CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 383 – Marzo 2026
IL RISCHIO È L’ELEMENTO NECESSARIO E QUALIFICANTE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. TUTTAVIA L’INDIVIDUAZIONE, LA DELIMITAZIONE E L’INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE SE NE OCCUPANO DANNO VITA SPESSO AD UNA RIDDA DI CONTROVERSIE. PROVIAMO DUNQUE A RICOSTRUIRE QUESTO CONCETTO “AL NETTO” DELLE DEGENERAZIONI SORTE DALLE PRASSI COMMERCIALI.
1. Il rischio
Cos’è un “rischio”? Ecco un interrogativo sul quale sono stati spesi autentici tesori sapienziali1.
Di volta in volta a questo significante sono stati attribuiti significati ben diversi. Nella visione dei giuristi (e dei teologi) medioevali, “rischio” è sinonimo di “destino”: per essi tutto quel che accade, accade per volontà di Dio (eventus cuius causa nescitur nisi a Deo), sicché l’incendio d’un immobile o l’affondamento della nave da carico non sono che eventi stabiliti dalla volontà divina sin dalla notte dei tempi.
Nel XIV sec. così ammoniva Franco Sacchetti in un sermone: “uno mercatante pigliando prezzo da un altro puo sicurare mercatanzia su una nave? Risponde alcuno teologo che non e lecito ne questo ne altra cosa, ove il capitale non si disponga a pericolo.
Ben si puo dire: se ’l naviglio perisce sono obbligato di rendere il capitale di colui. E io rispondo, che per questo il capitale tuo non ha navicato, e se ne perdi, cio addiviene per sciocca obbligazione che hai fatta, pensando che non puoi sicurare questo tu, ma solo Dio” 2.
Questa nozione ovviamente non coincide con quella di cui all’art. 1882 c.c..
In prosieguo di tempo il lemma “rischio” divenne sinonimo di “alea”: ma anche questa nozione non coincide con quella di cui all’art. 1882 c.c..
L’alea, infatti, può riguardare un evento sperato (la vincita al gioco) od un evento temuto (l’incendio d’un immobile), mentre la nozione di “rischio” rilevante nel diritto delle assicurazioni contro i danni (altro discorso va fatto per l’assicurazione sulla vita) può concernere soltanto eventi non voluti e dannosi (art. 1904 c.c.).
In materia assicurativa, perciò, il “rischio” consiste nella possibilità di avveramento d’un fatto futuro ed incerto che:
- nell’assicurazione danni prende il nome di “sinistro”, e deve necessariamente consistere in un pregiudizio al patrimonio (vuoi in forma di danno emergente, vuoi di lucro cessante) od alla propria integrità fisica;
- nell’assicurazione sulla vita prende il nome di “evento”, e deve necessariamente consistere in un evento attinente la vita umana.
Il rischio cui è esposto l’interesse o la persona assicurati (altrimenti detto situazione di rischio) può rimanere allo stato potenziale, oppure tramutarsi in atto, in conseguenza del prodursi dell’evento.
In questo caso si parla (impropriamente) di rischio verificato, ma si badi che non necessariamente l’avveramento del rischio produce la cessazione di esso. Quest’ultima può avvenire solo nel caso in cui la situazione di rischio sia tale da non potere ripetersi due volte (ad es., l’assicurazione del raccolto agricolo contro il rischio di grandine).
2. Un lemma polisemico
Nel linguaggio dei pratici, degli assicuratori, dei contratti assicurativi e sinanche di talune decisioni giudiziarie, il lemma “rischio” viene spesso usato in senso polisemico. Con esso viene talora indicata non solo la possibilità di un evento dannoso, dedotto nel contratto assicurativo, ma – come già accennato – anche il sinistro già verificatosi (come nella locuzione “rischio verificato”); ovvero le conseguenze di esso (ad esempio nella locuzione “trasferimento del rischio”).
Altre volte ancora con “rischio” si designa non l’evento sfavorevole, ma la causa di esso: ad es., in tema di r.c.a. viene indicato come “rischio” assicurato il sinistro stradale, e non la richiesta risarcitoria avanzata in conseguenza di esso dal terzo danneggiato.
Tali espressioni possono essere accettate, in quanto ormai largamente diffuse, ma a condizione che si tenga ben presente come esse non costituiscano che delle metonimie. V’è stato chi ha ritenuto di dover distinguere il rischio cui è esposto l’assicurato, inteso quale possibilità fenomenica del verificarsi dell’evento dedotto del contratto (definito rischio extra-assicurativo), ed il rischio concretamente descritto nel contratto (definito rischio assicurabile od assicurato).
