CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
SI CONCLUDE LA NOSTRA DISAMINA DEL CONCETTO DI “RISCHIO ASSICURATO” AFFRONTANDO ALCUNI TRA I PROBLEMI PIÙ DIBATTUTI: L’EFFICACIA DELLE CLAUSOLA “CLAIMS MADE” (O DI DELIMITAZIONE TEMPORALE DEL RISCHIO) E SOPRATTUTTO LA DISTINZIONE TRA CLAUSOLE DELIMITAZIONE DEL RISCHIO (SEMPRE LECITE) E CLAUSOLE DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ (VESSATORIE)
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 385 – Maggio
1. Premessa
Ci siamo occupati nei due contributi precedenti della nozione di “rischio”, e della sua delimitazione causale: vale a dire delle clausole che escludono l’indennizzabilità dei danni causati provocati da determinati fattori eziologici.
Nella presente terza e ultima parte di questa breve disamina del concetto di rischio ci occuperemo delle clausole delimitano il rischio dal punto di vista spaziale e dal punto di vista temporale.
2. Delimitazione spaziale del rischio
Dal punto di vista spaziale i rischi si dividono in localizzati ed ubiquitari. I primi sono quelli che non possono verificarsi se non in un preciso luogo: è il caso dell’assicurazione contro l’incendio di un immobile, evento che può prodursi soltanto nel luogo in cui si trova l’immobile. Rispetto a questo tipo di rischi non è ovviamente concepibile alcuna delimitazione spaziale.
I rischi ubiquitari sono quelli che possono prodursi in qualsiasi luogo: tale il caso dell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, o contro i danni ad un veicolo o natante. In questi casi non di rado le parti delimitano pattiziamente il rischio dal punto di vista spaziale, stabilendo ad es.
l’indennizzabilità dei soli infortuni avvenuti in Italia od in Europa, ovvero dei soli danni al natante avvenuti lungo una certa rotta. La delimitazione può avvenire anche in negativo, escludendo l’indennizzabilità dei sinistri avvenuti in determinati ambiti territoriali od aree geografiche.
Così, ad esempio, nelle condizioni generali di talune polizze contro il rischio di furto di autotreni, è esclusa l’indennizzabilità dei furti avvenuti in alcune regioni del mezzogiorno d’Italia.
Quando vengano pattuite delimitazioni spaziali del rischio, quel che rileva è il luogo in cui si è verificato il sinistro (cioè dove l’interesse assicurato è stato vulnerato dal concretarsi della situazione di rischio), non quello in cui si è verificato il danno.
Così ad esempio, se l’assicurato contro il rischio di malattia contrae una patologia durante un viaggio all’estero, la quale resta latente e si manifesta solo dopo il rientro in Italia, il sinistro deve ritenersi avvenuto all’estero.
Di conseguenza, se la polizza copriva solo i sinistri avvenuti in Italia, esso non sarà indennizzabile. La delimitazione spaziale del rischio, nel caso di rischi ubiquitari, deve essere espressa: in mancanza di essa, qualsiasi sinistro deve ritenersi indennizzabile.
3. Delimitazione temporale
La delimitazione temporale del rischio consiste nella individuazione del momento a partire dal quale e del momento sino al quale l’eventuale verificarsi del sinistro sarà coperto dall’assicuratore.
Essa consiste dunque nella delimitazione della durata della esposizione al rischio dell’interesse (nell’assicurazione contro i danni) e della persona (nell’assicurazione sulla vita). Di norma, l’interesse assicurato e la situazione di rischio cui esso è esposto preesistono al contratto, e presumibilmente sopravvivono ad esso (assicurazione contro i danni da incendio, da grandine, da furto).
In questi casi la delimitazione temporale del rischio coincide con la durata del contratto. Ciò tuttavia non accade sempre. In alcuni casi, il momento iniziale della situazione di rischio è successivo alla stipula del contratto, per la natura stessa dell’interesse assicurato.
