CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Autore: Ivan Dimitri Calaprice
ASSINEWS 383 – Marzo 2026

COME L’AGCM HA RISCRITTO LE REGOLE (DIALOGANDO CON IVASS)

Con il provvedimento reso pubblico nel Bollettino AGCM del 9 febbraio scorso, relativo al modello contrattuale di una primaria compagnia italiana, si apre una fase nuova nella regolazione dei contratti assicurativi danni multirischio.

Non si tratta di una pronuncia demolitoria, ma di qualcosa di ben più sottile e, proprio per questo, più profondo: un intervento che non elimina lo ius variandi né lo delegittima, derubricandolo a strumento abusivo, ma ne ridefinisce sensibilmente la fisiologia, sottraendolo alla sua dimensione implicita e incanalandolo entro un perimetro governato da trasparenza effettiva, consenso espresso e stabilità dell’assetto contrattuale.

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione alla cennata Autorità indipendente, di un modello assicurativo modulare fondato su successive “edizioni” delle condizioni contrattuali, concepite per accompagnare nel tempo l’evoluzione del prodotto e del rischio assicurato.

Commendevoli gli intenti, senza ombra di dubbio. Più opachi, alla filigrana del ragionamento dell’Autorità, i meccanismi predisposti per renderli operativi. In sé, nulla di anomalo.

Il punto critico è stato individuato nel fatto che queste nuove edizioni potevano diventare automaticamente applicabili ai contratti in corso al momento del rinnovo, sulla base di clausole formulate in termini ritenuti eccessivamente ampi e ancorate a esigenze di revisione periodica o a circostanze genericamente idonee a incidere sul rischio assicurato.

Una formulazione che, osserva AGCM, lasciava al contraente un margine di prevedibilità estremamente ridotto e trasferiva sul rinnovo tacito una funzione che, nella sostanza, finiva per alterare il contenuto originario del contratto.

Il tema non è, dunque, la legittimità dell’evoluzione tecnica del prodotto, che resta un elemento fisiologico in un mercato assicurativo dinamico. Ciò che viene rimesso in discussione è il meccanismo attraverso cui tale evoluzione si innesta nel rapporto contrattuale.

Quando la modifica delle condizioni può avvenire sulla base di presupposti generici, senza una delimitazione chiara e senza un’informazione preventiva realmente efficace, il rischio è che il rinnovo tacito diventi un dispositivo di riscrittura silenziosa del contratto, sottraendo al contraente la possibilità di esercitare una scelta consapevole. In questa prospettiva, il profilo informativo assume un rilievo centrale.

La mera pubblicazione delle nuove condizioni nell’area riservata del cliente, pur formalmente corretta, non è stata ritenuta sufficiente a garantire una conoscibilità effettiva delle modifiche. Meglio: viene definita inadeguata ed inefficace.

La trasparenza, chiarisce l’Autorità, non può esaurirsi nella disponibilità teorica dell’informazione, ma deve tradursi in una comunicazione individuale, preventiva e recettizia, che metta il contraente nelle condizioni di comprendere il contenuto effettivo delle variazioni e di decidere se accettarle o meno.

Particolarmente significativa è anche la riflessione sul diritto alla miglior liquidazione, cioè sul meccanismo che consente di determinare l’indennizzo applicando le condizioni più favorevoli tra quelle originarie e quelle successivamente introdotte.

Questo strumento, che nella sua formulazione originaria rischiava di restare opaco e difficilmente verificabile, viene ora ricondotto a una dimensione più rigorosa. Non basta affermare che verrà applicata la soluzione più favorevole: occorre rendere trasparente il processo decisionale e chiarire i parametri utilizzati, così da consentire al contraente di comprendere concretamente quale disciplina sia stata applicata e perché.

Di qui l’impegno della compagnia a chiarire cosa cambia in termini di franchigie, scoperti, massimali e sotto massimali, limiti e sottolimiti di indennizzo, ad esempio. Il contraente non deve mai scoprire da solo cosa cambia ma deve essere ben guidato in questo.

Chi scrive ipotizza che la soluzione migliore sarebbe un mero raffronto tabellare fra condizioni in essere e condizioni da variare “a mo’ di prospetto” così da evitare rischi di nuovi travisamenti. Il passaggio decisivo riguarda, infine, la relazione tra rinnovo tacito e modifica delle condizioni contrattuali.

Il nuovo assetto delineato dagli impegni accolti dall’Autorità introduce una separazione netta tra continuità del rapporto ed evoluzione del prodotto. Il contratto che si rinnova continua a essere disciplinato dalle condizioni originarie, mentre l’adesione a una nuova edizione diventa un atto negoziale autonomo, che richiede una manifestazione espressa di volontà.

In questo modo, il rinnovo perde la sua funzione trasformativa e torna a essere uno strumento di mera continuità del rapporto. È proprio qui che si coglie la portata più profonda della decisione.

Il provvedimento interviene su una delle leve più delicate dell’equilibrio contrattuale assicurativo, chiarendo che la flessibilità tecnica del prodotto non può tradursi in una variabilità unilaterale potenzialmente incontrollata.

L’evoluzione delle condizioni assicurative resta possibile, ma non può più avvenire per inerzia o per trascinamento: richiede un nuovo momento negoziale, fondato su una scelta informata del contraente. In questo percorso emerge anche una significativa dialettica istituzionale.

Nel proprio parere, IVASS aveva evidenziato il rischio che la coesistenza di più edizioni potesse introdurre elementi di complessità e opacità nella gestione del rapporto. L’AGCM, pur prendendo atto di tali osservazioni, ha ritenuto che il rafforzamento degli obblighi informativi e, soprattutto, l’eliminazione dell’applicazione automatica delle nuove condizioni in sede di rinnovo, fossero sufficienti a ristabilire un equilibrio accettabile tra esigenze gestionali dell’impresa e tutela del contraente.

La decisione contribuisce così a chiarire, con maggiore nitidezza, il confine tra vigilanza prudenziale e tutela concorrenziale del consumatore.

La vera cesura, ad ogni buon conto, è di natura più profonda e riguarda la stessa concezione dello ius variandi.

Per lungo tempo, questa clausola ha operato come uno strumento di adattamento silenzioso del contratto, tollerato in nome della flessibilità tecnica del prodotto e compensato dalla facoltà di recesso.

Oggi, quel modello appare superato. Lo ius variandi non scompare né viene stigmatizzato, più semplicemente cambia natura.

Non è più una facoltà implicita, esercitabile unilateralmente e assorbita nel meccanismo del rinnovo, ma diventa un’infrastruttura regolata, che può operare solo entro un sistema di regole fondato, in termini pratici, su tre pilastri: trasparenza, informazione effettiva e consenso espresso.

Il contratto assicurativo torna così a essere ciò che, in ultima analisi, deve essere: non una struttura dinamica che evolve per inerzia, ma un equilibrio che si trasforma solo attraverso una scelta espressa e consapevole.

Il sugo della storia è, in fondo, anche un altro: lo ius variandi non è un mostro da combattere, ma uno strumento tecnico che richiede disciplina, misura e precisione.

Come ogni strumento sofisticato, va usato con attenzione, lavorando di scalpello e bulino più che di martello. Con buona pace dei suoi detrattori.

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