PREVIDENZA
Autori: Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj
ASSINEWS 383 – Marzo 2026
DAL 2029 CI VORRANNO 3 MESI IN PIÙ PER LA PENSIONE
L’Istat rende noto il nuovo scenario demografico base 2024 e prevede un aumento dei requisiti pensionistici dal 2029 di 3 mesi e di altri 2 dal 2031.
I meccanismi automatici di adeguamento dei requisiti all’andamento demografico nazionale perseguono l’obiettivo di controllo della spesa pensionistica e del debito pubblico rispetto al PIL assicurando nel tempo un equilibrio tra equità intergenerazionale, stabilità dei conti pubblici e tutela del reddito dei pensionati.
L’impatto dei meccanismi automatici di adeguamento sul sistema pensionistico
In linea con quanto avvenuto in numerosi Paesi europei, anche l’Italia ha progressivamente introdotto nel proprio ordinamento una serie di meccanismi automatici di adeguamento del sistema pensionistico, finalizzati a rispondere in modo strutturale agli effetti del processo di invecchiamento demografico.
Tali strumenti si inseriscono nel più ampio quadro delle politiche di coordinamento e sorveglianza a livello europeo e internazionale e risultano strettamente connessi alle valutazioni espresse dalle istituzioni dell’Unione europea e dagli organismi internazionali in merito alla sostenibilità del sistema pensionistico italiano nel medio e lungo periodo.
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L’attuale assetto del sistema pensionistico nazionale prevede, in particolare, due principali meccanismi di adeguamento automatico dei parametri normativi alle dinamiche demografiche.
Il primo riguarda l’aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione, i quali determinano la conversione del montante contributivo in rendita pensionistica e sono modulati in funzione dell’evoluzione dei principali indicatori demografici, in particolare della speranza di vita.
Tale meccanismo incide sui trattamenti calcolati secondo il metodo contributivo e sul sistema misto, contribuendo ad allineare l’importo delle prestazioni alla durata attesa del periodo di godimento della pensione.
Il secondo meccanismo concerne l’adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento in relazione alle variazioni della speranza di vita a 65 anni.
Questo strumento ha carattere trasversale e si applica a tutti i regimi pensionistici, determinando un innalzamento progressivo dell’età di accesso alle prestazioni al crescere della longevità media della popolazione.
Nel loro complesso, tali meccanismi automatici perseguono l’obiettivo di bilanciare le esigenze di sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e di controllo della spesa pubblica e del debito pubblico con quelle di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, assicurando nel tempo un equilibrio tra equità intergenerazionale, stabilità dei conti pubblici e tutela del reddito dei pensionati.
Nella nota di aggiornamento del 26-esimo Rapporto “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario”, la Ragioneria Generale dello Stato mostra attraverso un’analisi di sensitività a più scenari l’impatto dei sopracitati meccanismi automatici sulla spesa pensionistica.
Lo scenario base è quello a normativa vigente, mentre gli altri si caratterizzano nei seguenti termini: nel primo i requisiti pensionistici rimangono bloccati ai valori del 2025; nel secondo sono i coefficienti di trasformazione a rimanere costanti al valore del 2025; nel terzo vengono combinati insieme i due scenari precedenti (requisiti pensionistici e coefficienti di trasformazione entrambi bloccati ai valori del 2025).

