fede, né sussiste un nesso causale tra la mancata indicazione nell’atto e la decisione di concludere il contratto. Se da un lato la prestazione del notaio non si limita alla pura e semplice redazione del contratto e all’accertamento del consenso delle parti, ma abbraccia tutte le attività preliminari e successive necessarie a garantire la validità e la piena efficacia dell’operazione, dall’altro occorre precisare l’ambito di applicazione di tale principio. Qualora il professionista sia a conoscenza — o abbia fondati dubbi — circa l’esistenza di un’iscrizione pregiudizievole sull’immobile oggetto di alienazione, ha il dovere di informare tempestivamente i contraenti, persino nell’ipotesi in cui sia stato sollevato dall’esecuzione delle visure, dovendo pur sempre agire con la diligenza professionale richiesta e nel rispetto della buona fede
La Corte d’Appello di Trieste, con ordinanza di data 9/6/2026, ha affermato la prevalenza dei diritti delle parti civili alle restituzioni e al risarcimento del danno, sulle pretese ablative dello Stato, operate attraverso confische. L’ indicazione interpretativa, recepita dai giudici d’Appello, è stata fornita dalla Corte di Cassazione (Sent. 3773/2025), precedentemente adita, secondo la quale va applicata la disposizione di cui all’art. 104 bis disp att. c.p.p.; la norma, ora modificata quanto al comma 1 sexies prevede espressamente la tutela dei diritti della persona offesa in ogni ipotesi di confisca, prima prescritta (dal soppresso comma 1 quater del medesimo articolo) per la sola confisca allargata, così evitando disparità di trattamento e adeguandosi al diritto euro-unitario (Direttiva n. 2024/1260 del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 18).
Graffiti e scritte vandaliche off-limits. L’imbrattamento di portoni e facciate degli edifici, pubblici e privati, lede il decoro urbano ed è punito penalmente dall’art. 639 c.p.. Gli autori di tali condotte possono essere perseguiti, d’ufficio o su denuncia del proprietario, e condannati anche alla pena della reclusione. Tuttavia, non è semplice individuare i responsabili di tali reati e fare in modo che vengano identificati dalle forze dell’ordine. Una soluzione può essere quella della videosorveglianza che, a sua volta, necessita dell’adozione di tutta una serie di accorgimenti per il suo corretto utilizzo. Ecco come affrontare i vari aspetti della questione. La Cassazione, infatti, ritiene che in sede penale la violazione della disciplina a tutela della privacy non rende di per sé inutilizzabili le riprese, non potendo ciò costituire uno sbarramento rispetto alle preminenti esigenze di accertamento del processo (cfr. Cass. pen., n. 42022/2019). Se si tratta di un condominio e di parti comuni, come appunto le facciate e i portoni, è necessario che l’assemblea provveda a deliberare l’installazione di un impianto di videosorveglianza, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, comma 2, c.c.). L’assemblea può infatti decidere di intraprendere questa strada per garantire i beni (comuni e individuali), ma anche l’incolumità degli stessi condòmini e dei loro familiari
Sempre più imprese scelgono l’arbitrato per gestire controversie complesse in un contesto internazionale caratterizzato da instabilità economica, tensioni geopolitiche e incertezza normativa. Sebbene i dati più recenti dimostrino un miglioramento nei tempi dei processi civili,nel 2025 la Camera Arbitrale di Milano (CAM) ha registrato 198 nuove domande di arbitrato, con un incremento del 47% rispetto all’anno precedente, per un valore complessivo delle controversie superiore a 1,89 miliardi di euro. Nello stesso periodo, la durata media dei procedimenti si è ridotta a 11,9 mesi (-8,4%), confermando la crescente efficienza dello strumento.
![]()
La conferma che oggi in Italia l’età media del primo parto avviene quando le neo mamme hanno quasi 33 anni — in una perenne procrastinazione della maternità da parte delle coppie — è la fotografia di un paese che rischia di restare senza bambini. Perché dal rinvio alla rinuncia (la media di 33 anni vuol dire, spesso, un primo figlio oltre i 37, 38 anni), dal rinvio al constatare che la fertilità non c’è più, nel peso di lavori precari, affitti impossibili, asili nido rari e bonus destinati a un irrisorio numero di famiglie, il passo è breve, anzi brevissimo. Basti pensare che soltanto nel 2024 l’età media delle madri al primo parto era di 31,9 anni. Oggi la frontiera delle prime culle si è spostata ancora più in là. Un
capitombolo. Il nuovo rapporto del ministero della Salute su “l’evento nascita” che analizza con i dati del 2025 a che età le donne italiane e straniere partoriscono, se con il cesareo o il parto naturale, nelle strutture pubbliche o private, se sono occupate oppure no (e il 38% non lo è), racconta — da un’altra angolazione — i numeri drammatici del calo demografico in Italia. Nel 2025 le nascite sono state 355mila contro le 370mila del 2024, quindi circa 15mila bambini in meno in un anno. Quanto 10 scuole da chiudere, una folla di campetti di calcio deserti e chissà quanti parchi senza ragazzini e ragazzine che si rincorrono. Un grande silenzio, tanto per dare un’idea plastica di cosa vogliono dire 15mila bebè in meno.
![]()