IL CASO
Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 382 – Febbraio 2026
DETERMINAZIONE DEL DIES A QUO PER COMPUTARE IL DECORSO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE NELL’AMBITO DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DISCIPLINATA DALL’ART. 1917 C.C.
1. Il Caso
Nell’agosto 2022, Tizio si recava in una nota località di villeggiatura per trascorrervi alcuni giorni di vacanza. Essendo un podista amatoriale, Tizio decideva di percorrere alcune strade sterrate della zona allorché, giunto in prossimità di un ponticello posto nell’immediata prossimità di una curva, non si avvedeva della presenza di due anziani pescatori e ne urtava violentemente uno, provocandone – dapprima – la caduta a terra e – poi – una progressiva ma veloce discesa verso l’acqua.
Immediatamente soccorso da Tizio e da alcuni escursionisti ed astanti, l’anziano presentava svariate escoriazioni e appariva dolorante, tanto che lo stesso Tizio decideva di richiedere l’intervento dell’ambulanza che trasferiva il ferito presso il pronto soccorso più vicino. Sul luogo accorreva anche un’unità dei Carabinieri che, tuttavia, si limitava a raccogliere le generalità di Tizio e dell’altro anziano, escusso in qualità di testimone.
Pur aspettandosi qualche iniziativa da parte dell’anziano, Tizio non riceveva aggiornamenti in ordine ai fatti dell’agosto 2022 fino al mese di aprile del 2025: uno studio di infortunistica notificava a Tizio una richiesta di risarcimento formulata nell’interesse dell’anziano lesionato che, per quanto comunicato, aveva riportato lesioni quantificabili in tredici punti percentuali di invalidità permanente e si era dovuto sottoporre ad un lungo percorso riabilitativo, sostenendone i costi.
Tizio si rivolgeva immediatamente al proprio assicuratore con il quale aveva sottoscritto, dall’anno 2018, una polizza che includeva la garanzia cd. “RC vita privata”.
Lo stesso provvedeva all’immediata apertura di una nuova posizione di sinistro alla quale faceva seguito, dopo una breve istruttoria, un diniego da parte dell’ufficio liquidativo che evidenziava l’impossibilità di dare seguito alla richiesta d’indennizzo, stante l’intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 2952, c. 2 c.c. Alla luce del diniego, Tizio decideva di rivolgersi ad un legale al fine di verificare se la condotta tenuta dalla compagnia assicurativa corrisponda a quanto previsto dalla legge.
2. Il diniego
Come anticipato, il diniego notificato da parte dell’ufficio liquidativo fa espresso riferimento al disposto di cui all’art. 2952, c. 2 c.c., da contestualizzarsi nell’ambito del Titolo V (della prescrizione e della decadenza) del Libro VI del codice civile.
La norma richiamata prevede che «gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio, n.d.r.) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (…)».
Ad una prima lettura del secondo comma dell’art. 2952 c.c., si dovrebbe concludere sostenendo che il diritto all’indennizzo si sia effettivamente prescritto: il diritto all’ottenimento dell’indennizzo assicurativo – che è un diritto diverso dal diritto al pagamento delle rate di premio – è un diritto che deriva dal contratto di assicurazione e, se così è, allora il medesimo sarà soggetto alla prescrizione biennale dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda che ben potrebbe corrispondere all’incidente podistico.
Con ciò, laddove si intendesse limitare l’interpretazione della vicenda alla luce della norma richiamata, dovremmo necessariamente propendere per il pieno accoglimento degli argomenti posti alla base del diniego, posto che l’evento occorreva nell’agosto del 2022 mentre la richiesta di indennizzo veniva trasmessa alla compagnia a quasi tre anni di distanza dall’incidente.
3. L’assicurazione della responsabilità civile
A questo punto è necessario richiamare il disposto del successivo comma terzo dell’art. 2952 c.c.: nello specifico caso dell’assicurazione della responsabilità civile, «il termine (di prescrizione, n.d.r.) decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione».
Ritenendo superfluo soffermarsi sulla riconducibilità della garanzia “RC vita privata” al novero della assicurazione della responsabilità civile disciplinata dall’art. 1917 c.c., è certamente necessario analizzare la ratio che informa la materia.
La disamina non potrà che essere avviata dalla previsione normativa (art. 2952, c. 3 c.c.) che specifica come il termine di prescrizione decorre «dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato».
