GIURISPRUDENZA

Autori: Laura Opilio e Luca Odorizzi
ASSINEWS 387 – Luglio-Agosto

La validità delle clausole claims made, all’esito di un percorso giurisprudenziale non privo di oscillazioni, può dirsi oggi pacifica. Ciò, quantomeno, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 22437/20181, che ha affermato che il meccanismo di operatività della polizza fondato sulla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato costituisce una deroga consentita al modello loss occurrence previsto dall’art. 1917, primo comma, c.c.2 Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva3. Vi sono, tuttavia, alcune clausole accessorie – espressive di specifiche declinazioni del modello claims made – che, pur avendo significativa rilevanza pratica, non sono state oggetto di un altrettanto approfondito scrutinio giurisprudenziale. Ne deriva che, tuttora, permangono rilevanti incertezze sulla loro validità. Tra queste, vi è la clausola claims made and reported, assai diffusa nella prassi, che subordina l’operatività della copertura a una duplice condizione: (a) che la richiesta risarcitoria del danneggiato pervenga all’assicurato durante il periodo di assicurazione (claims made); e (b) che l’assicurato denunci la richiesta risarcitoria all’assicuratore entro la scadenza del periodo di assicurazione o, comunque, entro un termine relativamente ristretto – ad esempio, trenta giorni dalla scadenza (reported).

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