NORMATIVA
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 381 – Gennaio 2026
Dal 15 gennaio diventa operativo il nuovo istituto. E porta con sé ulteriori oneri informativi e documentali a carico degli intermediari
1. Riassunto delle puntate precedenti
Una Direttiva comunitaria del 2016, un decreto attuativo del 2018, una legge di riforma del 2020, un decreto ministeriale del 2024: in tutto, quattro fonti normative e dieci anni di tempo sono stati necessari perché vedesse la luce l’“arbitro assicurativo”, ovvero un organo cui assicurati, assicuratore ed intermediari possono rivolgersi per comporre bonariamente una controversia che coinvolga almeno due delle suddette categorie.
Di questa lunga storia e della disciplina dell’“Arbitro Assicurativo” ASSINEWS ha già dato conto nel numero 374 del 2025 (p. 15).
Come vedemmo allora, l’Arbitro Assicurativo in realtà non è un “arbitro” nel senso giuridico del termine: ovvero un privato cui eccezionalmente la legge accorda, per volontà dei litiganti, il potere di decidere una controversia con effetto vincolante e pari al giudicato (artt. 806 e ss. c.p.c.).
L’Arbitro Assicurativo è un bonario componitore della controversia, cui le parti hanno la mera facoltà e non l’obbligo di rivolgersi, concepito ad instar dell’Arbitro Bancario, e la cui decisione non è un titolo esecutivo e non è suscettibile di essere messa in esecuzione coattivamente.
2. L’ultimo tassello
Mancava tuttavia ancora un tassello perché il nuovo organo divenisse concretamente operativo: i provvedimenti delegati all’IVASS dal decreto ministeriale 215/24, a sua volta attuativo della delega di cui all’art. 187-bis cod. ass..
Anche questi provvedimenti sono ora stati emanati. Essi sono:
- il Provvedimento IVASS 23.5.2025 n. 106122, il quale ha stabilito le procedure per la nomina dei componenti dell’Arbitro Assicurativo, ha dettato le regole per l’attività della segreteria tecnica dell’arbitro e fissato le regole basilari della procedura del “contenzioso” da svolgersi dinanzi all’Arbitro;
- il Provvedimento 7.10.2025 n. 160, il quale ha nominato i membri effettivi e supplenti dell’Arbitro;
- il Provvedimento 25.11.2025 n. 163, il quale ha imposto nuovi oneri informativi a carico degli intermediari, destinati a rendere consapevoli gli assicurati della possibilità di adire l’Arbitro.
Per effetto di questi provvedimenti, il quadro normativo è ora completo, e l’Arbitro Assicurativo inizierà la propria attività dal 16 gennaio 2026.
Nei §§ che seguono proverò a riassumere gli aspetti più salienti dei tre provvedimenti regolamentari sopra elencati.
3. Componenti e data di inizio dell’attività
L’Arbitro Assicurativo è un organo composto da più collegi giudicanti di cinque membri ciascuno. Vedemmo a suo tempo quale complesso sistema il legislatore ha concepito per garantire che nel collegio siano presenti soggetti “espressione” degli interessi coinvolti nella lite (assicurati, assicuratori, intermediari).
Ciò ha reso necessario il concorso di una serqua di enti e soggetti alla nomina degli arbitri: IVASS, ANIA, Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confcommercio1.
Alla fine il quadro si è composto col Provv.to IVASS 160/2025, il quale ha nominato complessivamente diciannove membri dell’Arbitro, di cui un presidente, cinque componenti effettivi e tredici componenti supplenti2.
Il medesimo provvedimento appena ricordato ha anche fissato la data a partire dalla quale potranno essere presentati i primi ricorsi all’Arbitro: il 15 gennaio 2026 (ricorrenza di San Mauro, Abate benedettino: l’Arbitro nasce dunque sotto il segno dell’ora et labora).
Si badi che il 15 gennaio è la data a partire dalla quale potranno essere presentati ricorsi all’Arbitro Assicurativo, non la data a parti[1]re dalla quale debbono essersi avverati i fatti all’origine della controversia.
