GIURISPRUDENZA
Si allargano le maglie della responsabilità dell’impresa per il fatto del subagente
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 387 – Luglio-Agosto
Il triangolo questa volta, a dispetto di quanto cantava Renato Zero, lo dobbiamo proprio considerare e lo dovranno (ri) considerare molto attentamente le imprese assicuratrici nella gestione degli intermediari ad esse collegati, direttamente o indirettamente.
Ebbene sì perché, nel panorama giurisprudenziale, non è una novità la condanna dell’impresa assicuratrice per i danni causati all’assicurato dalla condotta fraudolenta di un subagente, o procacciatore che dir si voglia, (le classiche polizze fantasma o il mancato versamento di premi incassati); tuttavia questa responsabilità era, ed è tuttora, una responsabilità solidale con il proprio agente e, per così dire, di seconda battuta, in ragione del rapporto contrattuale in essere con l’agente, rapporto che di norma non sussiste tra impresa e subagente.
Il subagente, com’è noto, è legato contrattualmente all’agente a favore del quale esercita l’attività diretta alla conclusione delle polizze assicurative, e per tal ragione l’agente risponde delle sue eventuali malefatte.
Molte poche invece sono le sentenze (nn. 31675/23, 23973/19, 12662/18) che individuano la responsabilità dell’impresa, per la condotta del subagente che possiamo definire quasi diretta. La ragione di ciò risiede nel fatto che tra impresa e subagente, di norma, non sussiste alcun rapporto giuridico, alcun legame contrattuale, alcun vicolo di subordinazione che crei tra loro reciproci obblighi e conseguenti reciproche responsabilità. Quando ciò accade la giurisprudenza riconduce la responsabilità dell’impresa all’esistenza del rapporto institorio ex art. 2049 c.c. che rende giustificata la responsabilità dell’impresa per la condotta del subagente, in virtù dei vantaggi che la stessa trae dall’operato di quest’ultimo diretto alla promozione dei contratti assicurativi (noto brocardo latino cuius commoda, eius et incommoda). Ma il solo collegamento “funzionale o fattuale” tra i due soggetti non è sufficiente per l’imputazione della responsabilità in capo all’impresa. È altresì necessario che (i) l’attività promozionale del subagente sia stata l’occasione, il motivo, per arrecare il danno all’assicurato, ovvero, esista un nesso causale in forza del quale l’attività del subagente ha reso possibile i danni all’assicurato, e che (ii) l’impresa possieda una forma di controllo sull’operato del subagente (es. consegna di moduli, formulari, uso della carta intesta etc.) tale da indurre l’assicurato (affidamento) a ritenere che il subagente sia inserito nell’organizzazione della compagnia. Chiarita la triangolazione e la natura della responsabilità tra impresa e agente (contrattuale), tra agente e subagente (contrattuale) e tra impresa e subagente (extracontrattuale), una recente pronuncia della cassazione ha ridisegnato i termini della responsabilità, ampliando notevolmente l’ambito entro il quale l’illecito del subagente sarà fonte di responsabilità per l’impresa, anche senza l’apparente legame della solidarietà passiva con l’agente.
Il caso
Nell’arco temporale di circa 8 anni Tizia sottoscrive otto polizze vita con premi di importo considerevole (pari ad € 632.496,53) su proposta di Caio, socio e amministratore di Alfa ass. e subagente dell’agenzia Zeta, agente di Generali Italia spa (d’ora in poi Generali). Tizia non ottiene il riscatto delle polizze e cita in giudizio Caio, Alfa ass., Zeta e Generali per ottenere il pagamento degli importi maturati dalle polizze sottoscritte o, in subordine, la restituzione dei premi versati. Zeta (che nel frattempo è subentrata ad Alfa Ass.) si difende escludendo la sua responsabilità, in quanto era divenuta agente Generali solo dal 2009; disconosce poi i documenti prodotti da Tizia e addebita alla stessa la responsabilità per aver effettuato i pagamenti dei premi con modalità vietate rispetto alle condizioni di polizza (assegni in bianco). Anche Generali si difende disconoscendo la corrispondenza dei moduli depositati rispetto agli originali e la mancata conclusione dei contratti. Il tribunale accerta il perfezionamento e la validità di tre polizze su otto, condannando Generali al pagamento delle relative indennità maturate, nonché Caio, l’agente Zeta e Generali in solido tra loro al pagamento dei premi corrisposti da Tizia per la somma di € 472.496,53. In appello la Corte di Venezia conferma integralmente la decisione del Tribunale. Zeta, Generali e Tizia promuovono ricorso, con rispettivi motivi principali e incidentali, per la cassazione della pronuncia.
