PREVIDENZA
Autori: Maria Elisa Scipioni e Alberto Cauzzi
ASSINEWS 382 – Febbraio 2026
LE NOVITÀ NELLA LEGGE DI BILANCIO
La Legge di Bilancio 2026, approvata sul finire dell’anno, non ha introdotto cambiamenti strutturali in ambito pensionistico, almeno per quanto concerne la previdenza pubblica. Senz’altro l’intervento di maggiore impatto riguarda la conferma, leggermente attenuata, del tanto discusso incremento dei requisiti alla speranza di vita di tre mesi. A questo si aggiungono l’addio a Opzione Donna e Quota 103 e l’abrogazione della neonata facoltà di cumulo tra previdenza complementare e pubblica per conseguire la pensione anticipata. Sul versante della previdenza complementare, invece, è stato aumentato il plafond di deducibilità dei contributi, che sale a 5.300 euro ed è prevista la portabilità del contributo datoriale in caso di trasferimento a un fondo pensione aperto o a un PIP. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.
Previdenza pubblica
Incremento dei requisiti per la speranza di vita
In base alla normativa vigente, il prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi, calcolato in tre mesi, dovrebbe decorrere dal 2027. La Legge di Bilancio dispone però che tale incremento sia applicato nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura dei tre mesi.
Ricordiamo che la normativa prevede l’aggiornamento biennale dei requisiti anagrafici e contributivi agli incrementi della speranza di vita (elaborati dall’ISTAT).
Tale aggiornamento viene stabilito con apposito decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
Questo meccanismo ha portato all’innalzamento graduale del requisito anagrafico e contributivo a 67 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia e a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne) per l’anticipata, un innalzamento di complessivi 12 mesi dalla prima applicazione del 2012. Tuttavia, l’ultimo vero incremento di cinque mesi è stato stabilito nel lontano 2017, con efficacia dal 1° gennaio 2019.
I successivi decreti del 5 novembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 18 luglio 2023 non hanno modificato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione alle scadenze del 2021, 2023 e 2025 in quanto, per via del Covid-19, non si sono registrati aumenti della speranza di vita. Pertanto, i requisiti per l’accesso al pensionamento saranno:
- per la pensione di vecchiaia ordinaria: 67 anni e un mese di età a partire dal 1° gennaio 2027; 67 anni e tre mesi a partire dal 1° gennaio 2028, sempre con almeno 20 anni di contribuzione;
- per la pensione anticipata ordinaria (senza limiti di età): 42 anni e 11 mesi di contribuzione a partire dal 1° gennaio 2027; 43 anni e un mese a partire dal 1° gennaio 2028 sempre dilazionato dalla finestra mobile di tre mesi. Per le donne vale sempre un anno in meno;
- per la pensione anticipata contributiva: 64 anni e un mese a partire dal 1° gennaio 2027 e anche l’anzianità contributiva minima richiesta passa a 20 anni e un mese; dal 1° gennaio 2028 serviranno quindi 64 anni e tre mesi di età e almeno 20 anni e tre mesi di contribuzione effettiva. Anche in questo caso continua ad applicarsi la finestra mobile di tre mesi;
- per la pensione di vecchiaia contributiva (senza limiti d’importo): 71 anni e 1 mese a partire dal 1° gennaio 2027; a partire dal 1° gennaio 2028 serviranno invece 71 anni e tre mesi, con almeno soli 5 anni di contribuzione effettiva.
Soggetti esclusi
Il suddetto incremento non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, nei confronti dei seguenti soggetti, a condizione che essi al momento del pensionamento non godano già della cosiddetta APE sociale:
- lavoratori dipendenti che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci, o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative gravose, nelle professioni di cui all’Allegato B della L. 205/2017, con un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, cosiddette usuranti, di cui all’art. 1, c. 1, del d.lgs. 67/2011, che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, o da almeno la metà della vita lavorativa complessiva, con un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- lavoratori precoci, quindi con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età prima del 1996, che svolgano le suddette attività gravose o usuranti e rispettino le medesime condizioni.