Quindi l’Arbitro sarà validamente ingaggiato, se il 15 gennaio gli fosse sottoposto un ricorso avente ad oggetto – poniamo – l’inadempimento d’un contratto stipulato un anno prima.
4. La procedura
Il Provvedimento IVASS 23.5.2025 n. 106122 ha integrato le regole di procedura dettate dal d.m. 215/24. Merita di essere segnalato che in base a tale provvedimento:
- al Presidente dell’Arbitro (non si dimentichi che la legge chiama “Arbitro”, al sin[1]golare, quel che è un organo collegiale) sono affidati rilevanti poteri di controllo sull’operato degli altri membri; ha facoltà di richiamarli per iscritto nel caso di negligenza; ha il dovere di segnalare all’IVASS le mancanze suscettibili di essere sanzionate con la decadenza (art. 4 Provv. 106122/25);
- ai procedimenti dinanzi all’arbitro si applica una sospensione dei termini analoga a quella prevista per l’attività giudiziaria (dal 1° agosto al 31 agosto); in aggiunta, il Provvedimento ha ritenuto di prevedere una seconda sospensione dei termini (sconosciuta agli uffici giudiziari) dal 24 dicembre al 6 gennaio (art. 4, comma 10, Provv. 106122/25).
L’art. 6 del Provvedimento in esame individua i destinatari del ricorso, con una (a mio sommesso avviso farraginosamente inutile) tassonomia articolata in molte distinzioni e sottodistinzioni.
Tali distinzioni sono così riassumibili:
- il ricorso va rivolto contro l’impresa assicuratrice per il fatto suo o dei suoi dipendenti ed incaricati, “per gli aspetti che la riguardano”;
- il ricorso va rivolto contro l’intermediario italiano per il fatto suo o dei suoi dipendenti ed incaricati, “per gli aspetti che li riguardano”;
- il ricorso va rivolto contro l’intermediario comunitario operante in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi, per il fatto suo o dei suoi dipendenti ed incaricati, “per gli aspetti di propria pertinenza”.
È davvero arduo comprendere per quale ragione l’Autorità di Vigilanza, in luogo di scrivere norme che siano poche, chiare e semplici, non sappia resistere all’insostenibile fascino dell’inutile burocrazia.
Ragioniamo: la norma primaria è l’art. 3 d.m. 215/24, il quale stabilisce che l’Arbitro può decidere “le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, aventi (…) come oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento (…) inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa”.
Ora, in una definizione siffatta c’è tutto: vi rientra qualsiasi lite tra assicurato ed assicuratore per il pagamento dell’indennizzo o l’interpretazione del contratto; vi rientra altresì qualsiasi lite tra assicurato e intermediario basata sulla violazione dei doveri di informazione precontrattuale.
A fronte d’una norma di così sconfinata latitudine, che utilità può mai avere la lambiccata casistica dell’art. 6 Provv. 106122/25?
Se, infatti, il ricorrente proponesse il ricorso nei confronti dell’assicuratore, dolendosi ad es. dell’inadempimento d’un dovere precontrattuale gravante sull’intermediario e del quale l’assicuratore non debba rispondere (poniamo, un broker, ammesso che ne esista davvero uno del tutto indipendente da qualsiasi assicuratore), il ricorso sarebbe manifestamente inammissibile perché rivolto contro un soggetto che non è, e non potrebbe essere, il debitore.
Insomma: il principio generale del diritto processuale per cui la domanda va rivolta nei confronti della “giusta parte” (principio della legitimatio ad causam) è un principio di ragione, che di necessità s’applica a qualsiasi lite, ivi compresa quella dinanzi all’Arbitro.
Dire pertanto, come fa l’art. 6, che il ricorso va proposto nei confronti dell’assicuratore solo se concerne “gli aspetti che lo riguardano” equivale a scrivere una norma per stabilire solennemente: “se vuoi essere pagato, devi essere creditore”.
