RISK MANAGEMENT IMPRESE
IL PANORAMA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO STA ATTRAVERSANDO UNA FASE DI TRASFORMAZIONE PROFONDA, SPINTA DA DUE FORZE CONVERGENTI: L’ESPLOSIONE DEL CONTENZIOSO STATUNITENSE SUI “PUNITIVE DAMAGES” E L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 2024/2853, CHE DAL 9 DICEMBRE 2026 RIDEFINIRÀ IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I PRODOTTI DIFETTOSI IN TUTTA L’UNIONE
Autore: Leandro Giacobbi
ASSINEWS 384 – Aprile
Questo articolo ripercorre le principali fasi della consulenza assicurativa nella definizione di una RC prodotti per le PMI della componentistica: dall’analisi del rischio alla scelta delle estensioni, passando per le aree che più spesso generano incertezze, fraintendimenti o veri e propri vuoti di copertura. L’obiettivo non è fornire un quadro completo della materia, ma offrire una chiave di lettura che aiuti il consulente a orientarsi in un contesto reso sempre più complesso dall’evoluzione delle filiere produttive, delle responsabilità contrattuali e delle normative europee.
Ripercorriamo la garanzia rc prodotti
La RC prodotti nasce con l’entrata in vigore della normativa europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, recepita in Italia inizialmente con il D.P.R. n. 224 del 24 maggio 1988, successivamente confluito nel Codice del con sumo (d. lgs. 206/2005) al Titolo II, che a partire dall’art. 114 fissa i principi giuridici della materia, sui quali si fonda la struttura contrattuale delle polizze RC prodotti. In sintesi:
- Responsabilità del produttore: il produttore è responsabile dei danni causati da un difetto del prodotto. È considerato “prodotto” ogni bene mobile, compresi componenti incorporati in altri beni.
- Definizione di difetto: un prodotto è difettoso quando non garantisce la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.
- Danni risarcibili: la polizza copre danni corporali (lesioni/morte) e danni materiali a cose diverse dal prodotto difettoso.
- Cosa NON copre: la polizza non copre il valore del prodotto stesso difettoso, i costi di riparazione/sostituzione o le perdite commerciali, a meno di estensioni specifiche.
- Formula “claims made”: la polizza copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità dell’assicurazione, indipendentemente da quando il sinistro si sia verificato, ma con la massima attenzione alla disciplina della retroattività e della ultrattività.
In questo contributo vorremmo approfondire la problematica della componentistica, che riteniamo sia la situazione più frequente e più imprevedibile che un consulente assicurativo si trovi ad affrontare.
Codice ateco 28 – fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.C.A.
Una parte rilevante delle PMI italiane attive nella meccanica rientra nel Codice ATECO 28 – Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a., un settore in cui è molto diffusa la produzione di componenti destinati a essere incorporati in macchinari più complessi.
È proprio in questo contesto che la responsabilità da prodotto diventa più insidiosa: un difetto anche minimo può propagarsi lungo la filiera e generare danni che superano di gran lunga il valore del compo nente fornito. Tra l’altro, l’acronimo n.c.a. significa “non classificati altrove” ed è quindi un contenitore molto ampio che include:
- macchinari industriali generici;
- apparecchiature meccaniche;
- componentistica per macchine;
- sottogruppi meccatronici.
Di particolare rilievo, ai fini della responsabilità da prodotto, è proprio la componente meccatronica: prodotti in cui convivono meccanica (strutture, organi di trasmissione, parti in movimento), elettronica (sensori, schede, attuatori) e informatica/software (firmware, logiche di controllo, algoritmi).
È il settore che meglio esprime la modernità della componentistica industriale e, come vedremo, anche quello in cui le nuove regole europee avranno l’impatto maggiore. In termini di dimensioni, il codice ATECO 28 (“Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.”) conta complessivamente circa 22.000 unità con oltre 480.000 addetti e con un’elevata percentuale di microaziende (fini a 9 addetti), oltre il 50%.
La situazione assicurativa e la compilazione del questionario
Per una ormai consolidata consapevolezza del mondo imprenditoriale nel settore che stiamo esaminando, l’impresa avrà già in corso una polizza RC prodotti; la prima analisi del consulente riguarda quindi questa copertura, che può essere un contratto stand-alone oppure una garanzia inserita in una polizza multirischio.
Soluzioni entrambe valide, perché ciò che davvero conta sono il massimale e il contenuto, in rapporto al costo. Le polizze stand-alone sono solitamente più strutturate, presentano massimali più elevati e una gamma di garanzie opzionali più ampia; tuttavia, gli ultimi prodotti multirischio hanno colmato in parte questo divario.