Il rischio extra-assicurativo – si afferma – sarebbe il presupposto del contratto di assicurazione; l’accertamento di esso è oggetto di una mera percezione sensoriale; non è suscettibile di essere definito altrimenti che attraverso la sua descrizione.
Il rischio assicurato invece sarebbe presupposto dal contratto, l’accertamento di esso è oggetto di un giudizio (la comparazione tra l’evento accaduto e la previsione contrattuale), deve essere adeguatamente definito nel contratto attraverso la c.d. delimitazione del rischio3.
Questa divisione appare tuttavia artificiosa e, soprattutto, sostanzialmente inutile sul piano pratico. La distinzione tra rischio extra-assicurativo e rischio assicurato, così come proposta, si riduce alla distinzione tra il rischio inteso quale fattispecie astratta prevista nel contratto, ed il rischio inteso quale fattispecie concreta4.
Non, dunque, di due tipi diversi di rischio si tratta, ma semplicemente di due entità diverse: il rischio c.d. extra-assicurativo è una realtà fenomenica, mentre il c.d. rischio assicurato è una previsione astratta.
Essi non possono essere considerati separatamente, giacché l’obbligazione dell’assicuratore di pagare l’indennizzo sorge solo allorché vi sia coincidenza perfetta tra la previsione contrattuale ed il fatto materiale così come accaduto, tra la fattispecie astratta e quella concreta.
3. Rischio e assicurazione
Il rischio è un elemento essenziale del contratto di assicurazione. Se manca, il contratto è nullo; se cessa, il contratto si scioglie; se varia di intensità, il contratto vi si deve adeguare (artt. 1895-1898 c.c.).
Esso deve essere oggettivo, cioè effettivamente esistente, e non artificialmente creato dalle parti: diversamente, infatti, il contratto di assicurazione si snaturerebbe in una scommessa.
Il “rischio” deve quindi consistere in uno stato di incertezza oggettiva ed assoluta circa il verificarsi di un fatto, sia esso umano o naturale. Questi due elementi (lo stato di incertezza ed il fatto) vanno tenuti sempre concettualmente distinti.
Il primo consiste in una previsione, cioè in un giudizio, sulla maggiore o minore probabilità di accadimento dell’evento, alla stregua dei precedenti noti e delle leggi scientifiche.
Il secondo consiste invece in un fatto naturale od in un atto umano, che può restare allo stato di potenza (in fieri), o tradursi in atto. In questo secondo caso il rischio si realizza, generando un accadimento che prende il nome di “caso di assicurazione”, ovvero quello di “sinistro” od “evento”, a seconda che concerna l’assicurazione contro i danni o quella sulla vita.
Possibilità del rischio ed evento sono dunque i due elementi essenziali del rischio assicurativo, sui quali ora occorre soffermarsi.
4. La possibilità dell ’evento
L’evento dedotto ad oggetto del rischio deve essere possibile. Non è necessario che sia probabile: la maggiore o minore probabilità di verificazione del sinistro (nell’assicurazione danni) o dell’evento (nell’assicurazione sulla vita) inciderà unicamente sulla misura del premio5.
La possibilità è la condizione di ciò che dal punto di vista ontologico (cioè dell’esistenza) è meramente potenziale: né impossibile, né necessario. È dunque “possibile” l’evento che non sia né ineluttabile, né irrealizzabile. Dunque, la prima caratteristica del rischio è la sua incertezza.
Tale incertezza può riguardare l’an dell’avveramento dell’evento, oppure anche soltanto il quando, come nell’ipotesi di assicurazione sulla vita a vita intera per il caso di morte.
Così, ad es., è nullo per inesistenza del rischio il contratto di assicurazione della responsabilità civile del genitore (ex art. 2048 c.c.) stipulato da persona che non può e non potrà avere figli né adottarne. In questo caso, infatti, il rischio è di impossibile verificazione, giacché l’assicurato non potrà mai assumere la qualità di genitore.
Analogamente, è nullo per inesistenza del rischio il contratto di assicurazione del credito all’esportazione, scaturente da un contratto stipulato con un debitore, il quale si trovi in condizioni patrimoniali tali da rendere impossibile l’adempimento6.
In questo caso, infatti, è certo che il rischio dedotto nel contratto si verificherà. Dagli esempi appena esposti s’intende che la possibilità di accadimento dell’evento deve essere valutata non in astratto, ma con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto.
