Tra diritto di accesso e rispetto della disciplina del Codice della Strada
di Samuele Marinello
Con la sentenza n. 699 dell’8 giugno 2026, la Sezione Prima del TAR Puglia (Sede di Bari) chiarisce le complesse interazioni tra il diritto di accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990) e la disciplina speciale stabilita dal Codice della Strada (D.lgs. 285/1992) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992) in materia di rilevamento dei sinistri stradali.
Nel caso di specie, un cittadino coinvolto in un incidente stradale aveva formulato istanza di accesso ai filmati dell’impianto di videosorveglianza comunale.
L’amministrazione comunale aveva però differito il rilascio delle riprese in virtù del fatto che i rilievi dell’incidente erano stati effettuati da un’altra forza di Polizia (Carabinieri) e che, essendovi state lesioni personali, occorreva attendere il decorso del termine di 90 giorni per la presentazione della querela di parte (ex art. 21, comma 6, D.P.R. 495/1992), previa conservazione precauzionale dei file.
A sèguito dell’ottenimento del nulla osta dall’organo procedente e previa applicazione della “sfocatura selettiva” per tutelare la privacy dei terzi estranei, il Comune ha consegnato le immagini, determinando la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, il TAR Bari, con un’importante precisazione ha chiarito la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione: l’ostensione dei filmati non costituisce un diritto incondizionato e immediato quando vi siano esigenze procedurali di coordinamento tra organi accertatori o vincoli temporali imposti dal regolamento del Codice della Strada.
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Il coordinamento tra accesso agli atti e fonti speciali
L’accesso alla documentazione e alle riprese audiovisive in possesso delle Pubbliche Amministrazioni rappresenta uno degli strumenti fondamentali per garantire il diritto di difesa (ex art. 24 Cost.) e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Tuttavia, il diritto di accesso istituìto dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 non si configura come un’azione priva di limiti temporali o procedimentali, dovendosi armonizzare con le normative di settore e con la tutela della riservatezza dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).
La pronuncia n. 699/2026 della Sezione Prima del TAR Puglia (Bari) offre uno spunto sistematico di grande rilevanza pratica sul rapporto tra l’istanza ostensiva formulata dall’infortunato/automobilista e il meccanismo procedimentale previsto dagli artt. 11 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e 21 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione).
Il quadro fattuale e la dinamica procedimentale
La vicenda trae origine da un sinistro stradale verificatosi in un incrocio urbano presidiato da videocamere di sorveglianza comunali.
A causa della mancata condivisione sulla dinamica dell’incidente e della compilazione parziale del modello C.A.I., l’automobilista coinvolto richiedeva al Comune e alla Polizia Locale copia dei file video registrati dalle telecamere pubbliche.
L’amministrazione comunale rispondeva segnalando che:
- i rilievi del sinistro erano stati effettuati dall’Arma dei Carabinieri (e non dalla Polizia Locale)
- le immagini video erano state preventivamente estrapolate e salvate su supporto informatico per evitarne la sovrascrittura automatica
- la consegna delle immagini doveva essere posticipata in attesa del nulla osta dell’organo accertatore procedente (Carabinieri), nonché del decorso del termine di 90 giorni previsto per la proponibilità della querela in presenza di lesioni personali, ai sensi dell’art. 21, comma 6, D.P.R. 495/1992.
A fronte di quello che l’interessato percepiva come un “diniego illegittimo”, veniva proposto ricorso al TAR.
Nelle more del giudizio, decorso il termine trimestrale e rilasciato il consenso da parte dei Carabinieri, il Comune procedeva all’oscuramento/sfocatura delle immagini dei soggetti terzi e consegnava il file .mp4 alla parte.
La decisione del TAR Puglia: cessazione della materia del contendere e valutazione sulla “soccombenza virtuale”
Avendo il ricorrente ottenuto la documentazione richiesta ed essendo venuto meno l’interesse all’annullamento della nota comunale, il Giudice Amministrativo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Nondimeno, dovendo pronunciarsi sulle spese di lite ed applicando il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, il TAR ha espresso un giudizio di rilevante portata: il ricorso nel merito non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Il TAR ha infatti precisato che la nota iniziale del Comune non configurava affatto un diniego definitivo al diritto di accesso, bensì un differimento legittimo e doveroso.
Il differimento legittimo ex art. 21 D.P.R. 495/1992
Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra diniego e differimento dell’accesso:
- l’art. 11, comma 4, D.lgs. 285/1992 attribuisce il compito di rilasciare le informazioni sulle modalità dell’incidente agli organi di Polizia che hanno proceduto al rilievo. L’art. 21, comma 3, D.P.R. 495/1992 specifica che le istanze vanno rivolte all’ufficio da cui dipende l’agente rilevatore; pertanto, qualora i video appartengano al Comune ma la rilevazione sia curata dai Carabinieri, la Polizia Locale non può ignorare il ruolo dell’autorità procedente, spettando a quest’ultima la gestione e il coordinamento delle prove
- l’art. 21, comma 6, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada dispone che, laddove dal sinistro siano derivate lesioni a persone, le informazioni e gli atti non possono essere rilasciati prima del decorso del termine utile per la presentazione della querela (90 giorni), salvo autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria; il differimento dell’accesso garantisce che le esigenze investigative penali non vengano compromesse da una prematura ostensione dei filmati a soggetti privati
- l’obbligo del Comune di sottoporre le immagini a “sfocatura selettiva” prima del rilascio discende dal rispetto dei principi di minimizzazione dei dati sanciti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679; la visione dei filmati estratti da impianti di videosorveglianza pubblica non deve infatti esporre dati personali di soggetti o veicoli estranei alla vicenda.
La sentenza n. 699/2026 del TAR Puglia individua una linea di condotta per i Comuni e i Comandi di Polizia Locale:
- quando viene presentata un’istanza di accesso a riprese soggette a sovrascrittura rapida, l’amministrazione ha il dovere di estrapolare e “congelare” il file video, evitando la perdita del dato probatorio
- l’amministrazione non deve rigettare la richiesta, ma deve differirne l’efficacia temporale spiegandone le ragioni (attesa del nulla osta dell’organo accertatore, decorso dei termini di querela e tempi tecnici di oscuramento)
- una volta decorsi i termini legali e acquisite le liberatorie delle autorità, l’ostensione va effettuata con le cautele volte a tutelare la privacy di terzi.
La decisione del TAR Puglia ha quindi bilanciato e contemperato l’esercizio del diritto di difesa dell’infortunato con la tutela delle indagini, della riservatezza dei terzi e dei corretti flussi procedimentali fra forze dell’ordine.
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