La polizza stand-alone resta spesso la soluzione più interessante quando si vuole una forte personalizzazione del contratto mediante appendici di precisazione, in grado di adeguare il testo alle specifiche esigenze assicurative dell’imprenditore; se invece il prodotto è pressoché “statico”, poco personalizzabile, questo valore aggiunto tende a venire meno.
In questo contesto assume rilevanza strategica la compilazione del questionario RC prodotti, che troppo spesso viene gestito frettolosamente dall’imprenditore, anche perché le domande presentano sovente un livello di genericità che non favorisce la messa a fuoco dei reali rischi.
Per una manifattura che opera nella componentistica non sono sufficienti le domande pensate per chi produce un prodotto “finito”: il consulente deve innanzitutto confrontarsi con il responsabile commerciale e con chi segue le vendite, per comprendere chi siano i clienti dell’impresa e come si sviluppi la filiera del prodotto, dal rilascio fino alla destinazione finale.
Un esempio molto operativo. Tutte le polizze presentano una clausola di questo tipo: “i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge non sono coperti”. È un’esclusione spesso sottovalutata, come se la fattispecie fosse rara nella realtà industriale.
In realtà, per ragioni commerciali, il produttore di componenti concede talvolta al cliente garanzie straordinarie: nella contrattualistica anglosassone sono frequenti le cosiddette “hold harmless clause”, con cui una parte si impegna a tenere indenne l’altra da determinate conseguenze dannose.
Una clausola di hold harmless può far sì che le responsabilità e i costi gravanti sul produttore vadano ben oltre quanto la legge gli imporrebbe. L’esclusione presente in polizza delimita la garanzia RC prodotti ai soli obblighi che sorgono da norme di legge, lasciando fuori ciò che l’impresa ha ampliato o aggravato con patti contrattuali: queste obbligazioni restano di regola a carico dell’azienda e non vengono trasferite sull’assicuratore.
La conseguenza è duplice: da un lato, ogni “strappo” rispetto alla responsabilità legale diventa un rischio economico proprio, spesso non percepito; dall’altro, il consulente assicurativo deve esaminare i principali contratti di fornitura e segnalare che certe promesse commerciali non sono coperte dalla normale RC prodotti, oppure richiedono soluzioni dedicate o, più semplicemente, una revisione delle clausole contrattuali.
Garanzia prodotto finito
Proprio dal questionario, il successivo passaggio sono i dettagli della normativa contrattuale dove è necessario verificare che l’oggetto dell’assicurazione preveda questa precisazione: “L’Assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito”; solitamente è denominata “Danni al prodotto finito”.
Se il componente difettoso fosse parte imprescindibile/inscindibile del prodotto finito, infatti, ci potrebbe essere lo spazio interpretativo per dire che il danno al prodotto finito coincide, in sostanza, con il danno al prodotto difettoso (e quindi ricade nell’esclusione dei danni al prodotto difettoso stesso). La clausola “Danni al prodotto finito” serve proprio a chiarire che, nonostante il componente sia parte del tutto, il danno al “tutto” (prodotto finito o altro componente) è considerato cosa distinta e quindi indennizzabile entro i limiti previsti.
In questo contesto, è opportuno che la garanzia non sia un sotto limite della copertura, perché è proprio il rischio dell’imprenditore ed è, pertanto, indispensabile poter usufruire del massimale nella sua interezza.
Il danno indiretto
Possiamo dire che, ormai, tutti i contratti RC prodotti coprono i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Molte volte, però, la garanzia è prestata con sotto‑limiti non adeguati a un’azienda di componentistica (ad esempio, il 20% del massimale per sinistro e per anno assicurativo), proprio in contesti – come i macchinari industriali – in cui il danno indiretto può assumere le proporzioni più rilevanti.
Inoltre, occorre prestare attenzione a questa precisazione, presente solo in alcuni contratti, che estende la copertura “anche se l’interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subìto il danno materiale”.
Si pensi a un componente difettoso che causa il blocco di una linea di confezionamento alimentare presso il cliente diretto e, di riflesso, la fermata di un importante distributore che rifornisce la grande distribuzione organizzata.
In assenza di una formulazione che estenda esplicitamente la copertura anche alle interruzioni subite da soggetti diversi dal danneggiato materiale, il produttore di componenti rischia di vedere indennizzati solo i mancati guadagni del proprio cliente diretto, restando invece esposto – in proprio – alle richieste di risarcimento provenienti dagli altri soggetti coinvolti nella filiera.
Molti operatori sostengono che questa tipologia di sinistro sia già automaticamente ricompresa nella clausola “tradizionale”, in quanto non espressamente esclusa; a nostro avviso, tuttavia, è preferibile un’enunciazione chiara in polizza piuttosto che affidarsi all’interpretazione, che per definizione resta soggettiva.