Un tempo si riteneva che l’incertezza circa la verificazione dell’evento dovesse essere assoluta ed oggettiva, e che solo in un caso, in tema di assicurazioni marittime, la legge consentisse l’assicurazione del c.d. rischio putativo, cioè del rischio già avveratosi, ma rispetto al quale le parti ignorino se si sia o meno verificato l’evento temuto (art. 514 cod. nav.).
Questa antica barriera è stata demolita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di assicurazione della responsabilità civile.
Chiamate a comporre il contrasto insorto in seno alle Sezioni semplici della Suprema Corte circa la liceità delle clausole c.d. “claims made”, inserite nei contratti di assicurazione della responsabilità civile (specie professionale), le Sezioni Unite hanno stabilito che non è precluso alle parti stabilire in via pattizia cosa debba intendersi per “rischio”: e dunque pattuire che ai fini dell’operatività del contratto di assicurazione della r.c. per tale debba intendersi non già la commissione d’un fatto illecito da parte dell’assicurato, ma la richiesta risarcitoria che a quest’ultimo sia rivolta dal terzo danneggiato (Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, in Danno e resp., 2018, 675 con nota di Fornasari, La clausola claims made nuovamente al vaglio delle Sezioni Unite: dalla meritevolezza alla causa concreta).
5. I requisiti del rischio
L’evento cui è subordinato il pagamento dell’indennizzo dev’essere futuro, altrimenti non sarebbe incerto: restano salve le ipotesi, già ricordate, di cui all’art. 514 cod. nav. ed al patto “claims made” inserito nelle assicurazioni di responsabilità civile.
Non mi sembra che possano avere valenza generale alcuni requisiti dell’evento oggetto del rischio, tradizionalmente indicati dalla dottrina.
Non è sempre vero, in primo luogo, che l’evento debba essere non voluto: sono infatti da sempre consentite le assicurazioni di nuzialità (e certamente nella normalità dei casi un matrimonio non potrebbe dirsi “non voluto”, salvo ipotesi romanzesche); la prassi commerciale conosce poi non poche ipotesi in cui l’evento dipende esclusivamente dalla volontà dell’assicurato: si pensi ai “pacchetti” turistici offerti da taluni tour operator, i quali prevedono che attraverso il pagamento di una somma aggiuntiva (destinata ad un assicuratore, e quindi costituente un premio assicurativo) il viaggiatore possa ottenere dall’assicuratore il rimborso della penale pattuita col tour operator, nel caso decida di rinunciare al viaggio.
In questo caso non v’è dubbio che l’evento (perdita della penale) dipenda dalla volontà dell’assicurato, e nondimeno non dubiterei della validità di tale contratto assicurativo.
Dunque, più che non voluto, l’evento oggetto del rischio deve essere il frutto di una scelta che per l’assicurato non sia indifferente compiere, e che comunque se compiuta lo esporrebbe a conseguenze negative bilanciate, ma non annullate, dalla percezione dell’indennizzo.
Detto altrimenti, possono costituire oggetto di assicurazione eventi dipendenti dalla volontà dell’assicurato, a condizione che l’assicurazione non rappresenti rispetto ad essi un incentivo.
Nemmeno è sempre vero che l’evento oggetto del rischio debba dipendere da una causa “esterna” alla cosa assicurata: è consentita infatti, sia pure in virtù di patto espresso, l’assicurazione dei vizi intrinseci della cosa (art. 1906 c.c.), così come l’assicurazione per il caso di malattia.
Si è poi affermato che l’evento oggetto del rischio debba essere statisticamente valutabile, cioè destinato a verificarsi con una certa regolarità, ma tale requisito non è desumibile da alcuna norma di legge.
Certo, di norma l’assicuratore rifiuterà di assumere rischi di eventi rispetto ai quali non è possibile alcuna seria previsione, ma questa è una circostanza di fatto, che non rende ex se il rischio giuridicamente non assicurabile.
Si è, infine, ritenuto che l’evento oggetto del rischio debba gravare su una pluralità di persone o cose, non essendo concepibile l’attuazione della tecnica assicurativa rispetto al rischio che grava su una sola persona: ma anche per tale rilievo valgono le considerazioni appena svolte in merito ai rischi non statisticamente valutabili.
Nelle sole assicurazioni contro i danni, l’evento oggetto del rischio deve possedere due ulteriori requisiti, cioè:
- essere dannoso;
- essere lesivo di un interesse dell’assicurato.