Per le sopracitate categorie di lavoratori, escluse dall’incremento dell’età pensionabile, restano invariati i requisiti attualmente previsti, in base ai quali:
- i lavoratori che svolgono attività usuranti ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 67/2011 possono accedere al pensionamento anticipato attraverso il sistema delle “quote”. Sino al 2028 la quota è 97,6 (98,6 per i lavoratori autonomi) con almeno 61 anni e 7 mesi di età (62 anni e 7 mesi per i lavoratori autonomi) e 35 anni di anzianità contributiva e a condizione che tali attività siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Si ricorda altresì che dal 2018 non vengono più applicate nuali per il godimento del trattamento pensionistico (cc.dd. finestre);
- i lavoratori che svolgono attività gravose di cui all’Allegato B della L. 205/2017 possono accedere, alle suddette condizioni, al trattamento pensionistico con un’età pari a 66 anni e 7 mesi e un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, a condizione che abbiano svolto per almeno 7 anni (nei 10 anni precedenti il pensionamento) le professioni di cui al suddetto Allegato B o abbiano svolto le attività usuranti di cui all’art. 1 del d.lgs. 67/2011 al momento dell’accesso al pensionamento, per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o metà della vita lavorativa.
Incremento dei requisiti per i militari
La Legge di Bilancio 2026 dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2028, l’incremento dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Nello specifico, l’incremento è stabilito nella misura di un mese per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030 e si aggiunge alle misure di elevamento generale dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di cui sopra. Pertanto, l’aumento complessivo al 2029 sarà di sei mesi. Si precisa che l’incremento non riguarda i limiti di età per il congedo in presenza dell’anzianità minima di 35 anni, quella valida per la pensione anticipata specifica.
Computo della previdenza complementare per il pensionamento anticipato
La Legge di Bilancio abroga la norma che dava la possibilità di integrare previdenza obbligatoria e complementare ai fini dei requisiti d’importo minimo delle pensioni; più precisamente, si tratta della norma che dal 1° gennaio 2025 riconosceva ai soggetti contributivi puri (con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996) la possibilità di computare anche il valore teorico di una o più prestazioni di forme pensionistiche di previdenza complementare (unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione obbligatoria) al fine del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale stabilito dalla normativa vigente per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale.
Conseguentemente, viene abrogato anche l’innalzamento da 20 a 25 anni di contributi necessari per la pensione anticipata contributiva, previsto dal 1° gennaio 2025, e da 25 a 30 anni dal 2030, per chi si fosse avvalso di tale facoltà di cumulo tra pensione pubblica e privata. Di fatto, tale facoltà non è divenuta mai operativa in quanto il decreto attuativo non è mai stato emanato.
Incentivo al posticipo del pensionamento – Bonus Giorgetti
Prorogato il bonus al posticipo di pensionamento. Sarà fruibile solo da chi matura i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026: questi soggetti potranno chiedere di ricevere in busta paga, esentasse, la propria quota di contributi versata ogni mese all’INPS (in genere il 9,19% della retribuzione) in cambio del rinvio dell’andata in pensione, con conseguente riduzione del contributo accreditato ai fini della maturanda pensione.
Abrogata Opzione Donna e la pensione anticipata flessibile (Quota 103)
Non sono stati rinnovati i canali di accesso alla pensione con Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi) e Opzione Donna (61 anni e 35 anni di contributi per caregiver, invalide almeno al 74%, disoccupate o occupate in aziende con tavoli di crisi aperti presso il Ministero del lavoro), che potranno continuare a essere utilizzate solo da chi ha maturato i requisiti di Quota 103 entro il 31 dicembre 2025 ed entro la fine del 2024 per Opzione Donna.
Proroga APE sociale
La manovra proroga anche l’APE sociale per tutto il 2026 alle stesse condizioni di quest’anno: 63 anni e 5 mesi di età anagrafica nei seguenti casi previsti dalla legge (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti).
Per accedere alla prestazione è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, ad eccezione dei lavoratori dipendenti coinvolti in attività gravose per i quali il requisito sale a 36 anni (32 per edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta). Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.
Previdenza complementare
Aumento del plafond di deducibilità
A partire dal 2026 il plafond fiscale entro il quale è possibile portare in deduzione ai fini IRPEF la somma dei contributi soggettivi e datoriali, destinati alla previdenza complementare, passerà dagli attuali 5.164,57 euro a 5.300 euro.
Fino ad oggi, tale soglia era rimasta invariata, ricalcando semplicemente la conversione in euro dei precedenti 10 milioni di lire, senza che fosse mai intervenuto un vero e proprio adeguamento normativo.
Riduzione dell’aliquota IRPEF
Questa modifica si colloca all’interno di una più ampia revisione della struttura dell’IRPEF. Dal 2026, infatti, l’aliquota applicabile alla fascia di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro scenderà al 33%, rispetto al 35% attualmente in vigore:
- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 33% per redditi da 28.001 a 50.000 euro;
- 43% per redditi superiori a 50.000 euro.
