Responsabilità civile e RCA: la mancanza di assicurazione non rompe il nesso causale né il diritto al risarcimento
di Bianca Pascotto
Il principio della responsabilità civile per danni a terzi è intuitivamente semplice nel suo costrutto logico che si esemplifica banalmente con la locuzione “chi rompe paga”, ma è senz’altro più complesso nella sua applicazione fattuale che coinvolge la ricerca del nesso causale, elemento imprescindibile per l’addebito della condotta illegittima al suo autore.
È infatti consueto che il danno possa essere determinato da più fattori e da più condotte che abbiano necessariamente la capacità (eziologia) di provocarlo e tra le tante, non ultima, è la condotta dello stesso danneggiato.
Soccorre ricordare questi principi, ovviamente applicabili nell’ambito della RCA, perché la condotta che determina il sinistro è fonte di responsabilità sia in virtù del generale principio dell’art. 2043 c.c. (neminem laedere). declinato poi nel più specifico art. 2054 c.c., sia in virtù delle norme previste dal codice della strada.
La loro violazione infatti oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative in capo al contravventore, identificano la specifica condotta omissiva (sorpasso vietato, inversione a U, velocità eccessiva etc…) che ha causato o concausato l’evento di danno (il sinistro).
Ma non tutte le violazioni al codice della strada sono fonte di responsabilità per l’occorso sinistro perché, come sopra ricordato, l’imprescindibile principio che deve essere sempre applicato è la ricerca del nesso causale tra condotta ed evento ovvero l’idoneità di quella condotta a provocare il danno.
Questo postulato, che dovrebbe essere il pane quotidiano per chi amministra la giustizia, viene ricordato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 13863 del 13 maggio, nel caso che segue.
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