GIURISPRUDENZA RCA
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 382 – Febbraio 2026
IL CESSIONARIO DI UN CREDITO DA SINISTRO STRADALE PUÒ AGIRE GIUDIZIALMENTE AI SENSI DELL’ART. 149 CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Se qualche dubbio circolava ancora sulla possibilità di esperire la procedura di indennizzo diretto nel caso in cui il danneggiato, a seguito di un sinistro, ceda a terzi il credito risarcitorio che vanta nei confronti della compagnia, ora la Corte di Cassazione ha positivamente, e speriamo anche definitivamente, eliminato ogni incertezza con la sentenza del 4 novembre 2025, n. 29113.
E quindi sì, si è accesa la lampadina a favore del cessionario che potrà così citare in giudizio la compagnia dell’assicurato danneggiato ai sensi dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni, non ostandovi alcuna preclusione o eccezione.
Il problema della cedibilità del credito (art. 1260 Codice civile) che sorge da un sinistro stradale, sia esso di natura patrimoniale che non patrimoniale, è da tempo unanimemente riconosciuto e risolto da dottrina e giurisprudenza.
Tale tipologia di credito non ha natura strettamente personale e non incontra divieti nella normativa di settore, in particolare nel Codice delle assicurazioni, e quindi ben può essere trasferito dal suo originario titolare (cedente) ad altro soggetto (cessionario) che ne assume interamente le vesti, “trasformandosi” integralmente nel danneggiato originario creditore, senza alcuna eccezione, beneficiando ed esercitando tutte le facoltà spettanti a quest’ultimo.
Anzi, è d’uopo ricordare che nella modifica operata dalla L. 124 del 2017 al Codice delle assicurazioni, è stato introdotto l’art. 149-bis che disciplina specificatamente l’istituto della cessione del credito in ambito infortunistico, subordinando il pagamento della somma dovuta al cessionario (carrozzeria regolarmente iscritta), previa presentazione della fattura relativa alle riparazioni eseguite.
Un tanto per dire che il fenomeno è assai noto e di largo utilizzo, considerato che l’istituto della cessione del credito consente al danneggiato di non dover anticipare somme al carrozziere in attesa della liquidazione da parte dell’impresa assicuratrice e al carrozziere di non sopportare insoluti da parte dei clienti o considerevoli ritardi nel pagamento delle proprie prestazioni.
Ovviamente, detta cessione – che è un contratto soggetto ad essere notificato al debitore ceduto (ovvero l’impresa assicuratrice) – non deve confondersi con la delega al pagamento, ovvero quel foglio che il carrozziere fa spesso firmare al cliente e che comporta semplicemente l’obbligo della compagnia di effettuare il pagamento del danno al delegatario (carrozziere), ma che non determina alcun trasferimento del diritto di credito a quest’ultimo, che permane in capo al delegante (il cliente danneggiato).
Poste queste debite premesse, ci si potrebbe chiedere perché mai allora, nel caso di applicazione della procedura di indennizzo diretto, il cessionario del credito – ove non ottenga stragiudizialmente il pagamento da parte dell’impresa assicuratrice – non possa agire in giudizio contro la compagnia dell’assicurato danneggiato. I dubbi si concretizza(va)no soprattutto sulla specificità e particolarità dell’istituto dell’art. 149 cod. ass.
Quest’ultimo infatti è stato ideato per favorire e agevolare il danneggiato ritenuto soggetto debole nei rapporti con le imprese assicuratrici, specie con quella del danneggiante, e il meccanismo dell’indennizzo diretto gli garantisce maggior successo per la soddisfazione del suo diritto di credito, potendosi rivolgere direttamente alla propria assicurazione.
Detta sua qualificazione, peculiare e squisitamente esclusiva, non può essere oggetto di “trasferimento” in capo a nessun altro soggetto; ed ecco la ragione che esclude(va) la legittimazione attiva in capo al cessionario. Vediamo ora come il Supremo Collegio ha risolto il busillis.
La vicenda
La società Alfa concede in locazione d’uso una vettura, regolarmente assicurata con la compagnia Beta, a Caio che subisce un danno per colpa di X.
