Con la circolare n. 80 del 24 luglio 2026 l’INPS chiarisce che gli esoneri contributivi “Esonero giovani under 36” e “Decontribuzione Sud” si applicano, in via di interpretazione autentica, anche ai datori di lavoro privati ​​che svolgono attività di agenti e intermediari di assicurazione, riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22, e ai corrispondenti codici ATECO 2007 e ATECO 2025.

Per il settore assicurativo, la novità riguarda in particolare i soggetti con codici ATECO 2007 66.22.01 (broker), 66.22.02 (agenti), 66.22.03 (subagenti) e 66.22.04 (produttori e altri intermediari), confluiti dal 1° aprile 2025 nel codice ATECO 2025 66.22.00 “Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni”, ora espressamente inclusi tra i beneficiari delle agevolazioni per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato.

La circolare precisa che l’“Esonero giovani under 36” è riconoscibile, alle condizioni già note, per le assunzioni e trasformazioni intervenute dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, con massimale annuo di 6.000 euro per gli eventi fino al 31 dicembre 2022, elevato a 8.000 euro per quelli realizzati nel 2023; la “Decontribuzione Sud” resta invece limitata ai rapporti di lavoro con sede nelle otto regioni del Mezzogiorno, per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2024.

Per gli intermediari assicurativi precedentemente esclusi, l’INPS apre una finestra di regolarizzazione: il credito derivante dal riconoscimento degli esoneri può essere fatto valere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, tramite specifica richiesta nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” alla voce “Altre Agevolazioni”, con indicazione dei lavoratori interessati, codici fiscali, periodi e importi spettanti, e successiva attribuzione del codice autorizzazione “9D” dedicato alle attività di agenti e intermediari di assicurazione.

La circolare fornisce inoltre istruzioni di dettaglio sulle modalità di esposizione dei conguagli arretrati nei flussi Uniemens, tramite causali specifiche (DESU per la Decontribuzione Sud, GI36/GI48 ed EG36/EG48 per le diverse articolazioni dell’esonero giovani), e disciplina la gestione del contenuto amministrativo pendente e definito, prevedendo il riesame in autotutela delle istanze già rigettate ove risultanti, da vista camerale, l’effettivo svolgimento delle attività nei codici ATECO assicurativi interessati.

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