Ad esempio, nell’assicurazione della responsabilità civile degli organizzatori di una corsa automobilistica, l’interesse dell’assicurato (ed il rischio cui è esposto) sorgono con l’inizio delle operazioni organizzative e cessano con la fine della gara; nell’assicurazione di persone o merci contro il rischio di trasporto, il momento iniziale e quello finale della copertura assicurativa coincidono con l’inizio e la fine del viaggio.
3.1. La clausola “claims made”
Un cenno a parte merita quella particolare clausola di delimitazione temporale del rischio che accede sovente a contratti di assicurazione della responsabilità civile (in special modo di quella dei professionisti e degli imprenditori) chiamata comunemente claims made.
Si tratta del patto in virtù del quale l’assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l’assicurato dei danni causati a terzi soltanto se la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato pervenga all’assicurato durante il periodo di efficacia della polizza.
È un patto dunque che deroga all’art. 1917 c.c., per il quale quel che ha da accadere durante la vigenza del contratto è l’illecito commesso dall’assicurato, non la richiesta che a questi faccia pervenire il terzo danneggiato1. Della validità di questa clausola si è dubitato sotto due aspetti:
- sia nella parte in cui consente la copertura di danni causati dall’assicurato prima della stipula del contratto (il che si verifica quando il terzo, danneggiato da un atto dell’assicurato precedente la stipula della polizza, formuli la sua richiesta o la sua azione risarcitoria in costanza di contratto);
- sia nella parte in cui esclude la copertura di danni causati dall’assicurato durante la vigenza del contratto (il che si verifica quando il terzo, danneggiato da un atto dell’assicurato commesso in costanza di contratto, formuli la sua richiesta o la sua azione risarcitoria dopo la scadenza di questo).
Nel primo caso si è dubitato se non ci si trovi dinanzi all’inammissibile assicurazione di un rischio putativo; nel secondo caso si è dubitato se non ci si trovi dinanzi ad un patto di decadenza, nullo perché fa dipendere la perdita dell’indennizzo non da una condotta dell’assicurato, ma da una condotta del terzo, sulla quale l’assicurato non può ovviamente influire.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno tuttavia respinto l’uno e l’altro di tali sospetti. Quanto al primo punto (copertura di fatti avvenuti prima della stipula della polizza), Cass. civ. sez. un. 6 maggio 2016 n. 9140 ha ritenuto che la clausola claims made con copertura c.d. “pregressa” non è vessatoria, e solo in presenza di particolari condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – se pattuito a carico del consumatore – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali.
Quanto al secondo punto, Cass. civ. sez. un. 24 settembre 2018 n. 22437 ha stabilito che:
- la clausola claims made è in linea generale valida e non vessatoria;
- essa assolve lo scopo di delimitare il rischio di responsabilità civile derivante dalla causazione di danni a decorso occulto o lungolatenti;
- essa non comporta una “deviazione strutturale” dallo schema tipico dell’assicurazione di responsabilità civile, poiché il rischio assicurato (l’impoverimento della persona assicurata) è una fattispecie a formazione progressiva, che richiede non solo la commissione d’un fatto illecito, ma anche che il danneggiato chieda di essere risarcito; sicché non è inibito alle parti, ferma restando la necessità dell’alea del primo elemento (l’illecito), elevare ad evento futuro ed incerto il secondo elemento (la richiesta del danneggiato).
Da allora in poi è divenuta tralatizia la massima secondo cui il contratto cui acceda una clausola claims made non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., “della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale” (ex multis, Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2022 n. 12981).
Questa arcana formula, in pratica, non significa altro che una ovvietà: ovvero che anche in presenza d’una clausola claims made nulla vieta all’assicurato di invocare l’annullamento del contratto se il suo consenso è stato dato per errore o carpito con dolo; oppure di reclamare la responsabilità dell’intermediario se gli è stato proposto un contratto che, per effetto di quella clausola, è inutile rispetto alle sue esigenze assicurative.