Caio cede ad Alfa il costo nel noleggio per la necessitata auto sostitutiva, che evidentemente la compagnia Beta non paga, e quindi cita quest’ultima in giudizio innanzi al Giudice di Pace.
La domanda non viene accolta né in primo e neppure in secondo grado e quindi Alfa propone ricorso per cassazione della sentenza d’appello. La Corte rileva un vizio che attiene alla corretta instaurazione del contraddittorio, non avendo Alfa citato in giudizio il danneggiante X, vizio che non viene risolto da Alfa e, per tale motivo, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Nonostante la declaratoria di inammissibilità, la Corte evidenzia come il caso sia di particolare importanza e meriti di essere oggetto di sua delibazione, in considerazione della circostanza che la questione sottesa al ricorso è stata oggetto di pronunce contrastanti e di incertezze che necessitano l’enunciazione del principio di diritto a cui attenersi pro-futuro.
La soluzione
La Corte molto chiaramente individua quale sia il tema del suo intervento, ovvero “l’esperibilità dell’azione prevista dall’art. 149 Codice delle assicurazioni ad opera del cessionario del credito per risarcimento danni patrimoniali da sinistro stradale”.
Nel ripercorre l’istituto di diritto privato ex art. 1260 c.c. ne ricorda la definizione – negozio giuridico che determina il trasferimento di un credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto) da un soggetto (cedente) ad un altro che subentra nella sua posizione (cessionario) – e la caratteristica prevista dall’art. 1263 c.c. in forza della quale il trasferimento del credito avviene integralmente, ovvero con tutti i suoi privilegi, garanzie reali e personali.
Detto trasferimento comporta inevitabilmente anche il conferimento/trasferimento al cessionario di tutte le azioni, poteri e facoltà che spettano al cedente nei confronti del debitore ceduto (nel nostro caso la compagnia), perché non potrebbe trasferirsi un diritto senza i poteri necessari per farlo valere e ottenere la sua soddisfazione.
Con la cessione, il diritto di credito e la conseguente obbligazione posta a capo del debitore ceduto non mutano e non potrebbe essere diversamente perché la successione che opera tra cedente e cessionario è solo sotto il profilo soggettivo, non oggettivo. Consolidato questo concetto, la Corte lo declina nel caso di specie. Se è vero come è vero che:
- il credito che sorge dal risarcimento danno provocato da sinistro stradale è cedibile;
- al cessionario sono “cedute” anche tutte le azioni necessarie ad ottenere la realizzazione del credito che gli è stato ceduto;
allora quali sono le ragioni che impediscono l’esperibilità dell’azione diretta ai sensi dell’art. 149 cod. ass., anche in considerazione della circostanza che la giurisprudenza da tempo ha ritenuto del tutto legittima l’esperibilità dell’azione diretta del cessionario contro la compagnia del responsabile ai sensi dell’art. 144 cod. ass.?
Per la Corte nessuna. L’azione diretta di cui all’art. 149 cod. ass. non diverge dall’azione diretta di cui all’art. 144 cod. ass. e vi è “sostanziale identità di posizione, circa il credito ceduto, tra l’assicuratore del danneggiato e l’assicuratore del responsabile, agendo il primo quale mandatorio ex lege del secondo con gli obblighi e gli oneri gravanti su quest’ultimo per quanto attiene alla misura della responsabilità”.
Nell’indennizzo diretto l’assicurato danneggiato viene risarcito dalla propria compagnia che fa le veci della compagnia del responsabile danneggiante, in quanto non mutano la natura dell’obbligo, la tipologia di obbligazione e la fonte della responsabilità; dunque, le due azioni sono perfettamente identiche e svolgono la medesima funzione.
Non è sostenibile per la Corte la tesi che nega l’applicabilità dell’art. 149 al cessionario in ragione della peculiare e “non cedibile” veste del danneggiato quale soggetto debole.
L’azione diretta non ha carattere personale e non si rinviene del Codice delle assicurazioni private una norma che limiti l’azione diretta a uno specifico danneggiato o norma che sia incompatibile con gli effetti della cessione di credito; pertanto, la Corte conclude che è “del tutto privo di fondamento inferirne la negazione della legittimazione (attiva ndr) in capo al cessionario del credito risarcitorio”.
Alea iacta est.
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