NORMATIVA

È operativo l’obbligo per le compagnie di consentire l’inoltro telematico della denuncia di sinistro RCA. Breve storia d’una norma fraintesa

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 387 – Luglio-Agosto

1. Premessa

L’8 aprile di quest’anno è scaduto il termine di dodici mesi, fissato dall’art. 18, comma secondo, del Regolamento IVASS 25 marzo 2025 n. 56 (pubblicato sulla Gazz. Uff. 7 aprile 2025 n. 81), entro il quale le imprese assicuratrici avevano l’obbligo di “mettere a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 143, comma 2 del decreto”.

Si badi al notevole “livello burocratico” del testo normativo: la norma non ha imposto alle imprese assicuratrici di dotarsi di strumenti informatici per consentire “la denuncia di sinistro”, ma per “compilare il modulo di denuncia di sinistro”. Tornerò più oltre su questa differenza; per ora basterà ricordare che il Regolamento IVASS 56/2025 è stato emanato per aggiornare il precedente regolamento, risalente a diciassette anni prima (Reg. ISVAP 6.2.2008 n. 13), il quale fissava i contenuti minimi di due documenti: il certificato di assicurazione e il modulo di denuncia di sinistro di cui all’art. 143 cod. ass.. Anche il nuovo Regolamento disciplina l’uno e l’altro dei suddetti documenti: ma per omogeneità di trattazione mi occuperò qui soltanto della denuncia di sinistro (artt. 11-15 Reg. 56/2025).

2. Un po’ di storia

Che l’assicurato abbia l’obbligo1 di dare avviso del sinistro all’assicuratore non è certo una novità: tale obbligo è previsto in via generale dall’art. 1913 c.c.. Secondo tale generale previsione la denuncia di sinistro è un atto negoziale (manifestazione di volontà) rivolto dall’assicurato all’assicuratore. Essa non vincola l’assicuratore; non produce effetti vincolanti rispetto ai terzi; se dovesse contenere affermazioni sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’assicuratore varrà come confessione nei confronti di quest’ultimo (art. 2735 c.c.); se dovesse contenere affermazioni sfavorevoli al dichiarante e favorevoli a terzi non avrà valore di confessione (in quanto rivolta all’assicuratore, non ai terzi) e sarà liberamente valutabile rispetto ai terzi: un modo elegante per dire che in giudizio non bisogna farci troppo affidamento.

Esattamente mezzo secolo fa questa disciplina fu rivoluzionata nella sola materia della assicurazione r.c.a.. Infatti, dopo soli cinque anni dalla promulgazione della legge sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a. (l. 24.12.1969 n. 990), già si erano manifestate le sempiterne scorie prodotte dall’italica furbizia: da un lato truffe e millanterie dei danneggiati; dall’altro ritardi e pretestuose eccezioni degli assicuratori. Il Governo allora in carica2 decise di correre ai ripari con un decreto-legge natalizio (d.l. 23.12.1976 n. 857, convertito in legge 26.2.1977 n. 39), passato alla storia come “miniriforma della r.c.a.”. In quel decreto, tra altre previsioni che qui non vengono in rilievo, fu introdotto l’art. 5, che così stabiliva: “nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall’impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. Questa dunque fu l’origine della norma oggi rifluita, con poche modifiche, nell’art. 143 del codice delle assicurazioni.

Durante la discussione in Aula della legge di conversione di quel decreto del 1976, il relatore indicò due scopi della nuova previsione. Il primo scopo dichiarato della norma, traguardato mezzo secolo dopo, aveva un sapore vagamente messianico: “l’introduzione di un modulo uniforme di denuncia del sinistro – dichiarò in aula il relatore del d.d.l. – doveva essere la “premessa per la successiva adozione del sistema del risarcimento diretto del danno da parte dell’assicuratore al danneggiato”: habent sua sidera leges, verrebbe di dire parafrasando l’arpinate. Il risarcimento diretto, infatti (art. 149 cod. ass.), arrivò esattamente 28 anni, 8 mesi e 15 giorni dopo. Il secondo scopo dichiarato della norma era “rendere più sollecita la liquidazione dei danni” da parte dell’assicuratore3.

E fu a tale scopo che la riforma del 1976 introdusse una regola processuale destinata a far versare fiumi di inchiostro: l’inversione dell’onere della prova. L’art. 5 d.l. 857/76 stabilì infatti, come s’è detto, che la dichiarazione congiunta dell’assicurato e del terzo danneggiato, estesa sul modulo conforme al modello approvato dal ministero, costituiva presunzione “che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore del responsabile. La presunzione (e la conseguente inversione dell’onere della prova) riguardava dunque ben tre circostanze di fatto: a) luogo e tempo del sinistro; b) dinamica del sinistro; c) danni causati dal sinistro. Fu a questo punto che cominciarono i problemi.