La soluzione
La vicenda fattuale e processuale, come pure i motivi di ricorso proposti, è complessa e in questa sede si darà contezza solo di tre argomenti che possono interessare la platea dei lettori, ovvero il primo motivo del ricorso principale presentato dall’agente Zeta e i motivi nn. 1 e 2 del ricorso incidentale di Generali (il motivo n. 2 ricalca analogo motivo presentato da Zeta).
Motivo Zeta n. 1 – Interpretazione della clausola di subentro
L’agente critica la decisione della Corte d’Appello per l’errata interpretazione che avrebbe fornito alla clausola contrattuale del subentro di Zeta nel mandato agenziale di Generali detenuto dall’agenzia Alfa. Zeta sostiene che il suo subentro, avvenuto “in continuità amministrativa con assorbimento da parte del nuovo mandatario di tutti gli effetti economici derivanti dalla precedente gestione societaria”, doveva considerarsi limitato ai soli rapporti economici esistenti in capo ad Alfa e non comportasse anche il trasferimento delle responsabilità per i fatti e/o condotte della precedente gestione. Per la ricorrente, l’interpretazione estensiva della clausola contrattuale di subentro cozza con l’art. 1362 c.c. (interpretazione del contratto) e con l’interpretazione letterale della clausola. Il motivo viene ritenuto inammissibile e non fondato. La clausola che disciplina il subentro in continuità del cessionario nella gestione dell’attività del cedente deve necessariamente comprendere, ove non siano specificatamente previste delle eccezioni, tutti i rapporti giuridici sorti in capo al cedente, non esclusi i rapporti che siano fonte di ogni responsabilità riconducibili a quest’ultimo e dunque anche quella per fatto degli ausiliari (illecito del subagente). L’interpretazione fornita dalla corte d’appello deve ritenersi corretta e logica non solo con riferimento all’analisi della singola clausola, ma anche alla luce della lettura e analisi dell’intero contratto di cessione e della ricostruzione dei rapporti effettuata tra le due agenzie.
Motivo Generali Italia n. 1 – Nessun rapporto institorio tra impresa e subagente
Generali contesta l’interpretazione estensiva dell’art. 2049 c.c. individuata a suo carico. Caio era subagente di Zeta, collaborava esclusivamente con essa, aveva un rapporto contrattuale con la stessa e nessun rapporto con l’impresa; non era inserito nell’organico di Generali e la stessa non aveva alcun potere di controllo, di direzione o di vigilanza nei suoi confronti… insomma era un prefetto estraneo. Non la vede così il Supremo Collegio. Per ricollegare la responsabilità dell’illecito del subagente in capo a Generali, la Cassazione deve necessariamente utilizzare l’art. 2049 c.c. (Responsabilità extracontrattuale dei padroni e committenti) la cui ratio trae origine dal concetto che colui che beneficia dell’attività altrui, deve anche sopportarne le conseguenze dannose. Questa relazione tra benefici e costi presuppone che esista una relazione di “sovraordinazione” tra i due soggetti, non necessariamente di subordinazione o di soggezione economica o funzionale, ma quantomeno di ingerenza o di minimale controllo di una parte sull’altra, pur senza un carattere di stabilità; questo tipo di relazione prende il nome di preposizione. Affinché possa applicarsi la preposizione di cui all’art. 2049 c.c. non è, dunque, sufficiente che un soggetto (il preponente o il committente) tragga benefico dall’attività svolta in completa autonomia dalla persona cui ha affidato l’incarico (preposto), ma è necessario – per la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2049 c.c. – che tra i soggetti sussista questo rapporto di preposizione, ovvero una relazione che attribuisca al preponente il potere o la semplice facoltà di ingerirsi nell’operato del preposto con diverse e varie modalità (controllo, direzione, orientamento, etc.).