Gli effetti di tale modifica, tuttavia, non altereranno in modo significativo il vantaggio fiscale connesso ai versamenti previdenziali.
Aggiornamento dell’extra deducibilità
Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 2007, la quota annua aggiuntiva che può essere portata in deduzione (per recuperare i versamenti non effettuati nei primi 5 anni) sale a 2.650 euro, con un limite totale annuo di 7.950 euro.
Flessibilità in uscita
La Legge di Bilancio interviene in maniera significativa sulle prestazioni finali ottenibili dalle forme pensionistiche complementari con l’intento, sembrerebbe, di ampliare l’interesse verso la previdenza integrativa.
Maggiore quota in capitale.
In primo luogo, è stata innalzata la quota richiedibile in capitale dal 50% al 60% del montante finale, ampliando il margine di flessibilità per l’aderente. Resta invece invariata la possibilità, già prevista dalla normativa, di ottenere l’intero importo del fondo pensione in forma di capitale.
Nuove modalità di erogazione flessibile
Oltre alle tradizionali opzioni di liquidazione in forma di rendita e/o di capitale, la Legge introduce una serie di nuove soluzioni per la fase di pensionamento, gestite direttamente dal fondo pensione, ampliando in modo significativo le alternative a disposizione dell’aderente al momento dell’uscita dal fondo.
La prima innovazione riguarda l’introduzione della rendita a durata definita, che non accompagna l’aderente per tutta la vita ma viene erogata per un periodo definito, pari alla speranza di vita residua al momento della richiesta.
La durata viene calcolata facendo riferimento alle tavole di mortalità ISTAT utilizzate nel sistema pensionistico pubblico.
In termini pratici, l’importo annuo deriva dal rapporto tra il montante accumulato e il numero di anni di vita attesa residua, con un ricalcolo che avviene a ogni erogazione.
In alternativa, l’iscritto può scegliere di non attivare immediatamente una rendita e di mantenere il capitale investito nel fondo, effettuando prelievi periodici liberamente determinabili, ma entro limiti ben precisi.
Il parametro di riferimento resta la rendita a durata definita: l’ammontare complessivo delle somme prelevabili non può superare, di volta in volta, l’importo delle rate teoricamente maturate e non ancora incassate secondo tale schema.
In questo modo, la possibilità di accedere al capitale su richiesta viene bilanciata da un vincolo che preserva la finalità previdenziale dello strumento.
È prevista anche un’ulteriore opzione, l’erogazione frazionata, che consente la liquidazione graduale del montante in un arco temporale minimo di cinque anni.
Si tratta di una soluzione molto simile alla RITA attualmente in vigore, che permette di rientrare dell’intero valore del fondo in un periodo relativamente contenuto.
In tutte queste nuove forme di erogazione, il capitale accumulato rimane all’interno del fondo pensione e continua a essere gestito secondo la linea di investimento scelta dall’aderente.
A differenza della rendita vitalizia, quindi, non è previsto il trasferimento del montante a una compagnia assicurativa: è il fondo stesso a curare direttamente i pagamenti.
Le prime due modalità seguono il regime agevolato applicabile alle prestazioni in capitale o in rendita al pensionamento, che prevedono un’aliquota iniziale del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.
Mentre per la terza, invece, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ridotta dello 0,25% per ciascun anno di iscrizione eccedente il quindicesimo, fino a un massimo complessivo di cinque punti percentuali.
Ne deriva che l’aliquota effettiva può scendere fino al 15% in presenza di almeno 35 anni di partecipazione, mentre resta pari al 20% nei casi di adesione più breve.
Portabilità del contributo datoriale
Con le nuove disposizioni, viene rimosso l’obbligo di versare il contributo del datore di lavoro solo ai fondi negoziali. Il lavoratore ha ora il diritto di trascinare il contributo datoriale previsto dal contratto collettivo verso qualsiasi forma pensionistica scelta (fondi aperti o PIP).
Adesione automatica (Silenzio-Assenso)
Dal 2026, i lavoratori del settore privato alla prima assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare se non esprimono una scelta diversa entro 60 giorni.
Investimenti in comparti coerenti con l’orizzonte temporale
In caso di adesione automatica, le risorse non vengono più destinate di default a un comparto garantito, ma a un comparto coerente con l’orizzonte temporale.
Sequestrabilità e pignorabilità
Le prestazioni finali, la RITA e le anticipazioni per spese mediche sono ora equiparate alle pensioni pubbliche quanto a limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
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