L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE PER LE IMPRESE E PER GLI INTERMEDIARI
Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 383 – Marzo 2026
Il 3 febbraio scorso l’Ivass ha pubblicato i dati, in forma aggregata, delle sanzioni irrogate nel 2025 a imprese e intermediari. Si tratta di un’informazione molto interessante che illustra a livello macro un aspetto significativo della realtà assicurativa del nostro paese.
Per capire meglio le prassi operative non corrette che generano i procedimenti sanzionatori dell’Ivass è necessario però disporre di ulteriori specifiche, catalogarle e analizzarle.
È possibile procedere in questo senso consultando, nei documenti allegati al Bollettino che viene pubblicato mensilmente dall’Ivass, le notizie relative alle sanzioni irrogate.
Utilizzando queste informazioni pubbliche si può procedere ad una disamina più approfondita dell’attività sanzionatoria svolta dall’Autorità di settore nel 2025. Mi occupo per ora dei provvedimenti sanzionatori (disciplinari e amministrativi) relativi agli intermediari, riservandomi di fare successivamente un’analisi di quelli irrogati alle imprese, numericamente molto più importanti.
Potrebbe essere inoltre interessante mettere a confronto in futuro le sanzioni comminate alle imprese con i reclami inviati alle stesse da contraenti e assicurati.
Le fonti normative dell ’attività sanzionatoria dell’Ivass
Prima di analizzare i dati è utile richiamare brevemente la normativa relativa all’attività sanzionatoria dell’Ivass. Il Codice delle assicurazioni (Cap), all’articolo 324, elenca tutti gli altri suoi articoli che i distributori di prodotti assicurativi devono rispettare, nonché le sanzioni in caso di inadempimento: richiamo, censura, sanzione pecuniaria, radiazione (o cancellazione se l’intermediario è una società).
Il Cap precisa, inoltre, che le sanzioni si applicano solo quando le violazioni rivestono “carattere rilevante” secondo quanto previsto dall’Ivass nel Reg. 39 del 2018.
Questo rinvio normativo permette di definire un principio fondamentale: se il mancato rispetto normativo non è rilevante l’Ivass non procede alla sua contestazione. Quando un adempimento è considerato rilevante e può generare un procedimento sanzionatorio? Solo quando viene accertata la presenza di almeno uno di questi elementi:
- possibilità di significativi rischi legali o reputazionali
- carattere diffuso o sistematico dell’inadempimento
- mancata ottemperanza a precedenti richiami dell’Ivass
- inadeguati presidi organizzativi e di controllo adottati
- omessa o insufficiente tutela, trasparenza e correttezza nei confronti degli assicurati
- numero delle infrazioni e pregiudizio arrecato a terzi
- pregiudizio arrecato all’esercizio delle funzioni di vigilanza
In evidenza nel precedente elenco c’è “l’inadeguatezza (o l’omissione) dei presidi organizzativi e di controllo”. Il presidio organizzativo, che è una raccolta di procedure scritte, è la modalità di gestione imprenditoriale dell’intermediario che ha lo scopo di assicurare il rispetto della normativa da parte di tutti gli addetti alla distribuzione. Rappresenta forse il principale elemento di cui l’Ivass verifica l’esistenza prima di iniziare un procedimento sanzionatorio in presenza di un inadempimento.
Le sanzioni disciplinari e pecuniarie agli intermediari nel 2025
Analizzando i dati relativi alle sanzioni comminate bisogna prendere atto che l’inosservanza normativa può essere causata non solo da errori, omissioni o scarsa conoscenza delle regole, ma può essere generata da atti consapevoli, finalizzati a soddisfare esigenze dell’intermediario non coerenti con le norme vigenti.
Le sanzioni irrogate agli intermediari nel 2025 sono 37, ma in realtà i provvedimenti disciplinari hanno colpito in alcuni casi soggetti appartenenti alla stessa realtà distributiva, considerando come tale l’insieme costituito dall’intermediario (agente o broker), dai responsabili della distribuzione assicurativa e dai collaboratori.
La disciplina sanzionatoria, infatti, ha come destinatari non solo l’intermediario (impresa individuale o società), ma anche tutte le persone addette alla distribuzione.
Quante sono state le sanzioni irrogate nel 2025
Tenendo in debito conto la precedente considerazione, nel 2025 sono stati sanzionati 26 soggetti, di cui
- 12 della sezione A (agenti),
- 8 della sezione B (broker) e
- 6 della sezione E (collaboratori e subagenti) I 26 soggetti sanzionati erano organizzati in forma di:
- impresa individuale (16)
- società di persone (10)
Tralascio l’analisi numerica, che solitamente poco interessa, ma che in questo caso mostra, in relazione al tipo di forma organizzativa, una situazione di approccio e di conduzione imprenditoriale da parte degli intermediari a volte poco lungimirante, non cautelativa del proprio patrimonio personale.
