Con la Legge di Bilancio 2025 il Legislatore è intervenuto sul regime dell’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni periodiche relative alle polizze vita di cui ai rami III e V

a cura di Salvatore Iannitti e Andrea Isola*

A decorrere dal 2025, è previsto che la compagnia versi l’imposta di bollo annualmente e non (come in precedenza) al momento del riscatto, del sinistro o della scadenza della polizza. L’imposta anticipata sarà poi recuperata riducendo la prestazione erogata al beneficiario.

La modifica normativa ha sollevato diversi dubbi, sia fiscali (determinazione della base imponibile, applicazione ai soggetti in LPS) sia contabili, con riferimento alla rappresentazione in bilancio dell’imposta di bollo versata annualmente.

Sul trattamento contabile è intervenuto il Tavolo di coordinamento tra Banca d’Italia, Consob e IVASS con il Documento n. 10.

Un’Attività “atipica” nel perimetro IAS/IFRS

L’anticipazione dell’imposta di bollo configura per la compagnia un’Attività (in quanto l’onere sostenuto sarà recuperato in futuro) che non è però oggetto di specifica trattazione da parte di un principio contabile internazionale.

Non risulta difatti applicabile l’IFRS 9, poiché l’imposta anticipata non deriva da un contratto che genera un diritto a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie. Analogamente, non è applicabile lo IAS 38, applicabile alle attività immateriali, né lo IAS 12, poiché non si tratta di un’imposta sul reddito.

In assenza di uno standard specifico, occorre fare riferimento allo IAS 8, che richiede alla direzione aziendale di esercitare il proprio giudizio per sviluppare un trattamento contabile che assicuri un’informativa rilevante e attendibile.

Il fattore tempo e il valore attuale

Il Documento in commento interviene sugli aspetti contabili affermando che, al fine di fornire una rappresentazione attendibile, occorre considerare il fattore tempo nella valutazione iniziale dell’Attività, come se l’anticipazione dell’imposta di bollo determinasse il nascere un credito a lungo termine infruttifero. Al pari di questo, infatti, l’imposta di bollo ha un importo predeterminato, viene recuperata solo alla cessazione (scadenza o riscatto) della polizza, non matura interessi e si caratterizza per un differimento temporale che può essere, come anticipato, lungo. Anche per l’imposta di bollo, si può pertanto richiamare l’IFRS 9, ai sensi del quale va effettuata una rilevazione iniziale al fair value, non coincidente con il valore nominale del credito ma piuttosto con il valore attuale dei flussi futuri, scontati a un tasso di mercato.

La differenza tra i due valori è dovuta esclusivamente al fattore tempo e costituisce un onere finanziario implicito, da rilevare a conto economico. Per certi versi, la logica dell’attualizzazione dell’imposta di bollo è simile a quella utilizzata ai fini del costo ammortizzato: il tasso si determina all’inizio e resta fisso, mentre l’effetto del tempo viene riconosciuto progressivamente a conto economico. Tale rappresentazione contabile ha quindi l’effetto di rilevare un onere in conto economico nel risultato del primo esercizio, ma tale effetto negativo si riassorbirà nel corso del tempo riequilibrando il risultato economico. In definitiva, tale rappresentazione ha la funzione di rappresentare correttamente il costo finanziario implicito dell’anticipazione dell’imposta di bollo.

Presentazione in bilancio e informativa

Il Documento n. 10 suggerisce di iscrivere l’attività tra le “altre attività” dello stato patrimoniale, secondo l’impostazione residuale dello IAS 1, e di rilevare gli effetti dell’attualizzazione in voci residuali del conto economico. In presenza di effetti significativi, è richiesta un’adeguata informativa in nota.

In conclusione, L’intervento delle autorità di vigilanza – quanto mai opportuno – contribuisce ad inquadrare correttamente gli effetti contabili di una novità legislativa, rafforzando la stabilità delle compagnie e la comparabilità dell’informazione finanziaria a beneficio dell’intero mercato.

_________

*Salvatore Iannitti, Partner Norton Rose Fulbright
Andrea Isola, Counsel Norton Rose Fulbright

© Riproduzione riservata