RC SANITARIA

Autore: Elio Marchetti
ASSINEWS 386 – Giugno

1. i temi da sviluppare

Lo scorso 15 marzo 2026 è scaduto il termine per l’adeguamento dei contratti assicurativi relativi alla RC sanitaria, previsti dal decreto 15 dicembre 2023 numero 232.

Se la legge originaria aveva stimolato molti commenti da parte dei giuristi, l’emanazione di questo decreto aveva avuto analogo riscontro mediatico solo sul breve periodo, complice il fatto che apportava innovazioni radicali, meritevoli di approfondimenti e studi, e che il termine per l’adeguamento delle polizze in essere scadesse quest’anno.

Solo le compagnie assicurative di nicchia (che assicurano grandi aziende sanitarie pubbliche e private) e gli avvocati specializzati in sanità avevano indetto convegni e giornate di studio. Il mercato delle piccole strutture sanitarie, delle R.S.A. e dei professionisti sanitari (in mano prevalentemente alle compagnie cosiddette generaliste) era rimasto silente.

Il decreto 232 introduceva aspetti positivi per le coperture, definendo i requisiti minimi delle polizze assicurative.

Tuttavia, risentiva delle dinamiche del gruppo di lavoro che ha elaborato il testo – comprendente l’ANIA – con alcune criticità evidenti, laddove i massimali minimi per le polizze individuali sono al disotto di un danno da invalidità permanente totale (calcolato con la T.U.N.) e le delimitazioni del rischio sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti.

Inoltre, alcune delimitazioni del rischio, usuali nelle polizze RC sanitaria, sono palesemente nulle, se raccordate con il testo della legge e con il disposto della storica sentenza SS.UU. Cassazione Civile, 24 settembre 2018, n. 22437.

In questo primo articolo faremo una sintesi dei requisiti minimi e delle innovazioni positive introdotte dal decreto applicativo; successivamente, con articoli dedicati, tratteremo:

  1. le criticità evidenti sopra riportate
  2. le criticità latenti, correlate ai requisiti minimi – anche positivi – che emergeranno con le prime denunce di sinistro, qualora siano state mantenute inalterate le prassi assuntive (questionari) e alcune clausole contrattuali
  3. i vincoli giuridici ed economici a carico delle strutture sanitarie che non trasferiscono a terzi il rischio, bensì ricorrano all’autoassicurazione, utilizzando risorse finanziarie interne.

Per la seconda fattispecie di criticità tratteremo in particolare la definizione di sinistro e l’abolizione del sinistro in serie. Vediamo ora in estrema sintesi alcune delle principali innovazioni introdotte dal d.m. 232/2023, seguite da brevi commenti.

2. Oggetto della garanzia assicurativa

L’innovazione più interessante riguarda l’attribuzione della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, nonché dei liberi professionisti operanti all’interno della struttura, nei confronti di terzi1.

Molti legali si erano interrogati sul significato e sulle finalità di tale definizione. A mio parere lo scopo dell’attribuzione della responsabilità contrattuale e di evitare conflitti di interesse tra strutture sanitarie e professionisti, a scapito dei tempi di accertamento della responsabilità e, conseguentemente della liquidazione dei danni.

Come prassi diffusa, prima della legge Gelli-Bianco i professionisti dovevano stipulare una polizza per poter a svolgere attività in una clinica privata. Quest’ultima si assicurava esclusivamente per la conduzione della struttura e la proprietà di attrezzature ed impianti, demandando ai soli medici la copertura delle prestazioni sanitarie eseguite. In caso di sinistro, cercava di scaricare la responsabilità sul singolo medico.

Ma non sempre era sufficiente, sia perché sono emersi casi ibridi non previsti dalla polizza della struttura sanitaria2, sia per difformità nell’efficacia temporale delle polizze dei soggetti coinvolti.