3. Effetti collaterali

La strada dell’inferno, si sa, è lastricata di buone intenzioni. E le buone intenzioni che indussero il governo “Andreotti III” ad introdurre la “pre- sunzione di verità” del modulo CAI (così sarà chiamato d’allora in poi, ovvero “Constatazione Amichevole di Incidente”) produssero presto un frutto avvelenato: la simulazione di sinistri mai avvenuti. Un colpo di sonno, una distrazione alla guida, uno sbandamento: il conducente esce di strada e si ferisce da sé, senza coinvolgimento di altri mezzi. I danni sono ingenti, con chi me la prendo? Ecco che soccorreva il “Modulo CAI”, opportunamente sottoscritto dall’amico compiacente.

Del resto, cosa importa pagare qualche lira in più di premio accollandosi la responsabilità d’un sinistro, quando la finta vittima potrà, grazie alla mia compiacenza, incassare molti milioni di lire? Ricevuto l’indennizzo, il preteso danneggiato non avrebbe certo mancato di dimostrare la sua riconoscenza al sodale sottoscrittore del modulo. La giurisprudenza di merito reagì alle più evidenti truffe di questo tipo ragionando nel modo seguente: il modulo CAI è una presunzione semplice di fonte legale (art. 2727 c.c.). Pertanto, in presenza di prove contrarie (ivi comprese le prove presuntive), l’efficacia probatoria privilegiata cessa. Esempio: le dichiarazioni contenute nel modulo CAI stridono con il tipo e la localizzazione dei danni riportati dai veicoli coinvolti. Parve tuttavia iniquo a molti Giudicanti mandarla liscia a chi si era prestato a dichiarare falsamente la propria responsabilità. Iniziò così il fenomeno delle “pronunce differenziate”: nel caso di ritenuta inattendibilità del modulo CAI, la domanda proposta dal danneggiato veniva rigettata nei confronti dell’assicuratore (questi, infatti, aveva vinto la presunzione posta a suo carico dell’art. 5 d.l. 857/76), ma accolta nei confronti dell’assicurato. Questi infatti – si sosteneva – firmando il modulo CAI aveva confessato la propria responsabilità, e la confessione non può essere revocata se non per errore o violenza (art. 2732 c.c.).

Si trattava di una giurisprudenza dettata da lodevoli scopi di deterrenza, ma destinata a suscitare ulteriori problemi. Infatti l’assicurato, una volta vistosi condannare a risarcire il (falso) danneggiato, pretendeva in un successivo giudizio di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore, e il circo Barnum ricominciava. Intervennero così le Sezioni Unite della Corte di cassazione e bloccarono il fenomeno delle “condanne differenziate”. La responsabilità dell’assicurato (si badi, “dell’assicurato”: quindi sia del proprietario che del conducente, in quanto tutti e due rispondono dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo, ex art. 2054, commi primo e terzo, c.c.), osservarono le SS.UU., non potrebbe mai dirsi sussistente nel rapporto tra danneggiato ed assicurato, ed insussistente nel rapporto tra quest’ultimo e l’assicuratore. Nell’assicurazione della r.c.a. infatti i due rapporti giuridici (assicurato-danneggiato, assicurato- assicuratore) sono connessi ed interdipendenti, in quanto l’obbligazione dell’assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato “non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell’assicurato”. Infatti nel giudizio tra danneggiato ed assicuratore l’esistenza del rapporto di assicurazione e la responsabilità dell’assicurato non possono essere contemporaneamente affermate e negate. O esistono e la domanda va accolta, o non esistono ed allora la domanda va respinta. Da questo assunto si trasse la conclusione che la confessione resa dall’assicurato e contenuta in un modulo CAI non obbliga affatto il giudice a condannare il confitente anche quando sia inveritiera, come invece dovrebbe accadere nelle ipotesi normali, ai sensi dell’art. 2735 c.c.4 (Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006 n. 10311, in Assicurazioni, 2006, II, 272).

3.1. La sentenza delle Sezioni Unite poggiava su una motivazione limpida e in bella prosa. Sembra perciò incredibile che essa sia stata variamente intesa e più spesso fraintesa. Le Sezioni Unite non si occuparono affatto del valore probatorio del modulo CAI (e perché mai avrebbero dovuto? Esso era stabilito dalla legge), ma di un problema ben diverso: la possibilità di condanne differenziate tra assicurato ed assicuratore. A tal fine, l’affermazione secondo cui la confessione dell’assicurato contenuta nel modulo CAI era “liberamente valutabile” dal giudice non voleva affatto dire che il modulo CAI non contasse nulla.