4.1. L’art. 6, comma 4, del Provv. 106122/25 consente i processi “litisconsortili”: ovvero proporre il ricorso nei confronti tanto dell’assicuratore, quanto dell’intermediario, “se sussistano distinti e specifici motivi di doglianza” nei confronti dell’uno e dell’altro.
Non mi soffermerò a sottolineare l’inutilità anche di questa previsione (e ci mancherebbe che un motivo di ricorso possa essere “indistinto e aspecifico”).
Richiamo tuttavia l’attenzione del lettore sul fatto che la possibilità di proporre il ricorso nei confronti di più parti non è subordinato ad alcuna regola di connessione.
Quindi le varie domande potrebbero essere non legate da vincoli ad es. di subordinazione o di pregiudizialità, ma anche solo di alternatività: ad es., col medesimo ricorso si potrà domandare nei confronti dell’assicuratore quale sia l’esatta interpretazione d’una clausola contrattuale e, nel caso di esito sfavorevole all’assicurato, la condanna dell’intermediario per non avere compiutamente spiegato gli effetti o il rischio di quella clausola ambigua3.
5. I nuovi obblighi informativi precontrattuali
Beati i tempi in cui si dava per scontato che “la legge non ammette ignoranza”.
Oggi, almeno nella nostra materia, sembra prevalere un principio opposto: anche se l’esistenza dell’Arbitro Assicurativo è prevista da una pletora di norme (direttive comunitarie, leggi nazionali, decreti ministeriali, regolamenti amministrativi), è strombazzata ai quattro venti dal web, è oggetto di studi, pubblicazioni e convegni, tutto questo ancora non basta: l’assicurato ha diritto che gli si dica per iscritto che esiste l’Arbitro Assicurativo.
E chi glielo deve dire? L’intermediario, ovviamente.
A tanto ha provveduto il Provv.to IVASS 25.11.2025 n. 163, il quale ha modificato i precedenti Regolamenti 40/2018 (sulla distribuzione) e 41/2018 (sull’informazione precontrattuale). In sintesi, le novità sono le seguenti:
- l’intermediario che “distribuisce prodotti” (rectius, in buon italiano, “propone contratti”) via web, ha l’obbligo di indicare sul proprio sito web la facoltà per il contraente di ricorrere all’Arbitro Assicurativo, e deve aggiungere anche un link al sito web di quest’ultimo (art. 79 Reg. IVASS 40/18, come modificato dal Provv.to 163/25);
- il documento di informativa precontrattuale per qualsiasi tipo di contratto (assicurazione sulla vita, polizze a contenuto finanziario4, assicurazione danni) deve contenere l’indicazione che sarà possibile ricorrere all’Arbitro Assicurativo (artt. 15, 16, 21 e 29 Reg. 41/2018, come novellato dal Provv.to 163/25);
- documenti contrattuali e siti web di assicuratori ed intermediari andranno aggiornati entro il 14 gennaio 2026, e dunque sino al giorno prima dell’inizio dell’operatività dell’Arbitro.
5.1. Ora che ci siamo sciroppati questa bella serqua di perfetto burocratese, scendiamo sul piano concreto dei rapporti giuridici reali e degli effetti delle norme sostanziali.
Chiediamoci allora in primo luogo quali conseguenze potrebbe avere l’omessa informativa sull’esistenza dell’Arbitro.
Risposta: di fatto, nessuna.
La violazione degli obblighi informativi precontrattuali, se non diversamente stabilito dalla legge (ad es., ex art. 132-bis cod. ass.), non è causa di nullità del contratto.
Può obbligare tuttavia il soggetto che ha violato l’obbligo di informazione al risarcimento del danno: ma il danno in questo caso è il quantum mihi abest, ovvero quanto avrei risparmiato se, ricevuta l’informazione che invece non mi fu data, avessi potuto compiere scelte negoziali diverse (Cass. civ., sez. un., 19.12.2007 n. 26724, in Giust. civ., 2008, I, 1175, con nota di Nappi, Le sezioni unite su regole di validità, regole di comportamento e doveri informativi).
