Il Regolamento n. 58 del 10 febbraio 2026 – che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – disciplina le informazioni aggiuntive sull’attestazione di sinistrosità pregressa RCA e i criteri/regole evolutive della classe di merito di conversione universale (CU), adeguandoli al nuovo Allegato Reg. (UE) 2024/1855 sulla “claims-history statement”, emanato in applicazione della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009.
Con riguardo alle informazioni aggiuntive dell’attestazione di sinistralità pregressa di cui alla sezione F del predetto Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855, le norme del  Regolamento non sono sottoposte ad analisi di impatto regolatorio in quanto non comportano costi addizionali e non hanno impatti significativi sui destinatari, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS.
 
Con il Regolamento viene disciplinato:

a) l’inserimento nell’attestazione di sinistralità pregressa delle informazioni aggiuntive rilevanti per l’applicazione di sconti o penalizzazioni relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalità di calcolo del premio. Rientrano in genere: numero e tipologia dei sinistri (responsabilità principale, paritaria, senza responsabilità), data e importo dei sinistri, eventuali franchigie, periodi di copertura e sospensione, altri dati utili alla corretta classificazione nel sistema bonus–malus

b) i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito universale di conversione già disciplinati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018, che quindi decade in quanto adottato sulla base della previsione contenuta nell’articolo 3, comma 3, del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. Infatti, secondo la disposizione di cui all’art. 134 comma 4-sexies del CAP, il Regolamento IVASS n. 2 9/2015 era applicabile fino al 24 luglio 2025, data che segna l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione. L’Authority ha ritenuto necessario riproporre il contenuto delle disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 72/2018, anche tenuto conto di quanto previsto dalla Lettera al mercato del 29 aprile 2021, punto B (prot. n. 91201/21). Si introducono inoltre, con modifiche per motivi di conformità al dettato normativo nel frattempo intervenuto, le previsioni già contenute nell’art. 8 del Reg. 9/2015 e negli art. 5, comma 2, e 6 del Provvedimento 72/2018, concernenti, rispettivamente, la validità temporale dell’attestato di rischio e le modalità di rilevazione della sinistralità nel caso di polizze che abbiano avuto una durata inferiore all’anno.

Riguardo alla CU, il regolamento ribadisce e aggiorna la funzione della classe CU come sistema “comune” per confrontare la sinistrosità dell’assicurato tra imprese diverse e fissa i criteri per costruire e mantenere le regole evolutive (passaggi di classe in aumento o diminuzione) in base al numero e alla gravità dei sinistri registrati nell’attestazione.

In particolare, le regole devono essere predeterminate, non discriminatorie e coerenti con i dati di sinistrosità riportati nell’attestazione. Viene richiesto alle imprese di garantire trasparenza verso il contraente circa il funzionamento del sistema bonus–malus e degli effetti di ogni sinistro sulla classe CU, anche alla luce del formato europeo di attestazione.

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