Voleva dire una cosa ben diversa, e cioè che delle due l’una:

  • se l’assicuratore non riusciva a vincere la presunzione prevista dall’art. 5 d.l. 857/76, la domanda del danneggiato doveva essere accolta in conformità con le dichiarazioni contenuto nel modulo suddetto;
  • se l’assicuratore riusciva a vincere la presunzione prevista dall’art. 5 d.l. 857/76, la domanda del danneggiato doveva essere rigettata nei confronti tanto dell’assicuratore quanto dell’assicurato, perché la confessione resa da questi non imponeva affatto un obbligo di condanna (era, cioè, “liberamente valutabile”).

Una parte della giurisprudenza (ivi comprese, purtroppo, alcune isolate e frettolose decisioni della S.C.), come accennavo, fraintese questi princìpi, e cominciò ad affermare che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo CAI “non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice” (così, sbagliando, Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12257, in Arch. circolaz., 2007, 1302). Il principio corretto infatti non sarebbe dovuto essere “il modulo CAI non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente”, ma piuttosto “il modulo CAI non produce gli effetti della confessione irretrattabile nei confronti del confitente”.

3.2. Dovette perciò intervenire nuovamente la Corte di cassazione (questa volta a sezione semplice) per (ri)mettere le cose a posto, e lo fece con l’ordinanza 3 giugno 2024 n. 15431, ove con ampia motivazione è ricostruita la vicenda che precede e affermato il principio per cui “la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, sul quale grava l’onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti”.

4. Il nuovo Regolamento 56/2025

Ora che abbiamo ripassato la genesi, il contenuto e gli effetti dell’art. 143 cod. ass., possiamo occuparci delle novità introdotte in subiecta materia dal Regolamento IVASS n. 56 del 2025. Come accennato, il Regolamento ha introdotto la possibilità di denunciare il sinistro e compilare il modulo CAI per via telematica, ed a tal fine ha imposto alle imprese assicuratrici di dotarsi di mezzi adeguati per consentire agli assicurati di avvalersi di questa possibilità. In realtà la vera novità del Regolamento è l’obbligo per le compagnie di predisporre adeguati strumenti informatici per consentire all’assicurato l’inoltro della denuncia di sinistro per via telematica. Non v’era infatti bisogno d’una norma ad hoc (tanto meno di fonte secondaria) per consentire agli assicurati di firmare digitalmente il modulo CAI ed inoltrarlo per via telematica. Questa possibilità, infatti, doveva ritenersi già consentita dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 20 del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD). La prima di tali norme, infatti, estende agli atti tra privati le previsioni del CAD; la seconda stabilisce che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata”.

4.1. I princìpi cardine introdotti dal Reg. 56/25 mi sembrano essere due. Il primo – ovvio – è quella della libertà di scelta tra la presentazione della denuncia di sinistro in modalità cartacea o digitale (art. 11, comma 2, Reg. cit.). Va da sé che le due possibilità sono tra loro alternative e non cumulative, e che resta fermo il principio della irretrattabilità della dichiarazione, salvi i casi di errore o violenza. Così, ad es., se il conducente ed il danneggiato inviano all’assicuratore tramite PC o dispositivo portatile una denuncia di sinistro sottoscritta congiuntamente, il proprietario non potrebbe poi pretendere di inviare all’assicuratore una ulteriore denuncia di sinistro in forma cartacea (e non importa se avente contenuti conformi o difformi rispetto alla prima). La denuncia di sinistro, infatti, una volta inviata consuma il relativo  potere dell’assicurato. Potrà essere integrata con elementi mancanti, ma non revocata o modificata (art. 2732 c.c.).

4.2. Il secondo principio introdotto dal Reg. 56/25 è che l’inoltro per via telematica della denuncia di sinistro, sottoscritta dai conducenti, produce gli effetti di cui all’art. 143, comma 2, cod. ass. (art. 14, comma 1, Reg. 56/25). Gli effetti “di cui all’art. 143, comma 2, cod. ass.”, per quanto ampiamento esposto nei precedenti §§ 2 e 3, sono rappresentati: a) dalla presunzione di verità delle dichiarazioni contenute nella denuncia, con onere della prova contraria a carico dell’assicuratore; b) dalla natura juris tantum della presunzione ivi prevista, con conseguente possibilità per l’assicuratore di vincere la suddetta presunzione anche ricorrendo ad altre presunzioni, ovvero indizi muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.); c) dalla non vincolatività della confessione per l’assicurato confitente. Sicché, se l’assicuratore riuscisse a dimostrare la falsità del modulo CAI, paradossalmente il suo zelo gioverà anche all’assicurato infedele, che non potrà essere condannato in via autonoma al risarcimento del danno5.