Ma ecco il punto: sarebbe mai possibile per chicchessia sostenere che, se fossi stato informato dell’esistenza dell’arbitro, non avrei stipulato il contratto, oppure lo avrei stipulato a condizioni diverse? Certamente no, perché la possibilità di ricorrere all’Arbitro è elemento esterno alla fattispecie contrattuale.
Un raffinato causidico potrebbe immaginare scenari fantasiosi, ad esempio: “se mi avessi informato del ricorso all’Arbitro, avrei sfruttato questa possibilità invece di rivolgermi ad un avvocato, che mi è costato di più; quindi, l’omessa informazione mi ha provocato un danno pari alla maggiore spesa sostenuta per tutelare il mio diritto, una volta insorta la lite con l’assicuratore”.
Ma sarebbe una tesi risibile: infatti se, scartato l’arbitro e rivoltomi all’Autorità Giudiziaria, questa mi desse ragione, otterrei le spese di lite dalla controparte e nessun danno avrei patito; se l’A.G. mi desse torto, vorrebbe dire che non avevo il diritto, e non posso dolermi di non aver potuto proporre un ricorso all’Arbitro a tutela d’un diritto che non avevo.
Dunque pretendere di essere risarciti per non avere ricevuto l’informazione oggi prescritta dal Provv.to 163/25 è ipotesi più teorica che reale. Anzi, solo e soltanto teorica.
5.2. Assicuratori ed intermediari debbono aggiornare siti web e modulistica precontrattuale entro il 14 gennaio.
Tuttavia all’Arbitro Assicurativo, come abbiamo visto, le parti potranno ricorrere anche per comporre una lite pendente da trent’anni. La legge non pone infatti un dies ante quam non per l’insorgenza della lite da sottoporre all’arbitro.
Ma ovviamente per le liti scaturenti da fatti pregressi, nessun obbligo informativo sull’esistenza dell’Arbitro era concepibile, per l’ovvia ragione che l’Arbitro non esisteva.
Da ciò consegue che, per evidenti ragioni di parità di trattamento, l’eventuale violazione dell’obbligo di adeguamento di siti web e modulistica potrà avere rilievo disciplinare rispetto all’autorità di vigilanza, ma nessun effetto potrà avere sul piano civilistico.
Che l’impresa o l’intermediario abbiano o non abbiano fornito la prescritta informazione od aggiornato la propria modulistica, il ricorso all’Arbitro sarà sempre consentito.
1 Non mi stancherò di ripetere che queste assurde previsioni sembrano figlie di una logica “da contrattazione sindacale”, piuttosto che frutto di una ponderata meditazione sul ruolo di un soggetto “arbitro”. Un arbitro viene scelto dalle parti quando è chiamato a decidere una controversia pendente tra le stesse parti che l’hanno nominato. Non è questo il caso dell’Arbitro Assicurativo, il quale sarà chiamato a decidere liti tra soggetti che non lo hanno nominato, e che potrebbero non avere nulla in comune con gli enti cui la legge demanda la nomina dei membri dell’Arbitro Assicurativo. Un organo siffatto somiglia meno ad un arbitro che ad un giudice, e sarebbe stato assai miglior consiglio garantirne piuttosto la terzietà e l’indipedenza, che non la “rappresentatività”.
2 Va detto che tra i membri nominati dal suddetto decreto compaiono alcuni giuristi di indiscutibile capacità.
3 Prescindo per ora dall’annoso problema della validità, alla luce del mutato quadro normativo, dei patti ancora presenti in alcuni contratti di agenzia, per effetto dei quali si inibisce all’agente fornire al cliente spiegazioni sull’interpretazione del contratto.
4 Mi astengo dal chiamare queste polizze “assicurazione”, perché resto fermamente convinto che un’assicurazione a contenuto finanziario non sia un’assicurazione: ma su questo mi permetto di rinviare il benevolo lettore a M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, vol. III, Padova 2013, pp. 964 e ss..
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