La Cassazione ribadisce che gli schemi del DPR 254/2006 sono solo orientativi e non sostituiscono la valutazione concreta delle responsabilità nel singolo sinistro

di Bianca Pascotto

Nella fase di gestione stragiudiziale di un sinistro stradale soggetto all’indennizzo diretto, la dinamica e la relativa responsabilità attribuibile ai conducenti coinvolti si riduce o, riconduce, nella norma agli schemi riportati nella tabella allegata al DPR 254/2006.

Detto “strumento” viene sbandierato da alcuni (fortunatamente non molti) liquidatori, quale breviario imprescindibile ed inconfutabile per la determinazione ed accertamento del grado responsabilità da ascrivere ai conducenti e null’altra argomentazione incrina la loro determinazione.

Fortunatamente sappiamo che la tabella con le sue ivi riportate “macro” dinamiche, non è altro che un ausilio per determinare il grado della colpa, uno schema al quale ricondurre in forma massiva le ipotesi più frequenti di incidenti stradali entro schemi uniformi, per una conseguente uniformità di loro liquidazione, ma per certo la responsabilità deve sempre essere oggetto di una valutazione nel concreto in ragione di ogni circostanza che caratterizza il singolo sinistro.

La Corte di Cassazione interviene ricordando a tutti che, se nell’ambito stragiudiziale la tabella che il DPR 254/2006 definisce Allegato A è “un utile parametro di riferimento, la stessa “in sede processuale non ha alcun valore vincolante e non assurge al rango di presunzione legale”.

Questo concetto lo esprime chiaramente con ordinanza n. 6388 del 8 marzo di quest’anno, nel decidere un sinistro verificatosi all’interno di un parcheggio pubblico.

Nell’occorso Caio procede in contromano rispetto alla segnaletica di senso unico posta del piazzale e urta Tizio che stava uscendo dallo stallo in retromarcia.

Tizio si rivolge al giudice di pace il quale accoglie parzialmente la sua domanda, applicando il concorso di colpa al 50% e analoga sorte attinge l’appello promosso avanti il Tribunale, che conferma la decisione di primo grado.

Nel ricorso per la cassazione della sentenza, Tizio lamenta, da un lato, l’errata applicazione del concorso di colpa in ragione dell’automatica ed acritica applicazione dell’art. 2054 comma 2 del codice civile, nonostante l’accertamento della condotta colposa di Caio e, dall’altro, l’omessa applicazione dei criteri di determinazione del grado di colpa previsti nella tabella allegata al DPR 254/2006.

Quest’ultima, infatti, nel caso di specie attribuisce l’esclusiva responsabilità del sinistro al veicolo che procede in contromano.

Il supremo Collegio non ravvisa alcun errore nella decisone assunta dal giudice di secondo grado il quale ha applicato correttamente i principi che sorreggono l’accertamento della responsabilità da sinistro stradale.

Quanto alla prima censura – l’applicazione del secondo comma dell’art. 2054 c.c. – la presunzione di pari responsabilità deve essere effettuata ogni qualvolta non sia possibile accertare nel concreto quale delle due condotte abbia determinato il sinistro.

Nel caso di specie Tizio aveva sì fornito la prova della condotta colpevole di Caio, ma non aveva però dimostrato la correttezza della sua condotta di guida nell’eseguire la manovra di retromarcia, prova necessaria ed indefettibile per superare la presunzione di pari responsabilità dell’art. 2054 c.c..

Quanto alla seconda censura la tabella allegata al citato DPR, in fase giudiziale, non può in alcun caso assurgere a prova della responsabilità extracontrattuale neppure quale semplice presunzione.

Il motivo riposa nel valore delle fonti di prova che è ad esclusivo appannaggio della legge.

Il DPR è una fonte di legge regolamentare, subordinata alle norme di codice civile e, nel caso di specie, all’art. 2054 del codice civile.

Detto articolo richiede che l’accertamento della responsabilità debba essere effettuato nel concreto, sulla scorta di una effettiva e reale analisi della condotta posta in essere dall’agente ai fini di individuarne la sua contrarietà a norme di legge, nonché sulla scorta di tutte le circostanze presenti al momento del fatto

L’art. 2054 c.c. è una norma di rango primario che non può soffrire alcuna deroga, tanto meno da una tabella asettica che incrocia ascisse e coordinate.

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