4.3. Fermi questi princìpi, dobbiamo ora chiederci se la “digitalizzazione” del modulo CAI porrà agli interpreti nuovi e ulteriori dubbi o problemi applicativi. I principali di questi problemi mi sembrano due, ma una volta tanto sono entrambi di agevole soluzione.

4.4. Innanzitutto v’è da chiedersi se l’assicurato possa contestare la validità della denuncia di sinistro a lui sfavorevole, assumendo che la propria firma digitale è stata carpita da terzi; oppure che il dispositivo mobile da cui è stato inoltrato il modulo CAI gli è stato abusivamente sottratto. A tal fine soccorre l’art. 20, comma 1-ter, del d. lgs. 82/2005, il quale stabilisce che “l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”. Orbene, l’art. 14, comma 2, de. Reg. IVASS 56/25 stabilisce che il modulo CAI “digitalizzato” deve essere “sottoscritto con modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata dal Regolamento eIDAS, dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai relativi provvedimenti attuativi”.

Pertanto un modulo CAI digitalizzato non può non avere una firma elettronica, e di conseguenza non può non presumersi proveniente dal titolare di questa. Sarà dunque l’assicurato, nel caso intenda contestare la paternità della denuncia di sinistro, a sostenere l’arduo onere di dimostrare la propria estraneità al documento.

4.5. Il secondo problema concerne la responsabilità dell’assicuratore nella gestione del servizio di inoltro dei moduli CAI digitalizzati.

Una rapida ricerca sui siti web delle principali compagnie assicurative, alla data di redazione del presente scritto (maggio 2026) rivela che:

  • tutte le più importanti compagnie assicuratrici si sono già adeguate agli obblighi introdotti dal Reg. 56/25;
  • lo hanno fatto tuttavia con modalità alquanto diverse tra loro.

Alcune compagnie mettono a disposizione il solo modulo CAI digitale, da compilare a cura dell’assicurato. Altre compagnie consentono sia di compilare il modulo digitale, sia di “scaricare” e stampare il modulo cartaceo. Alcune compagnie forniscono istruzioni scritte sulla compilazione del modulo; altre compagnie offrono una “chat” (rectius, per la lingua di Dante, “conversazione”), ovviamente con un programma informatico e non con un essere umano, idonea a guidare la compilazione del modulo. Che accade dunque se il modulo CAI non venisse inoltrato; oppure venisse inoltrato in modo incompleto; od ancora fosse elaborato dal sistema informatico in modo da alterarne i contenuti? Si pensi, ad es., all’ipotesi in cui l’assicurato e il danneggiato dichiarino che il veicolo “B” proveniva da destra (casella 16 della colonna di destra del modulo CAI), e il sistema dovesse riferire tale indicazione al veicolo “A” (sempre casella 16, ma nella colonna di sinistra del modulo CAI). Anche tale problema mi sembra di agevole soluzione.

Occorre a tal fine distinguere il piano sostanziale della responsabilità da quello processuale della prova. Sul piano sostanziale, è chi “mette in piedi” qualunque sistema informatico per la trasmissione dei dati o la fornitura di informazioni (anche tramite strumenti di intelligenza artificiale) a rispondere delle inefficienze, dei guasti o delle carenze di esso. Gli artt. 30 e 32, comma 4, d. lgs. 82/2005 affermano infatti il generale principio per cui i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell’identità digitale, i conservatori di documenti informatici, rispondono dei danni causati a terzi “nello svolgimento della loro attività” (art. 30), e che il “prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi” (art. 32, comma 4).

Con riferimento poi ad eventuali sistemi di I.A. predisposti dall’assicuratore per agevolare la compilazione del modulo CAI, non avrei dubbi sul fatto che l’assicuratore assume rispetto ad essi la veste di “deployer”, ed assume gli obblighi di garanzia di cui all’art. 26 Reg. UE 1689/2024. Sul piano processuale, tuttavia, resta onere dell’assicurato dimostrare l’esistenza dell’errore: dimostrare, cioè, di avere compilato un modulo CAI con contenuti differenti da quelli risultanti dal documento digitale, oppure di essere tato indotto in errore da fallaci indicazioni ricevute dal sistema. Ma quale può essere in questo caso il danno? Di norma nessuno: se infatti l’assicurato riuscisse a dimostrare l’errore del sistema, l’unica conseguenza sarebbe la possibilità di reiterare la denuncia di sinistro: siamo dunque pienamente nello schema dell’art. 2732 c.c., che consente la revoca della confessione se frutto di errore.

