IVASS ha posto in pubblica consultazione una modifica mirata al Regolamento 55/2024 sul Registro RIGA, con l’obiettivo di adeguare i tempi e le modalità di aggiornamento alle Linee guida europee ESA e alla piattaforma EIS per lo scambio di informazioni “fit & proper” tra autorità di vigilanza.

IVASS spiega che l’intervento è sostanzialmente un’anticipazione dei termini di alimentazione di RIGA (il registro informatizzato che raccoglie e aggiorna in modo standardizzato i dati anagrafici e societari delle imprese e dei gruppi assicurativi), necessaria per permettere all’Istituto di rispettare il limite dei 15 giorni per caricare i dati sulla piattaforma europea EIS, senza introdurre nuovi obblighi sostanziali e senza costi aggiuntivi rilevanti per le imprese. La consultazione è aperta per 30 giorni (fino al 10 maggio 2026).

In concreto, cosa cambia:

  • il termine entro cui le imprese devono inserire in RIGA le informazioni su esponenti aziendali, detentori di partecipazioni qualificate e titolari di funzioni fondamentali viene dimezzato: da “tempestivo e comunque non oltre 30 giorni” a “tempestivo e comunque non oltre 15 giorni”, in linea con il limite massimo previsto per l’alimentazione della piattaforma ESA EIS da parte delle autorità nazionali.

  • questo termine di 15 giorni vale anche per cariche e partecipazioni soggette ad autorizzazione preventiva di IVASS: in questi casi le imprese dovranno comunque caricare i dati entro 15 giorni dalla conoscenza della proposta/nomina, e tali posizioni rimarranno in stato di “sospeso” fino all’esito dell’autorizzazione; IVASS, al momento della decisione, confermerà in RIGA i dati già inseriti.

  • viene chiarito e riscritto l’elenco delle informazioni che devono essere trasmesse in RIGA (art. 9, comma 3), includendo espressamente: organi di amministrazione/gestione/controllo, titolari di funzioni fondamentali e responsabili presso i fornitori in caso di esternalizzazione, azionisti e partecipazioni qualificate/di controllo/con influenza notevole, fornitori di funzioni fondamentali e attività essenziali o importanti, referenti di altre attività aziendali, oltre alle anagrafiche delle altre imprese del gruppo.

  • per le esternalizzazioni di funzioni fondamentali o attività essenziali/ importanti resta un termine più ampio: 30 giorni dalla data di efficacia del contratto; in caso di mero rinnovo/proroga, l’aggiornamento continua ad avvenire solo tramite RIGA, senza ulteriori oneri.

  • viene ribadito che le partecipazioni (art. 14 del Regolamento 55/2024) devono comunque essere segnalate sempre via RIGA entro 15 giorni, e che l’inserimento delle informazioni sugli organi sociali e funzioni fondamentali deve avvenire con firma digitale, con funzionalità di riscontro e segnalazione di eventuali rilievi da parte del sistema.

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