Pagamento tardivo del premio, riattivazione della polizza e limiti alla retroattività della copertura: la conferma della Corte d’Appello di Napoli sull’art. 1901 c.c.
di Bianca Pascotto
È fatto noto che il premio di polizza versato in ritardo comporta la sospensione della copertura assicurativa e in carenza di azione giudiziale dell’assicuratore entro 6 mesi dalla scadenza il contratto assicurativo si risolve.
Forse meno noti, o poco attenzionati, sono gli effetti che conseguono dall’accettazione di siffatto pagamento da parte dell’assicuratore nonostante la sua premura o la sua preoccupazione, di far “rivivere” con varie clausole contrattuali una garanzia che invece è già defunta.
La più recente giurisprudenza ha consolidato il principio che l’accettazione dell’assicuratore del pagamento tardivo del premio non comporta alcuna rinuncia ai deflagranti effetti dell’art. 1901 e non sana l’intervenuta risoluzione del contratto assicurativo, a meno che le parti – rectius l’assicuratore – non abbiano manifestano in modo chiaro ed espresso la volontà di non volersi avvalere della sospensione del contratto.
Recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli[1] conferma l’orientamento sopra descritto correggendo l’interpretazione fornita dal tribunale alla polizza impugnata.
La vicenda vede coinvolto un Condominio attinto dalla richiesta danni di un terzo lesionatosi a seguito di una caduta sulle scale rese scivolose e avvenuta il 18.01.2015.
La compagnia chiamata in manleva nel giudizio promosso dal danneggiato, eccepisce l’assenza di copertura assicurativa.
La polizza era stata sottoscritta per la durata di un anno dal 10.07.2013 al 10.07.2014.
Il premio alla scadenza dell’annualità successiva (10.04.2014) non era stato versato e, decorsi i 6 mesi nel silenzio dell’assicuratore, il contratto si era risolto di diritto.
Il Condominio sostiene, invece, che in data 19.01.2015 le parti avevano sottoscritto un “atto di variazione riattivazione della polizza pregressa” con il quale si “ridava vita” al precedente contratto a far data dal 10.07.2014 a fronte del pagamento del premio effettuato appunto il 19.01.2015; tale accordo prevedeva altresì che dovevano ritenersi così assicurati tutti gli eventi di danno occorsi dal 10.07.13 al 10.07.2016.
L’accettazione della clausola di riattivazione sana retroattivamente ogni scopertura assicurativa.
Il Tribunale, in accoglimento delle tesi del Condominio acclara che l’accordo contenuto dell’atto di variazione e riattivazione, supera la preclusione dell’art. 1901 c.c. ed equivale alla rinuncia della compagnia ad avvalersi della sospensione del contratto.
Nulla di più errato.
La Corte d’Appello rileva come nell’atto di riattivazione era precisato che «“il contratto precedente annullato viene riattivato dal 10.07.14 (salvo quanto previsto dall’art. 1901 c.c.)” e che “la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno di pagamento (in calce: 19.01.2015) di tutte le rate di premio scadute e sottoindicate” (e risultava indicata la data del 10.07.2014)»
Né nell’atto di riattivazione, né in nessun altro documento prodotto risulta che la garanzia “riattivata” sia stata estesa agli eventi di danno pregressi, come dichiarato dal tribunale e che l’inserimento della clausola di salvezza dell’art. 1901 c.c espressamente richiamata nell’accordo, impedisce ed esclude la volontà dell’assicuratore di voler rinunciare agli effetti della sospensione.
Le parti non hanno pattuito alcuna deroga all’art. 1901 c.c., anzi hanno espressamente previsto la decorrenza della garanzia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio ovvero dal 19.01.2015.
Ne consegue che la polizza “riattivata” non può esplicare alcun effetto retroattivo e pertanto il sinistro verificatosi il giorno 18 gennaio 2015 non rientra nella copertura assicurativa.
Resta il dubbio di comprendere se quella clausola di riattivazione sia stata pensata e voluta dall’assicuratore nei termini di cui alla motivazione della Corte d’Appello, piuttosto che ingenuamente e maldestramente per soccorrere l’assicurato (guarda caso il sinistro si è verificato il 18 gennaio ed il pagamento per la rata scaduta è stato versato il giorno 19).
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[1] Corte d’Appello di Napoli sez. VIII sentenza del 24.04.2026 n. 3124
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