Non possono escludersi casi limite: ad es., può immaginarsi che l’errore del sistema impedisca alla denuncia di sinistro di pervenire nella conoscenza dell’assicuratore, e di conseguenza di produrre gli effetti sospensivi della prescrizione di cui all’art. 2952, quarto comma, c.c.: ma trattasi di eventualità più teorica che reale. Innanzitutto perché il modulo CAI di norma non contiene la richiesta di risarcimento del terzo; in secondo luogo perché di norma l’inoltro del modulo CAI precede, e non segue, la richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, sicché esso viene inoltrato dall’assicurato prima che la prescrizione del diritto di garanzia inizi a decorrere.

4.6. Resta da dire del “mondo a parte” del risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass.. In questo caso l’assicurato si rivolge al proprio assicuratore non nella veste di “assicurato” (e dunque invocando l’adempimento d’una obbligazione ex contractu), ma nella veste di “danneggiato” (e quindi invocando l’adempimento d’una obbligazione ex lege: così Cass. civ., sez. VI-3, ord. 9 ottobre 2015, n. 20374). In tale veste l’assicurato-danneggiato ha diritto di ricevere dall’assicuratore “ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire (…) la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno” (art. 9, comma 1, d.p.r. 18 luglio 2006 n. 254), e non avrei dubbi che in tal assistenza rientri anche l’ausilio nella compilazione del modulo CAI. Ma poiché il modulo CAI può essere digitale, e poiché l’assistenza può essere pretesa anche nei confronti dell’intermediario, alla luce del nuovo regolamento IVASS non possiamo escludere scenari di questo tipo: “Buongiorno, signor intermediario; ecco il mio telefono; può inoltrare la denuncia di sinistro?


1 Prescindo qui dal dibattuto problema se si tratti di onere od obbligo: questione cruciale per stabilire se l’inosservanza incolpevole produca gli effetti di cui all’art. 1915 c.c., dal momento che l’inadempimento incolpevole di un obbligo è senza effetto, quella di un onere no.
2 Per gli amanti della storia, si trattava del governo “Andreotti III”, che sarà tramandato come il “governo della non-sfiducia”. Nel 1976 il nostro Paese era devastato da crisi economiche, corruzione e terrorismo di matrice politica. Un ricambio di governo non era tuttavia possibile, in quanto il principale partito di opposizione (il Partito Comunista Italiano, che nel 1976 aveva ottenuto alle elezioni politiche il 34,7% dei suffragi, governava cinque regioni e le cinque più grandi città italiane) era ostracizzato dal governo degli U.S.A. e dalla grande industria (in quell’anno Gianni Agnelli, presidente di Confindustria, dichiarò con malcelati intenti ricattatori che “il PCI deve rinunciare volontariamente a posizioni di governo per non causare la paralisi”). Ad onta di ostracismi e minacce, l’allora segretario del PCI (Enrico Berlinguer) diede prova di grande equilibrio e senso dello Stato, consentendo la formazione d’un governo monocolore (tutti i ministri erano democristiani) privo di maggioranza in Parlamento, i cui provvedimenti potevano tuttavia
essere approvati grazie all’astensione del PCI (la “non-sfiducia”, per l’appunto). Fu in questa congerie che vide la luce la “miniriforma della r.c.a.” di cui al d.l. 857/76 [su tali temi si veda ex aliis Cassese ed all. (a cura di), I PRESIDENTI E LA PRESIDENZA del Consiglio dei ministri nell’Italia repubblicana – Storia, politica, istituzioni, vol. I, Bari-Roma, 2022, passim].
3 Così la relazione dell’on. Enrico Paolo Moro, in Atti Camera, VII Legislatura, resoconto stenografico della seduta del 23 febbraio 1977, p. 5525.
4 Si ricordi che nelle ipotesi normali gli effetti della confessione, come mezzo di prova, sono “assolutamente indifferenti alla verità della dichiarazione” (Satta, Diritto processuale civile, Padova 1987, 339).

5 Una condanna “autonoma” per l’assicurato infedele, in verità, costituirebbe ben misero pregiudizio: ed infatti, se il modulo CAI fosse stato frutto di collusione tra l’assicurato e il danneggiato, quest’ultimo dovrebbe avere assai pelo sullo stomaco per agire in executivis nei confronti del complice, dopo il naufragio della truffa in danno dell’assicuratore di questi.

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