Calato il concetto in ambito assicurativo, è notorio che l’impresa si avvale di diverse figure per il raggiungimento dei suoi obiettivi, figure che a vario titolo e con compiti diversi, rivolgono i propri sforzi alla promozione/conclusione di contratti assicurativi. La rete di cui si avvale l’impresa è ampia, comprendendo agenti con o senza rappresentanza, intermediari con o senza vincoli di collaborazione stabile, procacciatori occasionali che, pur estranei all’organico dell’impresa, svolgono quell’attività assicurativa promozionale che viene utilizzata dall’impresa attraverso la sua organizzazione. Per la Corte di Cassazione detto insieme di persone, e la struttura che ne consegue, crea quel vincolo economico-funzionale necessario per poter configurare il rapporto di preposizione in capo all’impresa, che permette a quest’ultima di conseguire dall’attività della rete distributiva i propri utili. La circostanza che Caio fosse solo il collaboratore di Zeta, come sostiene Generali, non è dirimente, né pertinente ad escludere l’applicazione dell’art. 2049 c.c. in quanto “l’operatività del subagente era canalizzata nella distribuzione dei prodotti dell’impresa ed inserita nel circuito organizzativo delle rete distributiva secondo una logica di reticolo e di affidamento del pubblico sulla spendita dell’apparato di intermediazione”.
Non è importante il fatto che a Caio non sia stato attribuito alcun potere rappresentativo o alcun obbligo contrattuale da parte di Generali; ciò che determina l’esistenza – o meno – del rapporto di preposizione è l’inserimento di Caio nella rete distributiva, la sua partecipazione, il suo collegamento con l’attività di altri soggetti facenti anch’essi parte dell’apparato distributivo (agenti), i quali, con le loro attività, forniscono un apporto economico a favore dell’impresa. Tale sistema – che in gergo moderno possiamo definire community – crea nell’assicurato la convinzione e/o affidamento che il subagente faccia parte dell’organizzazione dell’impresa. Ove, quindi, l’illecito sia stato compiuto nell’esercizio dell’attività distributiva affidata al subagente, l’impresa ne deve rispondere. La Corte, dunque, formula il seguente principio di diritto: “l’assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell’illecito commesso dal subagente se l’attività di questo benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell’impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare in capo al cliente una affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell’operato del sub-intermediario alla sfera organizzativa dell’impresa”.
Motivo Generali Italia n. 2 – Responsabilità dell’assicurato per inadempimento contrattuale
A detta di Generali, la Corte non avrebbe preso in considerazione la negligenza di Tizia e il suo concorso colposo nel danno provocato. La stessa ha sempre provveduto a versare i premi mediante consegna di assegni in bianco nelle mani di Caio e un tanto in espresso divieto alle norme contrattualmente previste sulle modalità di pagamento dei premi, impendendo all’impresa, peraltro, qualsiasi controllo anche ai fini della normativa antiriciclaggio. Anche detta doglianza non coglie il segno. La negligenza di Tizia si potrebbe sostenere solo nel caso in cui non si fosse configurata, in capo a Tizia, la convinzione che detta modalità di pagamento fosse quella corretta. Tizia ha ritenuto che il pagamento con assegni in bianco a mani del subagente fosse corretta, in quanto avvallata dalla prassi invalsa che detti titoli erano sempre stati accettati dall’intermediario e mai oggetto di eccezione o contestazione alcuna. Per la corte l’affidamento riposto da Tizia “sulla correttezza della prassi seguita, tollerata dall’assicuratore” esclude in toto la colpa dell’assicurato. La vicenda si chiude con il rigetto del ricorso di Zeta e di Generali e il parziale accoglimento di un motivo di Tizia sul calcolo degli interessi. La motivazione della Corte sul rapporto di preposizione dilata le ipotesi in cui l’impresa dovrà rispondere e risarcire il terzo per il fatto del subagente, posto che sarà arduo da oggi in poi sostenere l’estraneità del subagente. Un tanto però comporterà inevitabilmente una deresponsabilizzazione degli intermediari, facendo poi ricadere, a mio avviso, gli effetti secondari delle somme da risarcire, che verranno giustamente riconosciute ai truffati, nei confronti di tutti gli assicurati.
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