I danni patrimoniali puri
Nel caso appena esaminato, il danno indiretto nasce sempre “a valle” di un danno materiale indennizzabile (il componente difettoso che blocca l’impianto, il macchinario fermo, la produzione interrotta): il pregiudizio economico è la conseguenza di un evento che ha colpito cose o persone e rientra, sia pure con sotto limiti, nello schema tradizionale della RC prodotti.
Diverso è il terreno dei danni patrimoniali puri (pure financial losses), in cui il cliente dell’assicurato subisce una perdita economica – tipicamente un mancato guadagno o un costo aggiuntivo – senza che vi sia alcuna lesione personale o danno materiale a cose o animali.
In assenza di un’apposita estensione, queste perdite restano fuori dalla copertura, perché la polizza RC prodotti “base” richiede sempre un danno materiale o corporale come presupposto del risarcimento.
Proprio per questo, alcuni contratti prevedono una specifica estensione ai danni patrimoniali puri, di solito limitata ai casi di interruzione o sospensione di attività, che per un produttore di componenti può diventare rilevante quando un suo errore costringe il cliente a fermare l’impianto per motivi di sicurezza anche senza veri danneggiamenti fisici (fermo cautelare).
Questa garanzia, che è pressoché sempre opzionale con un premio aggiuntivo, richiede da parte del consulente assicurativo un’analisi approfondita della componentistica assicurata.
Prima di escludere a priori l’estensione per i danni patrimoniali puri come costo evitabile, il consulente dovrebbe chiedersi quale sarebbe l’impatto economico e reputazionale di un fermo impianto prolungato per il cliente principale dell’assicurato; spesso proteggere il fatturato del cliente principale equivale a preservare la continuità del rapporto commerciale.
Esportazione “occulta” in nord america
Nel valutare una RC prodotti per le PMI della componentistica, il consulente deve sempre interrogarsi sull’eventuale esposizione verso Stati Uniti e Canada, anche quando l’impresa dichiara di “non esportare in Nord America”.
Si distinguono tre situazioni:
- esportazione diretta (vendite e spedizioni direttamente verso USA/Canada);
- esportazione indiretta o triangolata (vendite a soggetti che dichiarano di rifornire quei mercati);
- esportazione “occulta”, quando il produttore italiano vende a clienti in altri Paesi senza sapere che il prodotto finirà, in ultima istanza, in Nord America.
Molte polizze RC prodotti escludono USA/ Canada, ma prevedono una limitata tutela per l’esportazione “occulta”, subordinata al fatto che l’assicurato non fosse a conoscenza della destinazione finale e non avesse strutturato la propria rete commerciale proprio per accedere a quei mercati.
Se la clausola di esclusione non menziona in modo chiaro l’esportazione “occulta”, qualsiasi sinistro verificatosi negli Stati Uniti o in Canada rischia di essere respinto, anche quando il produttore non aveva alcuna consapevolezza della destinazione finale.
Per questo il consulente dovrebbe considerare l’esportazione “occulta” non come un “paracadute” automatico, ma come un’eccezione da presidiare con attenzione, verificando sia il tenore letterale delle condizioni sia la coerenza delle risposte fornite nel questionario RC prodotti rispetto alla reale struttura dei canali distributivi.
In merito, a talune polizze che escludono oltre USA e Canada anche il Messico, va sottolineato che nel linguaggio assicurativo internazionale “Nord America” viene spesso trattato come blocco unico USA–Canada– Messico, anche per effetto degli accordi commerciali (NAFTA/USMCA) che integrano le filiere produttive dei tre Paesi.
In realtà, l’estensione ha una ragione operativa per l’assicuratore dato che una parte non trascurabile dei prodotti destinati agli USA passa fisicamente o commercialmente dal Messico (i cosiddetti “maquiladoras”, che sono imprese di trasformazione che operano in regime di duty-free e vantaggi fiscali, principalmente collocate lungo il confine Messico-USA), per cui un sinistro “messicano” può essere strettamente connesso a un’esposizione verso il mercato statunitense.
I danni punitivi
punitives damages
Nel sistema statunitense, accanto al risarcimento compensativo, i giudici possono riconoscere i cosiddetti “punitive damages”, somme aggiuntive con funzione sanzionatoria e deterrente nei confronti del responsabile.
Le polizze RC prodotti del mercato italiano li escludono, ma per un produttore di componenti che lavora con controparti nordamericane il tema da parte del consulente assicurativo va affrontato, quanto meno per rendere consapevole l’imprenditore che si tratta di un’area di autoassicurazione a suo rischio totale.