Si tratta, come ciascun può vedere, di ben misere cautele, inidonee a sanare gli infiniti inconvenienti che una clausola claims made presenta per l’assicurato, a cominciare da quello più evidente di tutti: essere costretto – come nel celebre film con Julia Roberts – ad “Andare a letto con il nemico”, ovvero sperare di essere citato in giudizio per non perdere la copertura assicurativa.
Nella pratica, dopo le due sentenze appena ricordate, nonostante i tanti obiter in esse contenuti, i distinguo, le precisazioni, l’immancabile richiamo alle “peculiarità del caso concreto”, la clausola claims made è stata completamente sdoganata, ed è divenuto rarissimo da allora in poi imbattersi in decisioni che ne abbiano ritenuta la nullità per difetto di ‘rispondenza alla conformazione del tipo’, secondo le parole della Corte di cassazione.
4. Delimitazioni del rischio e limitazioni di responsabilità
La delimitazione del rischio (causale, spaziale, temporale) è operazione che ha per effetto di circoscrivere l’ampiezza delle obbligazioni dell’assicuratore e, correlativamente, dell’assicurato (nella misura in cui un rischio meno probabile comporta premi più bassi). Essa dunque è operazione che attiene alla libera determinazione del contenuto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti.
Ne consegue che la clausola delimitatrice del rischio non può mai ritenersi vessatoria (ex art. 1341 c.c.) o “abusiva” (ex art. 33 d. lgs. 206/05), perché il suo fine non è quello di escludere o limitare la responsabilità dell’assicuratore, ma quello di determinare il contenuto del contratto.
Tuttavia, non sempre è agevole stabilire quando una clausola contrattuale delimiti il rischio e quando limiti la responsabilità dell’assicuratore. In linea generale, si ha “limitazione di responsabilità”, ai sensi dell’art. 1229 c.c., quando la clausola negoziale ha l’effetto di escludere che il predisponente possa essere chiamato a rispondere di fatti od atti che secondo i princìpi generali potrebbero fare sorgere una sua responsabilità per inadempimento.
Dunque sono clausole limitatrici di responsabilità quelle che in qualche modo incidono sugli elementi costitutivi della responsabilità negoziale: scostamento dal programma contrattuale, colpa, nesso causale, danno risarcibile. Si ha, invece, delimitazione dell’oggetto del contratto quando la clausola negoziale non ha l’effetto di escludere una responsabilità che sarebbe altrimenti sorta, ma ha il diverso scopo di stabilire quali siano gli obblighi concretamente assunti dalle parti, e quindi di fissare i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito2 .
In applicazione di questo principio, debbono ritenersi delimitatrici del rischio, e dunque non vessatorie, tutte le clausole che stabiliscono quali debbano essere le concrete modalità di accadimento del sinistro (tempo, luogo, causa, effetti, autore).
Le clausole che, invece, non determinano le modalità del sinistro, ma subordinano il pagamento dell’indennizzo ad altre circostanze, non strettamente pertinenti il sinistro, ovvero a condotte dell’assicurato d’impossibile o particolarmente difficile attuazione, debbono ritenersi vessatorie3 .
È vessatoria (e non delimitatrice del rischio), ad es., la clausola che preveda la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno (Cass. 11 giugno 2025, n. 15605).
4.1. La giurisprudenza è chiamata con grande frequenza a stabilire se determinate clausole fossero limitatrici della responsabilità dell’assicuratore, e perciò vessatorie, ovvero delimitative del rischio, e perciò valide ed efficaci.
Una breve rassegna di questi casi dimostrerà come la maggior parte delle clausole contestate dagli assicurati sono in realtà clausole di delimitazione del rischio, come tali pienamente valide e lecite.
