IVASS informa che si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 9/2024 concernente l’emanazione del nuovo Provvedimento IVASS recante proposte di modifica finalizzate alla prevenzione delle discriminazioni e alla tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche e che abbiano maturato il diritto all’oblio, come disciplinato dalla Legge n. 193 del 7 dicembre 2023.
Agli esiti della pubblica consultazione è seguita pertanto la pubblicazione del Provvedimento 169 del 15 gennaio 2026, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 2, comma 7 della L. n. 193/2023, che demanda all’IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il potere di stabilire le modalità di attuazione del diritto all’oblio oncologico, “eventualmente predisponendo formulari e modelli”.
Tenuto conto che l’informativa precontrattuale e in corso di contratto è disciplinata dall’IVASS con propri regolamenti attuativi degli articoli 120 e 185 del CAP (Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2 agosto 2018), si è ritenuto necessario intervenire sugli stessi, per adeguare gli obblighi informativi posti a capo dei distributori e delle imprese di assicurazione. Il Provvedimento opera altresì un raccordo con le disposizioni della legge e dei decreti ministeriali.
Struttura del Provvedimento
Il Provvedimento si compone di 4 articoli.
L’articolo 1 del Provvedimento contiene le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e in particolare
- aggiunge due nuove definizioni (“conclusione del trattamento attivo della patologia” e “diritto all’oblio oncologico”);
- richiama le modalità di esercizio del diritto all’oblio con riguardo a diversi profili (nuovi artt. 56-bis e 56-ter del Reg. n. 40/2018);
- modifica l’art 68-bis del Reg. n. 40/2018, integrandovi i riferimenti agli articoli 56-bis e 56-ter, ai fini dell’applicazione delle nuove previsioni regolamentari in materia di oblio oncologico alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi da parte di agenti, broker e loro collaboratori (con esclusione degli intermediari finanziari, iscritti nella sezione D del Registro degli intermediari, che ricadano nel perimetro di competenza della Consob);
- dispone che il MUP per i prodotti assicurativi, di cui all’Allegato 3 del Reg. n. 40/2018, sia modificato conformemente a quanto indicato nell’Allegato 1, con l’inserimento di una nuova Sezione relativa all’esercizio del diritto all’oblio oncologico;
- prevede che il MUP per i prodotti d’investimento assicurativi, di cui all’Allegato 4 del Reg. n. 40/2018, sia integrato con l’informativa sul diritto all’oblio oncologico.
L’articolo 2 del Provvedimento contiene le modifiche al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 e in particolare:
- integra le nuove definizioni;
- introduce l’articolo 9-bis (Disposizioni in materia di diritto all’oblio oncologico), che richiama le imprese all’osservanza di quanto previsto dalla Legge sull’oblio, e dispone l’inserimento nei DIP aggiuntivi – con eccezione di quelli relativi alla responsabilità civile auto, per cui non appare significativa l’anamnesi delle patologie oncologiche – dell’informativa sull’oblio oncologico;
- reca l’articolo 9-ter, che riprende la formulazione dell’articolo 56-ter;
- interviene sul dettato dell’art. 11 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto), a fini di raccordo tra la disciplina dell’oblio oncologico e quella civilistica in materia di dichiarazioni reticenti (lettera a), nonché per fornire indicazioni con riguardo alla richiesta di visite mediche di controllo e accertamenti sanitari (lettera b, n. 3, di nuovo inserimento);
- modifica l’art. 15 (DIP aggiuntivo Vita) e prevede che, in deroga ai limiti dimensionali già in vigore per la redazione dei DIP aggiuntivi, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore per consentire l’inserimento dell’informativa relativa al diritto all’oblio oncologico e all’Arbitro Assicurativo; viene pertanto disposta la sostituzione del comma 12-ter, già introdotto dal Provvedimento IVASS n. 163 del 25 novembre 2025. Modifiche analoghe sono previste per la redazione dei DIP aggiuntivi Multirischi, IBIP e Danni;
- modifica l’art. 28 del Reg. 41/2018.
L’articolo 3 del Provvedimento contiene la disciplina transitoria e prevede che le imprese di assicurazione e i distributori si adeguino alle nuove disposizioni entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento stesso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
L’articolo 4 del Provvedimento reca disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in
vigore del Provvedimento stesso.