di Bianca Pascotto.
L’attività del broker è stata spesso oggetto di attenzione, anche giudiziale, poiché la sua corretta qualificazione sconta immediati ed importanti riflessivi su regime impositivo dell’IVA. Oggi i dubbi paiono essere sostanzialmente dipanati sia per quanto concerne la tipologia di attività svolta dal broker, sia per quanto concerne l’applicazione o meno dell’imposta sul valore aggiunto.
Ne troviamo conferma dalla recente pronuncia della Corte di cassazione sezione tributaria[1], la quale nell’affrontare l’annoso problema dell’applicazione o meno dell’imposta indiretta sulla prestazione del broker, ha delineato inequivocabilmente le caratteristiche dell’attività svolta dal broker.
LA VICENDA
La società Zeta viene sanzionata per l’effettuata detrazione dell’IVA relativa ad una fattura emessa dal proprio broker assicurativo. Sia in primo che in secondo grado Zeta non trova soddisfazione delle proprie doglianze, tutte dirette a sostenere che le prestazioni rese dal broker assicurativo non potevano ricondursi all’attività di intermediazione assicurativa in esenzione Iva, bensì all’esclusiva attività di consulenza professionale.
In entrambi i gradi di giudizio l’organo giudicante afferma, invece, che l’attività consulenziale del broker quand’anche non sia precipuamente diretta all’intermediazione assicurativa, è comunque attività accessoria all’interno dell’attività imprenditoriale di mediazione assicurativa ed ivi compresa, pertanto, sotto il profilo tributario, deve considerarsi esente da Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72.
Con ben nove motivi di ricorso la società Zeta si presenta avanti la corte di cassazione.
LA SOLUZIONE
Se il 1°, 6° e 7° motivo di ricorso vengono dichiarati inammissibili, il 2°, 3° e 4° colgono nel senso e vengono accolti.
Zeta sostiene l’erroneità dell’interpretazione offerta dalla CTR alla luce della giurisprudenza nostrana e comunitaria, le quali hanno escluso il carattere esclusivamente intermediario del broker con conseguente assoggettamento all’applicazione dell’iva alle prestazioni rese ogni qualvolta quest’ultime abbiano esclusiva natura d’opera intellettuale.
La Corte conforta le tesi di Zeta, richiamandosi soprattutto alla normativa comunitaria (l’art. 106 del codice delle assicurazioni private non poteva trovare applicazione al caso de quo ratione temporis, ma è stato comunque utilizzato ai fini dell’interpretazione sistemica della questione)
La Corte asserisce che per sciogliere il dilemma “iva sì o iva no” è necessario non tanto focalizzare l’attenzione sul broker quale mediatore, bensì sulla natura dell’attività da quest’ultimo svolta.
Ai sensi della direttiva 2002/92/CE, l’intermediazione assicurativa comprende “le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione o riassicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contatti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione” ed un tanto è stato recepito dal nostro D.lgs. 209/2002 che ha inoltre previsto anche l’attività di “prestare assistenza e consulenza” finalizzate al prodotto assicurativo.
Chiarito il perimetro d’azione, la Corte, quanto al profilo fiscale, si richiama all’orientamento della Corte di giustizia la quale ha statuito che ai fini dell’assoggettamento o meno dell’iva alla prestazione del broker è necessario prestare attenzione “non al nome della professione del soggetto che fornisce le prestazioni ma alla natura stessa di quest’ultime e alla finalità perseguita…”.
Da un tanto la Corte ne trae la conclusione che prestazioni rese dal broker, non sempre esse sono dirette alla realizzazione di operazioni di natura assicurativa le quali per certo godono dell’esenzione IVA, ma ben possono assurgere alla natura di mera consulenza professionale.
Considerato che il broker può svolgere entrambe le indicate attività, la Corte enuncia il seguente principio di diritto al quale il giudici del rinvio dovranno attenersi per valutare la natura della prestazioni resa dal broker: “In tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi che rientrano nella nozione di “intermediazione assicurativa e riassicurativa” che ricadono tra le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633 del 1972, sia di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile; le prime, “relative” ad operazioni di assicurazione, vanno individuate sulla base del contenuto concreto delle attività, alla stregua di due criteri: a) se il prestatore è in rapporto diretto con l’assicuratore e con l’assicurato o indiretto ove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell’intermediario; b) se comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l’assicuratore e l’assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza.”.
Ove quindi la prestazione del broker non si traduca in una attività relazionale tra cliente e compagnia, trattasi di consulenza professionale soggetta ad iva.
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[1] Corte di Cassazione sentenza del 22 gennaio 2026 n. 1425
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