IVASS ha disposto il divieto per la compagnia bulgara DallBogg: Life and Health AD di compiere atti di disposizione sull’immobile di proprietà situato in Italia, a Milano, in via Pietro Mascagni 31, a seguito della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa da parte dell’autorità di vigilanza bulgara Financial Supervision Commission (FSC). La misura è stata adottata ai sensi dell’articolo 226, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, che consente all’IVASS di dare esecuzione nel territorio italiano ai provvedimenti dell’autorità di origine nei confronti di imprese UE operanti in stabilimento o libera prestazione di servizi.

La FSC, con decisione n. 374‑OZ del 9 giugno 2026, ha revocato l’autorizzazione assicurativa di DallBogg: Life and Health AD e ha contestualmente imposto alla società il divieto di disporre liberamente dei propri beni fino all’apertura di una procedura di liquidazione o insolvenza. Nella stessa comunicazione è stato segnalato che la compagnia possiede un immobile in Italia, in via Mascagni 31 a Milano, e richiesto all’IVASS di adottare tutte le misure utili ad assicurare l’attuazione del provvedimento bulgaro sui beni situati nel territorio della Repubblica.

Dopo le verifiche catastali presso l’Agenzia delle Entrate, che hanno confermato i dati dell’immobile, IVASS ha ritenuto sussistenti i presupposti per intervenire, emanando un divieto specifico di atti dispositivi sull’asset immobiliare italiano della compagnia. L’atto è stato adottato in via d’urgenza, senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento, con l’obiettivo di salvaguardare l’integrità del patrimonio dell’impresa a tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo dalla data di comunicazione, viene notificato a DallBogg: Life and Health AD e trasmesso per conoscenza all’Autorità bulgara FSC. È inoltre pubblicato nel Bollettino e sul sito IVASS. L’istituto ricorda che il provvedimento può essere impugnato innanzi al TAR Lazio entro 90 giorni dalla notifica, ai sensi dell’articolo 41 del Codice del processo amministrativo.

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