GIURISPRUDENZA

LA NOZIONE DI CONDUCENTE DI UN VEICOLO ANALIZZATA CON GLI OCCHI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 386 – Giugno

Il proprietario, il conducente, il terzo danneggiato e l’impresa assicuratrice sono i ben noti protagonisti che calcano il palcoscenico della normativa RCA e che continuano a recitare un copione non ancora replicabile nella tournée della sinistrosità stradale.

Questo ovviamente dipende dalle infinite modalità con cui si verificano i sinistri stradali, le quali impongono, spesso, una “rivisitazione” delle norme atte a disciplinare il risarcimento dei danni che dai sinistri conseguono.

Sulla nozione di conducente non parrebbe esserci alcuna perplessità e ugualmente deve concludersi per ciò che attiene al precetto dell’art. 129 del CAP1, in quanto lo considera quale unico soggetto escluso dalla copertura assicurativa in caso di sua responsabilità.

Eppure la particolare, per non dire inimmaginabile, dinamica di un sinistro stradale verificatosi nei Paesi Bassi è stata l’occasione per interrogare la Corte di Giustizia Europea (d’ora in poi CGUE), che si è pronunciata con la sentenza n. 490/26 in data 12 febbraio, sul concetto di conducente e sulla possibilità di garantirgli la copertura assicurativa in caso di incidente.

Il caso

Tizio guidava un furgoncino di una associazione calcistica nel quale si trovavano a bordo Caio (ex allenatore della squadra sportiva) e Mevio. Il furgone era regolarmene assicurato per la RCA e l’associazione sportiva aveva anche sottoscritto una copertura assicurativa per gli eventuali danni subiti dai passeggeri e dai conducenti che, di volta in volta, si avvicendavano alla guida del furgone.

Durante la guida Caio, che era posizionato quale passeggero sul sedile posteriore del furgone, improvvisamente azionava il freno a mano. Il furgone che viaggiava ad una velocità di circa 70km/h sbandava, urtava diversi pilastri e dal grave impatto Mevio e Tizio venivano proiettati fuori del veicolo. Il primo decedeva mentre Tizio riportava gravi lesioni personali.

La compagnia non risarcisce il danno a Tizio sia perché risultava positivo all’alcoltest, sia perché in qualità di conducente, doveva ritenersi escluso dalla copertura assicurativa ai sensi della legislazione interna, nonché della normativa unionale.

a causa promossa da Tizio avanti il tribunale ottiene una sentenza favorevole sulla base della motivazione che quest’ultimo, al momento del sinistro, non poteva considerarsi conducente del mezzo giacché Caio, avendo azionato il freno, era intervenuto nella conduzione del veicolo. In appello la vicenda ha un epilogo diametralmente opposto.

Per la Corte Tizio è il conducente del furgone, in quanto era rimasto sul posto di guida, aveva determinato la direzione del veicolo, la sua velocità, azionava i comandi e l’utilizzo del freno a mano da parte di Caio non mutava la sua qualifica di conducente.

Interessata la Corte di Cassazione dei Paesi Bassi, quest’ultima sollevava la questione pregiudiziale alla CGUE in relazione alla circostanza che la nozione di conducente non trova una definizione né nella normativa interna, ma neppure dalla normativa unionale e detta definizione, ai fini dell’applicabilità della copertura assicurativa al conducente, è necessaria e pregiudiziale ai fini della decisione del caso di specie.

La soluzione

Alla CGUE vengono rivolte due questioni:

  1. stabilire, ai sensi dell’art. 12 paragrafo 1 Dir. 2009/103, se abbia diritto alla copertura assicurativa il conducente che subisca un danno nel caso in cui un passeggero intervenga nella conduzione del veicolo provocando il sinistro;
  2. in caso di risposta positiva al primo quesito, se esistono delle condizioni poste dalla Direttiva che il giudice nazionale debba rispettare per l’accertamento della perdita della qualità di conducente e per il riconoscimento a suo favore del diritto al risarcimento quale passeggero.

Quesito

Alla CGUE viene chiesto di definire la nozione di conducente in base alle disposizioni della Direttiva 2009/103 (art. 12 paragrafo 12), nozione quest’ultima, che non si rinviene nel testo comunitario.

Preso atto del vuoto normativo, alla Corte non resta che determinarne il significato e la portata avendo riguardo (i) al contesto della Direttiva, (ii) al suo scopo e (iii) alla definizione di conducente che si rinviene nel lessico quotidiano ovvero quello di “persona che conduce o dirige qualcosa o qualcuno” in termini generali e, declinata in ambito di circolazione stradale, quale quello di “persona che è collocata al volante o ai comandi di un veicolo e che lo dirige”.