Con l’attribuzione della responsabilità contrattuale alla struttura sanitaria, questa non potrà esimersi da garantire direttamente nella propria polizza tutte le prestazioni eseguite a favore dei pazienti, indipendentemente da eventuali responsabilità personali.

A riprova di questa tesi, citiamo la recente sentenza del Tribunale di Bologna III Sez. Civile, n. 2446 del 18 marzo 2026, che ha stabilito che una clausola di manleva del medico a favore della clinica e nulla, ai sensi di legge.

Ma a una riflessione più attenta, l’attribuzione della responsabilità contrattuale alla struttura sanitaria, potrebbe avere risvolti ben più ampi. Una critica ricorrente degli avvocati alla legge originaria 8 marzo 2017 verteva sulla mancata regolamentazione del nesso causale. Schematizzando: il nesso causale e la correlazione diretta tra la prestazione sanitaria eseguita e il danno subito dal paziente.

Solo dimostrando tale correlazione si potrà attribuire la colpa del professionista (o della struttura). La carente dimostrazione del nesso causale era l’eccezione più frequente dei difensori in un’azione legale.

Ma se il decreto attribuisce la responsabilità contrattuale alla struttura e al professionista, e il testo dell’articolo 1218 del codice civile prevede l’inversione dell’onere della prova, che grava su chi ha una responsabilità contrattuale, la prova del nesso causale sarebbe ancora necessaria? L’impatto delle linee guida ribalta de facto la prova della perizia e della diligenza sulla struttura sanitaria e sul professionista3,. Sara interessante vedere gli sviluppi in giurisprudenza

3. Elenco dei soggetti obbligati e dei massimali minimi

4. Efficacia temporale della polizza

Riportiamo nello schema sottostante il funzionamento della retro e dell’ultrattività: si ipotizza un professionista sanitario che ha stipulato la polizza nel 2024 e nel 2028 va in pensione.

Il decreto ha stabilito una copertura più ampia di quella reperibile sul mercato, in particolare per quanto attiene alla retroattività. Va altresì fatta rilevare l’introduzione di una definizione nuova per le coperture di responsabilità civile e con qualche richiamo a definizioni generiche, se non ambigue, presenti nelle coperture di tutela legale: ci riferiamo al fatto generatore di responsabilità.

Nella responsabilità civile per le polizze di RC extracontrattuale relative a imprese e in formula loss occurrence la definizione classica è fatti verificatisi (avvenuti) in vigenza di polizza. Nelle polizze con formula claims made le definizioni sono specifiche per il rischio coperto:

  • atti compiuti (D&O)
  • prodotti venduti o consegnati (RC prodotti)
  • prestazioni eseguite o attività svolta … nel periodo di retroattività e di durata della polizza.

Nella RC sanitaria sono coperti:

  • i danni arrecati ai pazienti durante le prestazioni sanitarie
  • i danni casuali legati all’uso degli immobili e delle attrezzature non sanitarie (es. scale) subiti da dipendenti e pazienti
  • gli infortuni sul lavoro subiti da dipendenti e soggetti assimilati4.

La definizione di fatti generatori di responsabilità ha lo scopo di racchiudere fattispecie diverse di danni che hanno tempi diversi di manifestazione temporale5?

Considerando che vi può essere sfasamento temporale tra la prestazione sanitaria e la manifestazione del danno se, in luogo di fatto generatore di responsabilità fosse stata riportata la definizione di “prestazioni sanitarie eseguite e, per altre fattispecie di danni, i fatti verificatisi6 nei 10 anni antecedenti la stipulazione del contratto …” non vi sarebbero stati dubbi sul periodo di retroattività.

Oppure, la definizione introdotta è frutto di un compromesso in sede di lavori preparatori del decreto tra coloro che volevano limitare a 10 anni la copertura delle prestazioni sanitarie e coloro che sostenevano che la prescrizione decennale non decorre dal compimento della prestazione bensì dal momento in cui il danno si manifesta?

