IL CASO
CASI, RESPONSABILITÀ, ONERE DELLA PROVA
Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 385 – Maggio
L’AMPIO VENTAGLIO DI CASI SOGGIACENTI ALLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL’ART. 2051 C.C. IMPONE, SEMPRE PIÙ SPESSO, IL RICORSO ALLE CHIAVI INTERPRETATIVE FORNITE DALLA GIURISPRUDENZA PER INQUADRARE CORRETTAMENTE CASI ESTREMAMENTE DIFFERENTI L’UNO DALL’ALTRO
1. La fonte normativa: le specificità della fattispecie
Chiunque si confronti con temi di natura assicurativa ha incontrato, almeno una volta, un sinistro in cui la responsabilità da cosa in custodia diventava la chiave interpretativa per la comprensione – prima – e la soluzione – poi – di un sinistro o di un quesito assuntivo.
Tuttavia, pur trattandosi di un concetto noto ai più, occorre ricordare che il codice civile non riserva più che una stringata riga al caso che ci occupa. Infatti, l’art. 2051 c.c. si limita a prevedere che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il primo approccio interpretativo si presenta come arduo: il legislatore non specifica cosa debba intendersi per custodia né ha cura di soffermarsi sulla natura della responsabilità, con tutte le conseguenze sul piano dell’onere della prova; nemmeno il fortuito viene fatto oggetto di specifiche attenzioni.
A discapito dell’approccio legislativo, la responsabilità da cose in custodia rappresenta una delle aree di maggiore interesse giuridico e assicurativo: per la vastità della casistica e della produzione giurisprudenziale, questo specifico tipo di responsabilità presenta sfide interpretative tutt’altro che banali per gli operatori del diritto.
Premesso quanto sopra, passeremo ad una sommaria analisi dell’istituto al fine di tratteggiare le caratteristiche che contraddistinguono la responsabilità derivante dall’art. 2051 c.c.:
- Responsabilità oggettiva: contrariamente ad altre fattispecie di responsabilità, quella che promana dalla cosa in custodia è di tipo oggettivo. Il fatto che si parli di una responsabilità oggettiva implica che la stessa sussiste indipendentemente dalla condotta del responsabile e, nello specifico, indipendentemente da un’indagine sulla diligenza tenuta dal responsabile.
In estrema sintesi, si può sostenere che la responsabilità derivante dall’art. 2051 c.c. sussiste già solo in ragione del nesso tra la cosa oggetto di custodia ed il danno che da essa deriva.
Tanto che il responsabile potrà liberarsi dalla responsabilità – e in tal senso si parla della cosiddetta prova liberatoria – solo dimostrando il fortuito, inteso come elemento che, per la propria eccezionalità ed imprevedibilità, è idoneo ad interrompere il nesso tra cosa custodita e conseguenza dannosa.
- Danno cagionato dalla cosa: il danno deve essere cagionato dalla cosa oggetto di custodia e non con la cosa in questione. Il distinguo tra danno provocato dalla cosa e danno provocato con la cosa ci consente anche di anticipare il successivo punto che attiene all’esercizio della custodia.
Infatti, l’ipotesi di danno delineata dalla norma in analisi sussiste se la cosa produce, da sola, un danno; per contro, laddove nell’evoluzione causale intervenga taluno mediante un proprio facere, sarà necessario il ricorso a diversi criteri di imputazione del fatto illecito, primo tra tutti quello desumibile dall’illecito di cui all’art. 2043 c.c.
- La custodia: benché rappresenti uno degli elementi fondamentali per comprendere l’istituto, la norma nulla dice in ordine a quali siano le caratteristiche che contraddistinguono – per l’appunto – la custodia. Ci soccorre la copiosa giurisprudenza in materia che, nel corso degli anni, è pervenuta a conclusioni soddisfacenti che permettono di identificare il custode, inteso come soggetto titolato di determinate attribuzioni (di custodia).
Si identifica come custode colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa. Come specificato dalla giurisprudenza, il presupposto della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. è l’esistenza di un effettivo potere di controllo della cosa. Utile è il richiamo ad una sentenza in particolare che, benché risalente nel tempo, si apprezza ancora oggi per chiarezza espositiva ed argomentativa.
La stessa ricorda come il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 c.c. è da intendersi come “relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne il potere di governo (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l’oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l’evento produttivo del danno e da provarsi dal custode” (Cass. civ, sez. III, sent. 15779/2006).
- Il fortuito: il fortuito rappresenta la cosiddetta prova liberatoria che grava, in termini di onere, sul custode. Infatti, solo provando – per l’appunto – il fortuito, il custode potrà liberarsi dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.
Come specificato, ancora una volta, dalla giurisprudenza, il fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., potrà configurarsi quando assumono il nesso tra cosa custodita e danno si spezzi in ragione dell’intervento di un elemento che presenti i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertare sulla base delle prove offerte dalla parte del custode.
La definizione potrebbe indurre a considerare il fortuito solo in relazione a fenomeni naturali come maltempo o cataclismi di vario genere; tuttavia, la giurisprudenza ha specificato che il fortuito potrebbe configurarsi anche mediante la condotta colposa del danneggiato o di un terzo, caratterizzata dalla imprevedibilità e non prevenibilità della stessa. In questi specifici casi, la condotta del terzo sarà da valutarsi anche ai sensi dell’art. 1227 c.c., nei termini del concorso colposo del danneggiato.
- L’onere della prova che grava sul danneggiato: trattandosi di una responsabilità di tipo oggettivo, l’onere della prova gravante sul danneggiato è apprezzabilmente alleggerito rispetto agli altri casi di danno extracontrattuale.