(A) Assicurazione contro i danni in generale
Nell’assicurazione contro i danni, sono state ritenute delimitative del rischio (e quindi non vessatorie):
- le clausole che prevedono uno scoperto4 ;
- le clausole che fissano la misura del massimale5 ;
- le clausole che escludono dalla copertura i danni causati dall’assicurato ai propri congiunti conviventi6 ;
- le clausole che escludono dalla copertura i danni alle opere in costruzione ed a quelle in cui si eseguono i lavori; alle cose che si trovano nei locali dove l’assicurato esegue i lavori, nonché i danni a fabbricati in conseguenza di scavi per fognatura, per condutture sotterranee e scavi in genere7 .
(B) Assicurazione contro il furto
Nell’assicurazione contro i danni da furto o rapina, sono state generalmente ritenute delimitatrici del rischio e perciò valide:
- le clausole che subordinano il pagamento dell’indennizzo al fatto che il furto sia commesso con determinate modalità (ad es., con effrazione invece che con destrezza); sulla base di tale principio è stata esclusa la natura vessatoria della clausola che limitava la responsabilità dell’assicuratore, in caso di furto in appartamento, alla ipotesi di consumazione del reato mediante violazione delle difese esterne, rottura, scasso, uso di chiavi false o grimaldelli, escludendola in caso di utilizzazione di chiavi vere8;
- le clausole che subordinano il pagamento dell’indennizzo alla predisposizione da parte dell’assicurato di adeguati strumenti di difesa e cautele9;
- le clausole che subordinano il pagamento dell’indennizzo alla assenza di agevolazione colposa del sinistro da parte dell’assicurato o dei suoi dipendenti;
- la clausola che preveda, in caso di recupero della cosa rubata, l’obbligo dell’assicurato di restituire l’indennità percepita e la limitazione del risarcimento ai danni subiti dalla cosa in conseguenza del furto10.
È stata, invece, ritenuta non delimitativa del rischio, ma della responsabilità dell’assicuratore (e perciò vessatoria) la clausola, relativa ad un contratto di assicurazione contro il furto di autoveicoli, la quale nel caso di sosta nel corso del tragitto stradale faceva carico all’assicurato non solo di impiegare misure di sicurezza, ma altresì di svolgere attività di vigilanza del veicolo.
Ha ritenuto infatti la S.C. che tale previsione costituiva una deroga all’impegno assunto dall’assicuratore con il contratto, limitandolo in dipendenza di circostanze che si verificheranno necessariamente (essendo impensabile che il proprietario non abbandoni mai il veicolo durante un viaggio), e che quindi sconfinavano dalla pura eventualità, idonea a differenziare i rischi garantiti da quelli scoperti11.
(C) Assicurazione trasporti
Nell’assicurazione contro i rischi del trasporto, è stata ritenuta valida la clausola che escluda la garanzia nel caso in cui il vettore abbandoni il veicolo ed il carico senza sorveglianza, in quanto diretta ad individuare l’oggetto del contratto e non a limitare la responsabilità dell’assicuratore12.
(D) Assicurazione della responsabilità civile In materia di assicurazione della responsabilità civile, sono state ritenute delimitative del rischio e perciò valide:
- la clausola che esclude dalla copertura la responsabilità per danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione13;
- la clausola, apposta ad una assicurazione della r.c. dell’imprenditore edile, che subordina l’operatività della garanzia al rispetto, da parte dell’assicurato, delle norme sull’assicurazione obbligatoria dei dipendenti e sull’iscrizione degli operai nei libri paga14;
- la clausola che prevede la non operatività dell’assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti e delle indicazioni contenute nella carta di circolazione15; (-) la clausola apposta ad un contratto di assicurazione della r.c.a. che esclude la garanzia assicurativa per danni a terzi nell’ipotesi in cui il veicolo fosse condotto da persona di età inferiore a quella richiesta dalla legge16;