Le motivazioni delle sanzioni irrogate nel 2025
Nei 12 Bollettini di vigilanza relativi al 2025, che l’Ivass ha pubblicato mensilmente in corso d’anno, sono elencate tutte le delibere del Collegio di garanzia, che è l’organo giudicante che conduce, nell’ambito del procedimento sanzionatorio, l’istruttoria e la successiva proposta di sanzione (o di archiviazione).
È precisato anche il tipo di violazione normativa, che è sempre relativa al mancato rispetto delle regole di comportamento (Cap, art.119bis e/o Reg. 40/2018, art.54) oltre che, nella maggior parte dei casi, al mancato rispetto di un altro specifico obbligo normativo.
La violazione normativa che ricorre più frequentemente riguarda l’obbligo di separazione patrimoniale, a riprova che i premi delle imprese che vengono pagati dai contraenti non sempre sono gestiti dagli intermediari nel modo corretto, non sono cioè versati sul conto separato secondo i termini e le modalità previste dalla normativa.
Ecco il dettaglio, in ordine di frequenza, delle violazioni e delle conseguenti sanzioni:

Purtroppo, l’Ivass nei suoi bollettini non precisa quale normativa è stata violata (oltre a quella generica dell’art. 54 del Reg. 40) per un terzo circa delle sanzioni irrogate, dando indicazione solo di un generico “mancato rispetto delle regole di comportamento” (vedi box sottostante) senza ulteriori indicazioni. Non si comprende se questa omissione è voluta o è solo una dimenticanza.

Di conseguenza l’analisi delle violazioni è forzatamente parziale e dunque incompleta. È possibile comunque fare alcune considerazioni analizzando quanto pubblicato nei bollettini mensili dell’Ivass:
- Per la stessa tipologia di inosservanza normativa sono state irrogate sanzioni diverse, come risulta dalla tabella precedente. Non avendo a disposizione il testo delle delibere del Collegio di Garanzia, per ovvii motivi di riservatezza, si suppone che la stessa violazione sia stata commessa con gradi diversi di intensità e/o con possibili attenuanti, generando così differenti sanzioni, dal richiamo alla radiazione. Sicuramente il giudizio relativo alla gravità dell’illecito è stato condizionato da uno o più elementi relativi al principio di “rilevanza” del Cap.
- Diverse radiazioni dal Registro, motivate da “Rimessa dei premi omessa o irregolare” sono state irrogate probabilmente a seguito di verifiche dell’Ivass effettuate dietro segnalazione delle imprese. È interessante notare che anche alcuni iscritti nella sezione B sono stati sanzionati con questa motivazione. Si tratta di broker autorizzati dalle imprese (art.118 del Cap) all’incasso dei premi.
- Anche diversi iscritti nella sezione E (subagenti o collaboratori) sono stati sanzionati per “Rimessa dei premi omessa o irregolare”. È un fenomeno questo che gli intermediari di primo livello, soprattutto gli agenti, devono attenzionare. Con quale modalità un collaboratore gestisce i premi che incassa direttamente o indirettamente dai clienti? È fondamentale organizzare il flusso dei premi incassati in modo da poterlo controllare nei tempi e nei volumi.
- Attiene sempre ai rapporti con i collaboratori il tema dell’omesso loro controllo, anch’esso oggetto di sanzioni irrogate nel 2025. Ricordo che sia il Codice civile (responsabilità del committente) che il Reg. 40 dell’Ivass attribuiscono all’agente e al broker la vigilanza sul loro operato.
- Infine, la normativa antiriciclaggio, che viene vissuta dagli intermediari a volte con leggerezza, ritenendo che debba essere l’impresa mandante ad occuparsene, dimenticando che il Reg. 44 dell’Ivass attribuisce agli intermediari precisi obblighi di comportamento. Dai bollettini mensili dell’Autorità di vigilanza si evince che per questi inadempimenti è intervenuta la Guardia di Finanza, probabilmente con sopraluoghi mirati presso le agenzie ispezionate.
- Per ultimo, ma non per importanza, le sanzioni irrogate per l’offerta di contratti non coerenti. Si tratta di un tema di grande attualità: le imprese fanno pressioni sui loro agenti per sostituire molti contratti con altri meno favorevoli agli assicurati. L’attività sanzionatoria dell’Ivass conferma che la responsabilità ultima di questo comportamento è – e rimane – a carico dell’intermediario.
Conclusione (breve)
Ci sarebbe ancora molto da scrivere in merito alle sanzioni irrogate dall’Ivass nel 2025, credo però che le considerazioni fin qui svolte siano sufficienti per comprendere quanto sia importante per gli intermediari realizzare i “presidi organizzativi” per evitare inadempimenti normativi gravi e ripetuti, salvo naturalmente l’errore umano, difficilmente eliminabile, ma riducibile in presenza di un accurato controllo gestionale organizzato attraverso procedure scritte.
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