GIURISPRUDENZA RCA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 383 – Marzo 2026

IL CONCETTO DI CIRCOLAZIONE DEVE ENTRARE NELL’OBLIO ANCHE PER I SINISTRI ANTECEDENTI ALLA RIFORMA DELL’ART. 122 D.LGS 209/2005

La sentenza che andiamo a commentare forse sarà una delle ultime che affronta la problematica dell’art. 122 Lgs 209/2005 – vecchia formulazione – ovvero la risarcibilità di un sinistro stradale verificatosi in un’area privata non adibita o equiparata alla pubblica via.

Sul concetto di circolazione e sull’obbligo di assicurare il veicolo per RCA ogni qualvolta ci si trovi su strade pubbliche o aree a queste equiparate, la giurisprudenza si è via via susseguita, ampliando e dilatando il concetto di circolazione fino a estendere la copertura e l’applicabilità dell’art. 122 cod. ass., non solo in caso di sinistro occorso in aree private accessibili ad un numero indistinto di persona, ma, altresì, in tutte le occasioni in cui lo stesso si verifichi in aree private intercluse al pubblico, purché causato da un veicolo utilizzato nella sua precipua funzione di mezzo di trasporto.

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