L’EIOPA ha pubblicato sei strumenti relativi all’attuazione della direttiva Insurance Recovery and Resolution (IRRD), che diventerà operativa nel 2027. La direttiva introduce un quadro specifico per gli assicuratori (e riassicuratori) europei, centrato su pianificazione preventiva e gestione efficace delle crisi, per ridurre l’impatto dei dissesti su assicurati, finanza pubblica ed economia reale.
In questo primo pacchetto EIOPA fornisce norme tecniche e linee guida su piani di risanamento preventivi, piani di risoluzione, valutazione della “resolvability” e criteri per individuare le funzioni critiche.
Relazione finale sulla bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative al contenuto dei piani di risanamento preventivo definisce gli elementi minimi che ogni piano deve contenere (descrizione dell’impresa o del gruppo, indicatori, misure correttive, strategia di comunicazione), con l’obiettivo di assicurare che gli operatori dispongano di un piano efficace per ristabilire la propria posizione finanziaria in caso di grave deterioramento.
Nel redigere queste norme, EIOPA ha cercato di semplificare gli oneri per le imprese: è prevista, ad esempio, una valutazione di credibilità e fattibilità semplificata (si presenta solo l’esito, non tutta l’analisi), la possibilità per le autorità di vigilanza di accettare rinvii ad altri documenti già inviati, ed è stata esclusa dal contenuto minimo del piano la parte sulle funzioni critiche, riducendo così il carico complessivo per i soggetti interessati.
La Relazione finale sul progetto di norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per i requisiti di pianificazione preventiva del risanamento e ai metodi da utilizzare per determinare le quote di mercato definisce i criteri per individuare quali imprese e gruppi (ri)assicurativi devono predisporre piani di risanamento preventivi e stabilisce i metodi per calcolare le quote di mercato, in modo che tali obblighi coprano almeno il 60% del mercato interessato. Inoltre consente alle autorità di vigilanza di usare le segnalazioni già disponibili (come ORSA e piani di gestione della liquidità) per la valutazione e il calcolo delle quote, senza imporre una metodologia rigida per combinare i diversi criteri; ciò riduce le richieste di nuovi dati e limita l’onere aggiuntivo per autorità, imprese e gruppi.
La Relazione finale sul progetto di norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo stabilisce gli elementi minimi che devono essere inclusi nei piani di risoluzione e nei piani di risoluzione di gruppo. Le disposizioni mirano a fornire un quadro che garantisca la preparazione operativa alla risoluzione, ponendo particolare enfasi sull’analisi e la pianificazione delle varie strategie di risoluzione che potrebbero essere necessarie in diversi scenari di risoluzione, al fine di aumentare il livello di operatività e opzionalità nella pianificazione della risoluzione.
Nell’elaborare il presente progetto di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA fornisce una serie chiara e generale di requisiti minimi di contenuto per i piani di risoluzione e i piani di gruppo, consentendo alle autorità di risoluzione di applicare le disposizioni in modo flessibile a una vasta gamma di modelli di business.
Le Linee guida sui criteri per l’identificazione delle funzioni critiche definiscono come individuare quelle attività la cui interruzione avrebbe impatti gravi su assicurati, beneficiari, economia reale e stabilità finanziaria, e per le quali le autorità di risoluzione devono predisporre specifici piani di resolution. EIOPA ha integrato nelle Linee guida elementi che riflettono meglio le realtà economiche, giuridiche e le specificità nazionali, mantenendo però coerenti concetti e principi chiave e allineandosi al lavoro di organismi internazionali come IAIS e FSB.
Le Linee guida sulla valutazione della “resolvability” precisano i criteri per valutare se imprese e gruppi possono essere effettivamente gestiti e risolti secondo la strategia di resolution scelta, con riferimento alle diverse dimensioni di resolvability richiamate nell’Allegato dell’IRRD. Esse mirano a garantire un quadro minimo comune tra Stati membri, lasciando comunque margini alle autorità per adattare la valutazione alle specificità delle singole realtà.
Le Linee guida sulle misure per rimuovere gli ostacoli alla resolvability disciplinano gli strumenti alternativi che le autorità di risoluzione possono utilizzare per affrontare o eliminare impedimenti alla risolvibilità di imprese e gruppi assicurativi o riassicurativi. Si limitano alle misure elencate nell’art. 15(5) IRRD, ne precisano i dettagli e le condizioni di applicazione, e richiedono un uso proporzionato, imponendo alle autorità di valutare attentamente l’impatto di tali misure sull’attività dell’impresa.
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