Infatti, nelle vicende regolate dall’art. 2051 c.c., il danneggiato avrà solo – si fa per dire – l’onere di provare il fatto storico, il nesso di causa tra danno sofferto e cosa oggetto di custodia e danno. Non andranno provate eventuali condotte negligenti del custode né, per quanto già indicato sopra, il custode potrà far valere sue particolari condotte virtuose, laddove dalla cosa derivi un effettivo danno.
2. La casistica
L’albero spezzato dopo un temporale che danneggia un autoveicolo posteggiato nelle immediate vicinanze: si tratta, verosimilmente, di uno dei casi più noti di responsabilità da cosa in custodia. Tuttavia, appare essenziale chiarire alcuni argomenti che ci condurranno verso le conclusioni argomentative del caso.
Anzitutto e per quanto specificato dalla giurisprudenza in plurime occasioni, il proprietario di un ente si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze soggette alla proprietà, indipendentemente dalla estensione della stessa, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Nel caso di specie, sarà fondamentale valutare se l’albero sia o meno di proprietà del soggetto presunto custode.
In tal senso, l’indagine potrà basarsi, ad esempio, sul principio dell’accessione, esplicitato dall’art. 934 c.c. in base al quale qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo. Se, quindi, l’albero insiste all’interno del giardino di proprietà di un soggetto, questi sarà anche proprietario dell’albero. E se questi è proprietario dell’albero, allora sarà soggetto alla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.
Per quanto attiene al fenomeno atmosferico, si potrebbe essere tentati di ricorrere ad una esenzione di responsabilità per fortuito. Tuttavia, giungere – sic et simpliciter – a questa conclusione risulterebbe fuorviante.
Infatti, la giurisprudenza specifica che “le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando assumono i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (Cass. civ, sez. III, ord. 4588/2022).
Pertanto, nel caso di specie, al netto di eventi atmosferici del tutto eccezionali e caratterizzati da una violenza inconsueta, la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., rimarrà in capo al proprietario dell’albero.
Danno ad un passante infortunatosi all’interno di un’area di cantiere non correttamente delineata: il caso può riguardare tanto cantieri insistenti in aree pubbliche che private e può interessare tutte quelle fattispecie in cui, per i più svariati motivi, l’area di cantiere stessa non sia – ad esempio – correttamente demarcata.
In questo specifico caso, la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in molteplici occasioni, ha delineato una regola tratta dalla corretta interpretazione di tutti i principi che hanno contribuito a tratteggiare la responsabilità derivante da cose in custodia. Di particolare rilievo è l’effettivo potere di controllo sulla cosa.
Infatti, “in tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode.
Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte del (…) titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente” (Cass. civ, sez. III, sent. 15882/2023).
Ne emerge quindi un’indagine sulle concrete situazioni di fatto: al netto di una eventuale responsabilità o corresponsabilità del danneggiato stesso, sarà necessario comprendere chi, tra appaltatore ed appaltante, aveva l’effettivo controllo sulla cosa e, pertanto, poteva predisporre le misure di interdizione.
L’uso scorretto dell’attrezzo ginnico: come anticipato, anche la condotta del danneggiato può concorrere a determinare il bilanciamento della responsabilità. Può essere questo il caso di un uso scorretto di un attrezzo ginnico installato in un parco comunale, destinato all’attività fisica dei cittadini.
Come specificato dalla giurisprudenza, sarà necessario indagare se e in che misura il comportamento colposo del danneggiato possa essere idoneo, da solo, ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno stesso. Nel caso di specie, a fronte di chiare istruzioni sull’uso dell’attrezzo, il fruitore decideva di comportarsi in maniera del tutto distinta, soffrendo – poi – un danno che pretendeva imputare, in via esclusiva, al proprietario dell’attrezzo.
L’indagine del caso non può prescindere dall’indagare se la condotta del terzo danneggiato possa essere, di per sé, già sufficiente ad aver provocato il danno stesso. A fronte di una risposta affermativa e ricorrendo all’art. 1227 c.c. si dovrà valutare se il fatto colposo del creditore abbia solo concorso a cagionare il danno ovvero se la condotta sia stata autonomamente idonea a cagionare il danno, in ragione di una totale mancanza di diligenza da parte del danneggiato.
Infatti, occorre ricordare che se sul custode grava la responsabilità ex art. 2051 c.c., sul danneggiato grava, in via altrettanto generale, un obbligo di diligenza minima del tutto indispensabile. Pertanto, laddove la condotta del danneggiato sia qualificabile come scellerata, il custode ben potrà eccepire il fortuito, riducendo la propria esposizione o potendo – finanche – risultare del tutto estraneo a qualsiasi responsabilità per il fatto.
3. Questioni assicurative
La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., fondamentale nella gestione dei piani assicurativi della pubblica amministrazione, dovrebbe costituire un argomento di riflessione in qualsiasi ambito interessato dalla ritenzione o dal trasferimento di un rischio in cambio di un premio.
Si pensi alle molteplici forme di responsabilità da cose in custodia derivante dalla gestione di spazi condominiali ovvero dalla gestione di spazi o beni aziendali come mense, palestre interne, asili nido.
Altrettanto rilevante è la conoscenza, almeno basilare, delle caratteristiche che contraddistinguono la responsabilità oggettiva: non è rara la prassi liquidativa che, ancora oggi, motiva dinieghi basandosi su profili soggettivi che nulla hanno a che fare con il disposto di cui all’art. 2051 c.c.
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