Il confronto con lo scenario nazionale base a normativa vigente mostra che l’ipotesi in cui, a partire dal 2025, siano mantenuti costanti sia i requisiti pensionistici che i coefficienti di trasformazione determina gli scostamenti più rilevanti, soprattutto in termini di spesa pensionistica.
In questo scenario, la spesa pensionistica in rapporto al PIL raggiungerebbe un picco più elevato rispetto allo scenario base e rimarrebbe più alta anche nel lungo periodo. Gli scenari in cui viene mantenuto costante solo uno dei due parametri (requisiti pensionistici o coefficienti di trasformazione) si collocano su livelli intermedi tra lo scenario base e quello con entrambi i parametri costanti.
L’impatto della costanza dei requisiti pensionistici si manifesta più rapidamente rispetto a quello dei coefficienti di trasformazione, anche se le differenze tendono a ridursi intorno alla metà del periodo di previsione.
Nel lungo periodo, entrambi gli scenari determinano un aumento strutturale della spesa pensionistica rispetto alla normativa vigente. In aggiunta la RGS ha valutato l’effetto complessivo sul rapporto debito/PIL delle tre ipotesi di sensitività, cumulato nell’intero periodo di previsione e al 2045 (periodo intermedio).
Tale effetto è misurato come differenziale prodotto sul debito pubblico in rapporto al PIL nel 2045 e nel 2070 rispetto agli andamenti derivanti dalla normativa vigente.
Anche in questo caso i risultati evidenziano che l’ipotesi di mantenere costanti, ai livelli del 2025, sia i requisiti di pensionamento che i coefficienti di trasformazione genera gli scostamenti più rilevanti e persistenti, con effetti che si accentuano soprattutto nel lungo periodo.
L’impatto maggiore sul rapporto debito/PIL deriva dalla mancata applicazione del meccanismo automatico di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione alla speranza di vita, mentre l’effetto combinato con il mancato aggiornamento dei coefficienti di trasformazione risulta ancora più ampio.
Tali incrementi si aggiungerebbero, in ogni caso, agli aumenti del debito già previsti a normativa vigente a causa dell’invecchiamento demografico.

Come cresceranno i requisiti secondo lo scenario centrale Istat 2024
La normativa prevede l’aggiornamento biennale dei requisiti anagrafici e contributivi agli incrementi della speranza di vita (elaborati dall’Istat).
Tale aggiornamento viene stabilito con apposito decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
Per calcolare l’incremento medio dei requisiti su base biennale, ai valori di speranza di vita registrati nell’ultimo biennio va sottratta la speranza di vita nei singoli anni del biennio precedente.
Inoltre, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamenti successivi; eventuali decrementi non sono considerati nel caso di diminuzione della speranza di vita, salvo eventuale recupero in sede di adeguamenti successivi. Secondo questa regola sempre l’Istat ha calcolato:
- per l’adeguamento con decorrenza a partire dal primo gennaio 2027 la variazione della media della speranza di vita a 65 anni del biennio 2024-2023 rispetto al biennio 2022-2021 è pari a + 8 mesi. Da tale valore vengono sottratti gli scostamenti negativi già accertati e accantonati con i precedenti decreti direttoriali, pari complessivamente a -4 mesi (-3 mesi per l’adeguamento 2023 e -1 mese per quello del 2025).Il saldo risultante è quindi di +4 mesi, che, secondo la normativa vigente, si traduce in un adeguamento effettivo di +3 mesi, con un mese residuo riportato agli esercizi successivi. La Legge di Bilancio 2026 ha poi stabilito che tale aumento sarà spalmato sul biennio interessato: +1 mese dal 2027; + 2 mesi dal 2028.
- per l’adeguamento con decorrenza dal primo gennaio 2029, sulla base delle previsioni demografiche Istat base 2024 la variazione della media della speranza di vita a 65 anni del biennio 2026-2025 rispetto al biennio 2024-2023 fornisce il valore di +3 mesi.Pertanto, con il mese del biennio precedente si arriva a un adeguamento di +4 mesi, che, secondo la normativa vigente, si traduce in un adeguamento effettivo di +3 mesi, con un mese residuo riportato agli esercizi successivi;
- dal 1° gennaio 2031, la variazione della media della speranza di vita a 65 anni del biennio 2028-2027 rispetto al biennio 2026-2025 fornisce il valore di +1 mese. Si perviene, quindi, a un adeguamento di +2 mesi, considerando il recupero di +1 mese non applicato negli adeguamenti precedenti

L’Istat prevede che entro il 2084 l’innalzamento complessivo sarà pari a 4 anni e 9 mesi per i requisiti anagrafici e a 4 anni e 4 mesi per il requisito contributivo necessario per l’accesso alla pensione anticipata a prescindere dall’età anagrafica.
Lo scarto tra i due valori è riconducibile alla sospensione, disposta dal decreto-legge n. 4 del 2019, dell’adeguamento del requisito contributivo alla variazione della speranza di vita nel periodo 2019–2024.
Inoltre, sulla base dei decreti direttoriali già adottati, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2027 risultano già applicati incrementi pari complessivamente a un anno e tre mesi, corrispondenti a poco più di un quarto dell’aumento totale previsto dalla normativa vigente nell’arco temporale considerato.


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