In quest’ultimo caso, se il fatto generatore di responsabilità coincidesse con la manifestazione del danno avremmo una polizza con retroattività (correttamente) illimitata, in quanto prescinde dal momento del compimento della prestazione e copre i danni manifestatisi nei 10 anni antecedenti la stipulazione del contratto e reclamati nel periodo di durata della polizza7.

Il raccordo con la Sentenza SS.UU. 22437 del 24 settembre 2018 nella parte in cui tratta della nullità delle clausole volte a limitare responsabilità previste dalla legge potrebbe essere dirimente …

5. La definizione di sinistro

Il decreto stabilisce che si intende per sinistro:

Il decreto ha altresì elencato una serie di casi ricorrenti che non rientrano nella definizione di sinistro:

Altro aspetto innovativo sui sinistri non è stato tanto il richiamo all’articolo 1913 secondo e terzo comma, con l’elevazione del termine per la denuncia del sinistro da 3 a 30 giorni, bensì quello all’art. 2952 del codice civile, inderogabile ai sensi dell’art. 1931. Tale richiamo è fondamentale, in quanto ribadisce la nullità delle polizze claims made and reported, di prevalente estrazione anglosassone8.

Queste polizze, in caso di cessazione del contratto, prevedono un termine per la denuncia di sinistro coincidente con la scadenza del contratto o in un limitato periodo successivo, variabile tra 15 e 60 giorni dalla scadenza. Tali previsioni sono incompatibili con il termine di due anni previsto dall’art. 2952 del codice civile, fermo restando l’eventuale pregiudizio arrecato all’assicuratore dalla denuncia tardiva.

Pertanto, nella RC sanitaria non sarà più necessario ricorrere al giudice per far dichiarare la nullità di questo impianto giuridico delle claims made. Altra novità: è abolito il concetto di sinistro in serie: più sinistri riconducibili allo stesso atto o alla stessa causa sono comunque sinistri separati9.

In un successivo articolo vedremo come i casi esclusi dalla definizione di sinistro e l’abrogazione del sinistro in serie potrebbero avere risvolti estremamente negativi per gli assicurati, in assenza di comportamenti virtuosi del mercato assicurativo o di maggior consapevolezza degli intermediari sulle caratteristiche della claims made.


1 Permane invece la responsabilità extracontrattuale dei dipendenti operanti nella libera professione intramuraria.
2 La magistratura e intervenuta più volte in caso di infezioni originate da insufficiente prevenzione o da carenze nelle procedure di sanificazione e sterilizzazione delle sale operatorie: si vedano Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 marzo 2023 n. 6386, e la successiva Corte d’Appello di Genova, sentenza 03 maggio 2024 n. 648. Altrettanto costante e stata l’attribuzione della responsabilità alla struttura sanitaria per aspetti diversi: Cassazione sentenze 546/2022 – 34156/2023 – 11224/2024. Si discosta parzialmente l’ordinanza 8163/2025 dove tratta l’affitto della clinica a una società medica.
3 Vedi art. 6 Legge 8 marzo 2027 n. 24 e la sentenza Cass. 6386/2023 citata nella nota precedente
4 Art- 3 lettera 1.
5 Un esempio in tema di RC verso i dipendenti: un infortunio sul lavoro si verifica e manifesta contemporaneamente. L’esposizione prolungata a un fattore patogeno genera una malattia professionale ma questa si può manifestare a distanza di anni.
6 Formulazione prevista in tutte le polizze di RC generale per la copertura di RC extracontrattuale.
7 Questo e il termine usato nelle polizze assicurative. I giuristi userebbero il “periodo di vigenza della polizza”.
8 Per approfondimenti, si veda Elio Marchetti, Claims made e termine per la denuncia di sinistro: un problema giuridico o di adeguatezza contrattuale? In ASSINEWS, n. 335, novembre 2021.
9 Ultimo capoverso della definizione di sinistro, all’art. 1 D.M. 232/2023.

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