Non c’è contrasto tra le norme nazionali che legittimano il cessionario all’azione diretta e le direttive auto

di Bianca Pascotto

Non ci desta meraviglia la cessione del credito che un danneggiato da un incidente stradale effettua a favore del carrozziere riparatore, il quale dovrà poi preoccuparsi di ottenere il pagamento dalla compagnia assicuratrice. Non è invece altrettanto comune che la cessione di siffatto credito venga effettuata a favore di altri soggetti, ad esempio le società di recupero crediti che non abbiano, per così dire, affinità con l’ambito infortunistico.

I dubbi all’epoca sollevati sulla legittimazione del carrozziere ad agire contro l’impresa assicuratrice, sono stati dipanati da tempo dalla nostra giurisprudenza in considerazione della natura non strettamente personale di siffatto credito e dell’inesistenza di norme, nel nostro contesto normativo, che ne vietino la cessione.

La cessione non comporta ovviamente il trasferimento solo del credito, ma altresì di tutti i diritti, facoltà e pure i limiti gravanti sul cedente, i quali trovano un nuovo titolare nella persona del cessionario.

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