L’assicurazione contro i danni ha infatti una funzione indennitaria, assente nell’assicurazione sulla vita. Il rischio dedotto nell’assicurazione contro i danni deve dunque essere tale da arrecare un pregiudizio ai beni od alla persona dell’assicurato: diversamente, il contratto non potrebbe assolvere la sua funzione indennitaria, e subirebbe una degenerazione funzionale.
Tuttavia, il “danno” arrecato dall’evento oggetto del rischio non è nozione che coincide integralmente con quella civilistica di cui agli artt. 1218 e 2043 c.c.. Il danno civile, infatti, presuppone sempre una condotta colposa o dolosa dell’uomo, anche se presunta dalla legge (ad es., ex art. 2054 c.c.).
Il danno che può formare oggetto di copertura assicurativa, invece, può derivare anche da caso fortuito o forza maggiore, ovvero da cause naturali.
Anche quando il danno causato dall’evento oggetto del rischio non coincida con la nozione civilistica di danno (ad es., perché derivante da cause naturali), esso deve essere comunque lesivo di un interesse dell’assicurato.
Cinquant’anni fa la dottrina riteneva che il danno suscettibile di riparazione da parte dell’assicuratore dovesse necessariamente essere un danno patrimoniale. Tale conclusione veniva raggiunta muovendo dal testo dell’art. 1882 c.c., secondo il quale l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno “entro i limiti convenuti”.
Sicché, si osservava, l’interesse esposto al rischio deve necessariamente essere economicamente valutabile, e tale è solo il danno patrimoniale. La tesi, forse condivisibile nella temperie giuridico-culturale in cui venne formulata, oggi dovrebbe probabilmente essere rivista.
Esiste infatti almeno una tipologia di danno (quello alla salute) che, pur non essendo patrimoniale, è economicamente valutabile, sia per legge (artt. 138 e 139 cod. ass.; art. 13 d. lgs. 38/2000), che per diritto vivente.
In ogni caso, anche con riferimento ai danni non patrimoniali diversi da quello alla salute, non è esatto affermare che essi non siano “economicamente valutabili”: non solo, infatti, tale affermazione contrasta con l’esperienza giuridica attuale che vede quotidianamente liquidati nelle aule giudiziarie pregiudizi non patrimoniali della più varia natura; ma soprattutto essa non tiene conto degli artt. 1226 e 2056 c.c., i quali costituiscono il fondamento della valutazione economica di qualsiasi tipo di pregiudizio.
È certamente vero che, ad oggi, nessun assicuratore assicura (né assicurerebbe) il danno non patrimoniale “puro”, cioè non scaturente da una lesione della salute, ma l’ostacolo a tale forma di assicurazione è più tecnico che giuridico, e consiste nella impossibilità di apprezzare in misura obiettiva l’entità del pregiudizio.
Sicché, ove le parti si accordassero per una sua quantificazione forfettaria, come accade per il danno alla salute nella polizza infortuni, non sembrano sussistere ostacoli all’ammissibilità di una simile assicurazione.
6. La delimitazione del rischio
L’interesse materiale esposto al rischio, e perciò tutelato mediante la stipula del contratto di assicurazione, è teoricamente suscettibile di essere vulnerato in infiniti modi: un immobile può crollare, ardere, essere allagato o travolto da frane; un credito può divenire inesigibile per morte del debitore, fallimento, sottrazione del patrimonio ai creditori, lesione da parte di un terzo; la salute può essere compromessa dal fatto illecito del terzo, da un infortunio accidentale, da una malattia; la morte può derivare da suicidio, malattia, infortunio, vecchiaia.
Ogni potenziale causa dell’evento oggetto del rischio può poi prodursi con modalità diverse: l’incendio di un immobile può derivare da propagazione del fuoco da un immobile vicino, scoppio di una bombola di gas, corto circuito, atto doloso, insurrezione popolare.
È tuttavia ben raro che l’assicuratore garantisca il ristoro di qualsiasi tipo di danno che colpisca la cosa o la persona assicurata, derivante da qualsiasi causa, e prodottosi con qualsiasi modalità.
Le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, normalmente selezionano gli interessi da tutelare ed i rischi da cui intendono che siano tutelati. Questa operazione prende il nome di delimitazione del rischio assicurato e costituisce il “cuore” di ogni contratto assicurativo.
È attraverso la delimitazione del rischio che assicuratore ed assicurato pattuiscono i limiti della prestazione del primo e, correlativamente, i confini dei diritti del secondo. Le pattuizioni negoziali sulla delimitazione del rischio possono, poi, essere integrate dalla legge (cfr. artt. 1900, 1906, 1912 c.c.).