Questa costruzione normativa impone una scissione della cronologia del fatto dannoso in due momenti:
a. insorgenza della responsabilità dell’assicurato verso il terzo danneggiato e insorgenza del diritto all’indennizzo dell’assicurato verso l’assicuratore: questa responsabilità insorge contestualmente alla commissione del fatto illecito produttivo di un danno nei confronti del terzo.
Contestualmente al momento generativo dell’obbligo di risarcire il danno ingiusto cagionato al terzo, insorge – specularmente – il diritto dell’assicurato ad essere tenuto indenne da parte del proprio assicuratore.
b. decorrenza del termine di prescrizione del diritto al pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore: la prescrizione del diritto dell’assicurato ad essere tenuto indenne da parte dell’assicuratore non decorre dallo stesso momento in cui si genera l’obbligo di risarcire il danno ingiusto cagionato al terzo bensì dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto per la prima volta il risarcimento all’assicurato o ha promosso un’azione contro il medesimo.
Il motivo di una siffatta architettura è agevolmente intuibile: il diritto al risarcimento del danno è soggetto ad un termine di prescrizione diverso e più esteso rispetto a quello previsto per l’ottenimento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
È infatti noto come l’art. 2947 c.c. indica un termine di prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e un termine di prescrizione biennale nel caso in cui il diritto al risarcimento consegua ad un danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie.
Non solo: se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il rea to è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
È così che il tempo trascorso tra fatto dannoso e richiesta di risarcimento potrà estendersi – ad esempio – per un quinquennio. Non avendo ricevuto l’assicurato alcuna richiesta da parte del danneggiato, il primo potrebbe non curarsi di richiedere la liquidazione dell’indennizzo alla propria compagnia di assicurazione che, in assenza di una clausola di mitigazione come quella dell’art. 2952, c. 3 c.c., ben potrebbe eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto, come accaduto nel caso che ci occupa.
Anche la giurisprudenza si è espressa in coerenza a quanto indicato, precisando che in tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all’indennizzo decorre dal momento in cui l’assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato perché solo da questo momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore (Cass. civ., sez. III, sent. 11581/2020).
V’è di più: il medesimo arresto, da contestualizzarsi nell’ambito di un procedimento in cui i giudici di legittimità furono chiamati a stabilire se il dies a quo della prescrizione potesse corrispondere al giorno in cui venne incardinato un procedimento per ATP, si sofferma nel considerare utili per il computo del dies a quo solamente la richiesta di risarcimento e l’azione, intesa esclusivamente come azione di risarcimento.
La Corte avrà altresì cura di precisare che «risultano sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine adatto a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l’esercizio dei diritti spettanti all’assicurato» (ibid.).
4. Conclusioni
Sul piano empirico, si dovrà concludere sostenendo che il diniego notificato dalla compagnia di assicurazione non trova fondamento nella disciplina che informa la materia. Sul piano dell’esegesi giuridica, si potrà concludere – senza pretesa di esaustività che non compete a questa sede – sostenendo che la richiesta di risarcimento notificata dal terzo all’assicurato rappresenta una condizione sospensiva – o un dies a quo legale – del termine di prescrizione.
Infatti, come osservato da autorevole dottrina (Pafumi, Spagnolo), nell’assicurazione della responsabilità civile, la richiesta di risarcimento altro non sarebbe se non una condicio iuris alla quale è sospensivamente condizionato il decorso del termine di prescrizione del diritto all’indennizzo, anche se il medesimo diritto è sorto nel momento stesso in cui l’assicurato ha commesso il fatto illecito produttivo del danno.
È infatti opportuno ricordare che l’assicurazione della responsabilità civile è, a tutti gli effetti, un’assicurazione contro i danni, laddove il danno è rappresentato dalla potenziale lesione del patrimonio dell’assicurato.
Ciò considerato, appare immediatamente evidente che il danno cagionato al terzo è già condizione astrattamente sufficiente a far insorgere il rischio per il patrimonio del danneggiante (assicurato).
È per questa ragione che ampia parte della dottrina retropone l’origine del danno al momento del verificarsi del danno al terzo (Ascarelli).
Se ciò è vero, si dovrà concludere che tra l’evento dannoso e la richiesta di risarcimento o azione di risarcimento, il termine di prescrizione rimarrà condizionatamente sospeso e non potrà essere computato a sfavore dell’assicurato.
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