Dalla lettura del paragrafo 1 dell’art. 12, la Corte deduce che se il passeggero ben può essere più di uno (“l’assicurazione di cui all’art. 3 copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente”), il passeggero deve essere necessariamente diverso dal conducente, quindi, alla guida di un veicolo è possibile ed ammissibile uno ed un solo conducente, il quale è collocato al volante e ha la conduzione del mezzo.

Ben diversamente deve dedursi in ordine al concetto di passeggero che è persona allocata all’interno del veicolo, non lo conduce e non lo dirige.

L’art. 12 della direttiva, se al paragrafo 1 prevede espressamente la copertura dei danni alla persona del passeggero, al paragrafo 2 la estende a tutti i membri della famiglia dell’assicurato e al paragrafo 3 la estende ulteriormente anche ai danni subiti dai pedoni, ciclisti ed altri utenti della strada.

Dalla lettura del richiamato precetto normativo, risulta evidente che la scelta del legislatore comunitario e quella di tutelare in massima parte tutte le vittime (ovviamente non responsabili) di un incidente stradale, individuando precipuamente e specificatamente tutte le categorie di soggetti che la norma intende garantire con la copertura assicurativa.

Tutte queste precisate categorie di soggetti vengono volutamente distinte dal conducente, vengono messe in contrapposizione a quest’ultima categoria, la quale resta inequivocabilmente esclusa dalla copertura assicurativa.

La chiara finalità assicurativa di limitare la garanzia RCA alla platea dei soggetti sopra indicati, non vieta pero agli Stati Membri di delineare le norme interne dirette all’imputazione della responsabilità civile, come neppure di prevedere le modalità o gli importi risarcitori, fermo restando che non possono escludersi dalla copertura assicurativa le categorie di danneggiati poc’anzi ricordati, ne rendere loro gravoso il ricorso al risarcimento del danno, come neppure rendere loro opponibili le eccezioni e/o esclusioni dalla copertura assicurativa derivanti dal contatto RCA.

Delineato cosi il quadro dei dati testuali in cui inserire il quesito, la CGUE ravvisa che nel caso di specie, “l’intervento di un passeggero nella guida di un veicolo che provoca un incidente, non può avere la conseguenza di privare il conducente di tale veicolo della sua qualità di conducente, salvo pregiudicare al contempo, la distinzione fondamentale tra conducente e terzo vittima, che caratterizza il sistema dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e la distinzione tra l’obbligo di copertura da parte di tale assicurazione e la portata del risarcimento dei danni a titolo di responsabilità per l’incidente che è disciplinata dal diritto nazionale”.

Per la CGUE il conducente non potrà mai assurgere alla qualifica di “transformers”,  per che argomentandosi al contrario, equivarrebbe a compromettere la tutela garantita ai trasportati.

Per giungere a detta conclusione la CGUE sviluppa un lezioso, quanto affettato ragionamento a ritroso: se come nel caso di specie la persona che sta al volante perde la sua qualifica di conducente per colpa del passeggero che si inserisce nella condotta di guida, la posizione di conducente verrebbe assunta – o si trasferirebbe – dal passeggero (quasi come si applicasse il principio della surroga ndr), con conseguente sua esclusione dalla tutela assicurativa che la norma, invece, intende garantirgli proprio in quanto trasportato.

Questa conclusione, l’unica possibile sia per il costrutto normativo che per la salvaguardia dell’intero sistema RCA, non deve pero far dimenticare il principio di responsabilità che consegue ad ogni condotta illecita che ogni legislazione nazionale può disciplinare ed applicare ai propri consociati; ovvero, tradotto in termini semplicistici, il passeggero, la cui condotta abbia causato o concorso a causare il sinistro ed i danni conseguenti, non potra esimersi dalla sua responsabilita personale e verra attinto dalla richiesta risarcitoria del conducente, posto che quest’ultimo non potra ottenere il risarcimento dall’impresa assicuratrice del veicolo assicurato.

La CGUE, quindi, risponde al quesito statuendo che l’art. 12 paragrafo 1 debba essere interpretato “nel senso che i danni subiti dal conducente del solo veicolo coinvolto in un incidente stradale non devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli prevista da tale direttiva anche qualora un passeggero sia intervenuto nella guida di tale veicolo e tale interventi abbia provocato detto incidente”.

La soluzione in senso negativo al primo quesito, elimina in radice la risposta al secondo quesito che era condizionato al primo, solo in caso di statuizione positiva.


1 Art. 129 (Soggetti esclusi dall’assicurazione)
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2 Articolo 12 Categorie specifiche di vittime
1. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, l’assicurazione di cui all’articolo 3 copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo.

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