Per effetto della delimitazione del rischio, si determina l’ambito del rischio assicurato, che è quello descritto nel contratto e, per converso, del rischio escluso (cioè quello astrattamente rientrante nel rischio assicurato, ma escluso per espressa previsione di polizza: ad es., l’allagamento causato da rottura accidentale di tubi in una polizza contro i danni da allagamento) e di quello non compreso (cioè avente ad oggetto eventi diversi da quelli assicurati: ad es., la responsabilità civile del vettore nell’assicurazione da questi stipulata per conto altrui contro il rischio di perdita della merce).
La delimitazione del rischio può essere paragonata, mutatis mutandis, alla definizione della fattispecie incriminatrice in materia penale: così come soltanto le condotte concrete che integrano tutti gli estremi della previsione astratta possono definirsi “reato”, allo stesso modo soltanto i sinistri che integrano tutti gli estremi del rischio come delimitato nel contratto fanno sorgere il diritto all’indennizzo e, correlativamente, l’obbligo di pagarlo. Dunque, la delimitazione contrattuale del rischio è la fattispecie astratta; il sinistro è la fattispecie concreta.
L’obbligo di pagamento dell’indennizzo sorge solo quando vi sia perfetta coincidenza tra la prima e la seconda. La delimitazione del rischio deve riguardare innanzitutto due elementi indefettibili: quale sia l’evento oggetto del rischio (incendio, furto, responsabilità civile, infortunio) e quale sia l’interesse esposto al rischio.
In mancanza dell’indicazione di questi due elementi, e sempre che essi non possano essere desunti in via di interpretazione dall’esame complessivo del contratto, quest’ultimo deve ritenersi nullo, per indeterminatezza di un elemento essenziale qual è il rischio.
Sia l’evento che l’interesse possono poi essere variamente delimitati e circoscritti dalle parti: così, dopo avere pattuito l’evento oggetto di copertura assicurativa, le parti possono escludere da quest’ultima i sinistri verificatisi secondo determinate modalità od in presenza di determinate circostanze (rischi esclusi: così ad es. nell’assicurazione di fabbricati contro il rischio di allagamenti possono essere esclusi i danni da allagamenti derivanti da usura delle tubazioni).
La delimitazione del rischio tuttavia non può essere tale da escludere del tutto il rischio, perché anche in questo caso il contratto sarebbe nullo ex art. 1895 c.c.: ad esempio, un’assicurazione della responsabilità civile del proprietario di un cane non potrebbe prevedere che la copertura operi soltanto se al momento del fatto il cane fosse munito di museruola e tenuto al guinzaglio, perché ciò significherebbe restringere il rischio sino al punto di annullarlo, rendendo impossibile l’evento.
Le delimitazioni del rischio, sia pattuite dalle parti, sia previste dalla legge, possono essere distinte in delimitazioni causali, spaziali e temporali. I molti problemi posti dalla delimitazione (legale o convenzionale) del rischio richiedono tuttavia qualche parola in più, e per ragioni di spazio saranno esaminati nella seconda parte di questo commento, nel prossimo numero di ASSINEWS.
1 Il lemma “rischio” è documentato per la prima volta dopo il 1150 nell’area dell’impero bizantino (τo ρίσικο) come sinonimo di “sorte”, “destino”. Il termine sarebbe poi passato in Occidente per effetto della diffusione della conquista araba (nella cui lingua rizq significava “tassa in natura pagata dagli indigeni per il mantenimento delle truppe di occupazione”: cfr. BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, vol. XVI, Torino, 1992, 773, ad vocem.
2 F. Sacchetti, Sermoni evangelici, ca. 1380. Traggo la citazione da SPAGNESI, Aspetti dell’assicurazione medievale, in AA.VV., L’assicurazione in Italia fino all’Unità, Milano, 1975, 88, nota 317. Franco Sacchetti (Ragusa di Dalmazia, 1332 – San Miniato 1400), fu scrittore, mercante e magistrato cittadino; noto soprattutto per il Trecentonovelle, dopo due gravi lutti familiari si diede a comporre testi di contenuto religioso.
3 FANELLI, Le assicurazioni, Milano, 1973, 101-107.
4 In tal senso anche ANGELICI, Aggravamento e modifiche del rischio, in Assicurazioni, 1985, I, 546.
5 Cfr. Cass., 5 dicembre 1986, n. 7235, in Foro it. Rep. 1986, Infortuni sul lavoro, n. 175, in motivazione.
6 Una fattispecie in tal senso è stata decisa da Trib. Roma, 7 giugno 1997, in Assicurazioni, 1997, II, 2, 241.
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