- la clausola apposta ad un contratto di assicurazione della r.c.a. che esclude la garanzia assicurativa per danni a terzi nell’ipotesi in cui il veicolo fosse condotto da persona non abilitata alla guida17;
- la clausola apposta ad un contratto di assicurazione della r.c.a. che esclude la garanzia assicurativa per danni a terzi nell’ipotesi in cui la cilindrata del motociclo condotto dall’assicurato fosse superiore a quella prevista dalla polizza18; (-) la clausola apposta ad un contratto di assicurazione della r.c.a. che esclude la garanzia assicurativa per danni a terzi nell’ipotesi in cui il veicolo non fosse condotto da due autisti19;
- la clausola di esclusione della copertura assicurativa per l’ipotesi in cui il conducente sia, al momento del sinistro, sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti20;
- la clausola di un’assicurazione della responsabilità civile derivante dall’uso di un escavatore semovente, secondo la quale “l’assicurazione non comprende i danni cagionati a mezzi di trasporto ed animali sotto carico e scarico”21;
- la clausola di un’assicurazione della responsabilità civile con cui il rischio inerente alla circolazione di un veicolo venga assunto soltanto per il caso che questo venga guidato dall’assicurato o, per suo ordine e conto, da persona della quale l’assicurato stesso sia tenuto a rispondere22;
- la clausola di un’assicurazione rivolta a coprire i rischi dell’attività di costruttore edile dell’assicurato che faccia obbligo a quest’ultimo di dare tempestiva comunicazione all’assicuratore dell’apertura di ogni nuovo cantiere di lavoro, precisando che la copertura assicurativa decorre dalla ventiquattresima ora successiva a tale comunicazione23.
(E) Assicurazione contro gli infortuni.
Nell’assicurazione contro gli infortuni (anche mortali), sono state ritenute delimitative del rischio:
- la clausola che esclude la copertura per l’evento morte dovuto a determinate cause24;
- la clausola che prevede l’applicazione di un massimale inferiore ove l’infortunio causi invalidità minore del 5%25;
- la clausola che esclude dall’indennizzo il danno verificatosi per patologie pregresse, insorte nell’assicurato o da questi patite prima della stipula del contratto26;
- la clausola che esclude l’indennizzo nel caso di esercizio di determinate attività o di intrattenimento in determinati luoghi27;
- la clausola che esclude l’assicurabilità di persone affette dal virus dell’HIV28.
1 Della genesi, degli infiniti contrasti e della (problematica) soluzione che ad essi hanno dato le Sezioni Unite della Corte di cassazione ASSINEWS si è già ripetutamente occupata, sicché sia consentito in questa sede rinviare a M. Rossetti, La clausola claims made e la profezia di Lutero, in ASSINEWS, 2021, nr. 332, pag. 20.
2 Giurisprudenza risalente e pacifica: ex multis, Cass., sez. III, 04- 02-2002, n. 1430, in Giust. civ., 2002, I, 1895; Cass. 11 aprile 1975 n. 1374, in Assicurazioni, 1975, II, 2, 57. In dottrina, sul punto, si vedano PEDRAZZI, Clausole limitative di responsabilità ed oggetto del contratto: due recenti pronunce della cassazione in materia assicurativa, in Danno e resp., 1999, 642; DEL CONTE, Forza e debolezza delle clausole delimitative del rischio, in Dir. prat. assicurazione, 1980, 210..
3 Cass., sez. I, 21-10-1994, n. 8643, in Arch. circolaz., 1995, 529. Trattasi peraltro di orientamento pacifico e risalente: in tal senso si vedano, ex multis, Cass. 9.3.2005 n. 51580; Cass., 08-01- 1987, n. 22.
4 Cass. 4.9.2023, n. 25743.
5 Tale questione è ormai del tutto pacifica; per un remoto precedente in cui venne affrontato il problema si veda Trib. Milano 16 marzo 1959, in Temi, 1959, 129. Per quanto possa apparire oggi inspiegabile, vi fu anche chi negò che la fissazione del massimale costituisse una delimitazione del rischio: così Trib. Milano 30 novembre 1958, in Temi, 1959, 56.
