Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
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Le società italiane del risparmio gestito archiviano il 2025 con risultati robusti in termini di raccolta. A cominciare da Banca Mediolanum, che ha chiuso l’anno superando i record storici: gli afflussi netti totali sono cresciuti dell’11%, arrivando a quota 11,6 miliardi, mentre quelli di gestito hanno superato i 9 miliardi (+18%). Segno più anche per Anima, che chiude il 2025 con 3,9 miliardi di raccolta (escluse le deleghe assicurative di Ramo I).
L’intelligenza artificiale sta rimodellando il settore bancario in Europa. Il cambiamento è agli inizi ma il comparto sta accelerando per cogliere le opportunità dell’AI, mantenendo l’attenzione ai rischi. Secondo i dati Bce, l’88% delle banche europee vigilate (che sono in totale 110) usa l’AI, con una forte crescita nell’identificazione delle frodi (presente nel 62% degli istituti nel 2024, rispetto al 36% dell’anno prima) e nella valutazione del merito creditizio (nel 30% delle banche, dal 14%). E anche l’Italia sta facendo rilevanti passi avanti, come emerso dalle risposte di Unicredit e Intesa Sanpaolo alle domande di Milano Finanza sul loro utilizzo dell’AI. Le banche che utilizzano l’intelligenza artificiale hanno «chiari vantaggi derivanti dal miglioramento delle prestazioni», secondo la Bce.
La legge di bilancio modifica in maniera sostanziale il regime della portabilità dei fondi pensione. In particolare, con decorrenza dal 1° luglio di quest’anno sarà possibile trasferire liberamente il contributo del datore di lavoro (oltre a quello del dipendente) verso qualsiasi fondo pensione, inclusi quelli individuali, a cui l’iscritto aderisce, anche se prima era vincolato al fondo negoziale del proprio contratto collettivo. Sempre da luglio i neo-assunti saranno iscritti automaticamente ai fondi pensione (come per tutti i lavoratori, l’adesione avverrà con il versamento del Tfr al quale è possibile aggiungere un proprio contributo).
Con l’ultima manovra di bilancio cambiano anche le regole in merito al conferimento presso lo specifico Fondo di Tesoreria dell’Inps del trattamento di fine rapporto (tfr) non destinato ai fondi pensione. Si prevede nello specifico l’obbligo a versare al fondo Inps il tfr maturando dei lavoratori che decidano di non farlo confluire nella previdenza complementare anche per i datori di lavoro che raggiungono i 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio attività. Dal 2032 si prevede poi la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale si applica l’obbligo.
Il governo con la manovra di bilancio ha abrogato la previsione introdotta dalla precedente finanziaria e mai divenuta operativa che riconosceva ai soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 la possibilità di computare anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare al fine del raggiungimento dell’importo soglia mensile per accedere al pensionamento contributivo.
Più flessibilità a beneficio degli aderenti. Questa la decisione dell’esecutivo in merito alle prestazioni della previdenza complementare: nella pratica, si eleva in primo luogo al 60% la percentuale del montante che può essere percepita sotto forma di capitale. Si prevede poi che in alternativa alla rendita vitalizia le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate nella forma della rendita a durata definita in analogia con quanto avviene per la Rita (acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione al numero di anni residui. Ulteriore possibile prestazione introdotta è quella sotto forma di prelievi liberamente determinabili, oltre all’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.

Assicurazione obbligatoria per amministratori e funzionari che gestiscano risorse pubbliche suscettibili di giudizio di responsabilità erariale. La riforma della Corte dei conti e della responsabilità erariale (legge 1/2026, si veda ItaliaOggi di ieri) introduce la disposizione ai sensi della quale “Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario”.
Doppio binario di sanzioni contro il deep fake: amministrative per la violazione della privacy; penali per la violazione dell’articolo 612-quater codice penale. È questo il quadro, che deriva dal provvedimento n. 789 del 18/12/2025 del Garante della privacy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8/1/2026. La delibera del Garante è un “avvertimento” (articolo 58.2, lett. a), del regolamento Ue n. 2016/679, Gdpr), cioè una segnalazione formale, con la quale si avvisa che determinate condotte verosimilmente violano il Gdpr. Nel mirino del Garante ci sono tutti gli utilizzatori dei servizi di generazione di contenuti multimediali digitali, audio e video, basati sull’intelligenza artificiale (IA), idonei a manipolare la realtà (deepfake), partendo da voci o immagini reali di terze persone.
Dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026 è strutturale, infatti, la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per studenti e personale (docenti, esperti, amministrativi, etc.) del sistema nazionale d’istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. La tutela riguarda tutte le attività d’insegnamento e di apprendimento (mentre fino all’a.s. 2022/2023 era limitata alle sole attività pratiche). Per gli studenti, inoltre, la tutela è stata estesa a tutti gli infortuni in itinere (come già previsto per i docenti) dal dl n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025. La novità ha effetto retroattivo e si applica anche agli a.s. 2023/2024 e 2024/2025, nei limiti della prescrizione triennale. A spiegarlo è l’Inail nella circolare n. 1/2026, mandata con il preventivo parere del ministero del lavoro.

Il mercato immobiliare italiano ha registrato nel 2025 investimenti per circa 12,4 miliardi di euro, il livello più alto degli ultimi sei anni e prossimo al massimo storico. È quanto emerge dall’analisi del Team Research di Dils.
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La delicata vicenda della comunicazione del beneficiario effettivo torna di attualità a seguito dalle conclusioni dell’avvocato generale Ue e della modifica introdotta dal decreto legislativo 31 dicembre 2025 n. 210 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio. Da tenere presente che nelle more delle decisioni della Corte Ue accesso, consultazione e altri adempimenti relativi alla comunicazione del beneficiario effettivo sono sospesi. In sintesi, l’accesso ai dati viene ora consentito ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, solo se la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere una situazione giuridicamente tutelata, e solo se esistono evidenze concrete e documentate di una non corrispondenza tra titolarità legale e titolarità effettiva. L’interesse, inoltre, deve essere diretto, concreto e attuale e per gli enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria.