Tra l’altro, non c’è una grande cultura assicurativa sui “punitive damages”, per cui spesso i riferimenti sono generici e poco circostanziati. Occorre sottolineare che, secondo la sentenza 16601/2017 della Cassazione, un’azienda italiana può essere costretta a pagare danni punitivi in Italia solo se la sentenza americana rispetta i seguenti tre criteri:
- tipicità: la condanna deve basarsi su una norma di legge straniera chiara;
- prevedibilità: l’azienda doveva poter sapere in anticipo di rischiare tale sanzione;
- proporzionalità: la cifra non deve essere abnorme rispetto al danno reale subito dalla vittima.
Questa apertura della giurisprudenza italiana rende la problematica dei danni punitivi ancora più cruciali per chi esporta negli Stati Uniti. A livello assicurativo, una soluzione è rappresentata dalla “puni-wrap”, una polizza autonoma emessa offshore – tipicamente alle Bermuda – da compagnie internazionali.
Come funziona: la “puni-wrap” si armonizza con la polizza locale (l’architettura è quella tipica delle coperture “umbrella” o “excess” o “different in condition”) e interviene specificamente nel caso vengano riconosciuti danni punitivi che la polizza locale non può coprire.
Le caratteristiche principali della “puniwrap”:
- non aumenta i massimali complessivi, ma riempie i “buchi” della polizza locale;
- non essendo soggetta alla regolamentazione statunitense, non incontra i divieti di assicurabilità previsti da diversi stati;
- solitamente, si attiva soltanto su sentenza definitiva, aspetto assolutamente coerente con il tipo di danno.
Per il produttore italiano che esporta negli USA, la “puni-wrap” rappresenta una soluzione che però richiede un intermediario assicurativo con dimensione internazionale.
La nuova direttiva 2024/2853: cosa cambia per la componentistica
La nuova Direttiva (UE) 2024/2853 – precisando che gli Stati membri dell’UE, inclusa l’Italia, hanno tempo fino al 9 dicembre 2026 per adottare e pubblicare le disposizioni legislative necessarie a conformarsi alla direttiva stessa – aggiorna profondamente il quadro della responsabilità per danno da prodotti difettosi, ampliando la nozione di “prodotto” (includendo software, aggiornamenti, sistemi basati su intelligenza artificiale, prodotti ricondizionati) e ridefinendo le categorie di operatori responsabili, con particolare attenzione a chi modifica o integra prodotti complessi.
Per le imprese della componentistica e della meccatronica ciò significa, da un lato, una maggiore esposizione potenziale lungo l’intera filiera – il componente è sempre più facilmente individuabile come causa del danno – e, dall’altro, l’esigenza di riallineare condizioni di vendita, contratti di fornitura e programmi assicurativi a un contesto in cui il danneggiato avrà strumenti probatori più ampi e una platea più estesa di soggetti verso cui agire.
Il consulente assicurativo che opera con le PMI del settore non potrà quindi limitarsi a “riconfermare” la RC prodotti esistente, ma dovrà verificare con particolare attenzione: la coerenza tra descrizione del prodotto e reale combinazione hardware/ software, l’adeguatezza dei massimali rispetto a danni seriali su filiere lunghe, la presenza di clausole aggiornate su prodotto finito, danni indiretti e patrimoniali puri, esportazioni extra UE e responsabilità contrattuali volontariamente assunte.
Conclusioni
La RC prodotti per le PMI della componentistica non è più una semplice garanzia accessoria: è diventata uno strumento centrale di gestione del rischio. In filiere globali sempre più interconnesse, anche una piccola anomalia può propagarsi a valle e generare danni di importo superiore al valore del componente stesso.
L’evoluzione del contenzioso internazionale – tra danni punitivi, class action e richieste di manleva sempre più estese – insieme all’arrivo della Direttiva (UE) 2024/2853, impone al consulente assicurativo un cambio di prospettiva.
Non è più sufficiente verificare massimali e premio: occorre entrare nel merito dei contratti di fornitura, delle destinazioni di mercato, delle clausole sul prodotto finito, dei danni indiretti, dei danni patrimoniali puri e delle esportazioni extra UE.
In questo scenario, il vero valore aggiunto del consulente sta nella capacità di tradurre il linguaggio delle polizze in domande operative per l’imprenditore: “Dove vanno i tuoi componenti?”, “Quali impegni contrattuali hai assunto?”, “Quanto può reggere il tuo cliente a un fermo impianto?”.
È da queste risposte che nasce un programma assicurativo coerente con la nuova stagione della responsabilità da prodotto difettoso.
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