6 Cass., 10-10-1987, n. 7524, in Foro it. Rep. 1987, Assicurazione (contratto), n. 91.
7 Cass. civ., 1° aprile 1960, n. 725, in Assicurazioni, 1961, II, 2, 82; App. Milano, 14 maggio 1963, in Assicurazioni, 1964, II, 2, 21; App. Bari, 26 febbraio 1974, in Giur. di Merito, 1976, I, 29.
8 Cass. 16-06-1997, n. 5390, in Giust. civ., 1997, I, 2431; Cass., 17-12-1981, n. 6680, in Arch. civ. 1982, 625; Cass., 07-09- 1984, n. 4787, in Foro it. Rep. 1984, Assicurazione (contratto), n. 81; Cass., 17-05-1982, n. 3040, in Foro it. Rep. 1982, Assicurazione (contratto), n. 75.
9 Cass. 28.4.2010 n. 10194, inedita; Cass., sez. III, 10-03-1998, n. 2636, in Foro it. Rep. 1998, Assicurazione (contratto), n. 82; Cass., sez. III, 27-07-2001, n. 10290, in Dir. ed economia assicuraz., 2001, 1137.
10 Cass. civ., 6 agosto 1968, n. 2823, in Foro Ital., 1968, I, col. 2724; e in Giur. Ital., 1969, I, 1, col. 495.
11 Cass., sez. I, 21-10-1994, n. 8643, in Arch. circolaz. 1995, 529; nello stesso senso, Cass. civ., 10 dicembre 1976, n. 4606.
12 Cass., 18-05-1981, n. 3257, in Foro it. Rep. 1981, Assicurazione (contratto), n. 137.
13 Trib. La Spezia, senza data, in Temi genov., 1964, 35.
14 Cass. civ., 23 aprile 1966, n. 1055, in Assicurazioni, 1966, II, 2, mass. n. 29.
15 Cass. 07-11-1997, n. 10947; App. Lecce, 19-05-1984, in Riv. giur. circolaz. trasp. 1985, 387.
16 Cass. 23-02-1996, n. 1437.
17 Cass. 22.6.2020, n. 12119.
18 App. Perugia, 14-04-1990, in Foro pad. 1991, I, 301, con nota di SASSI, Clausole limitative della copertura assicurativa e annullabilità di transazione su pretesa temeraria.
19 Trib. Va¬sto, 11 febbraio 1966, in Arch. Resp. Civ., 1967, 671; Trib. Genova, 1 ° marzo 1965, ivi, 666; Trib. Foggia, 29 aprile 1968, in Daunia Giud., 1968, 112; Trib. Trani, 23 maggio 1967, in Arch. Resp. Civ., 1969, 331.
20 Trib. Parma, 15-10-2003, in Dir. e giustizia, 2004, fasc. 2, 90, con nota di HAZAN; Trib. Bologna, 17-07-2002, in Arch. circolaz., 2002, 938.
21 Cass. civ., 3 ottobre 1967, n. 2254, in Assicurazioni, 1968, II, 2, 15.
22 Cass. civ., 3 luglio 1967, n. 1632, in Resp. Civ. e Prev. 1968, 185.
23 Cass. civ., 18 febbraio 1967, n. 405, in Assicurazioni, 1967, II, 2, mass. n. 29.
24 Cass. 11.1.2024, n. 1261.
25 Cass., sez. III, 04-02-2002, n. 1430, in Giust. civ., 2002, I, 1895.
26 Trib. Monza-Desio, 02-10-2003, in Dir. ed economia assicuraz., 2004, 543, con nota di LETTA.
27 Cass. 26 aprile 1979 n. 2405.
28 Trib. Roma, 28-10-2000, in Corriere giur., 2001, 380, con nota di DI MAJO, nonché in Giur. it., 2001, 743, con nota di ZUCCARO, in Contratti, 2001, 441, con nota di SCARPELLO, in Danno e resp., 2001, 626, con nota di PALMIERI, in Resp. civ., 2001, 423, con nota di DE BERARDINIS, in Dir. ed economia assicuraz., 2001, 513, con nota di CARBONETTI.
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