GIURISPRUDENZA
Autori: Laura Opilio e Luca Cristini
ASSINEWS 381 – Gennaio 2026
IRRILEVANZA DEL CANALE DISTRIBUTIVO E CENTRALITÀ DELLA QUALIFICAZIONE FINANZIARIA DEL PRODOTTO
Nota a Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 settembre 2025, n. 26079
La questione affrontata dalla Suprema Corte ha riguardato l’ambito dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (“TUF”, il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). La giurisprudenza aveva già espresso orientamenti indirizzati ad una lettura unitaria e sostanzialistica dei prodotti finanziari assicurativi, ma permanevano incertezze applicative e contrasti circa l’importanza del canale distributivo di riferimento – assicurativo rispetto a quello bancario – con evidenti incertezze attorno agli obblighi informativi che caratterizzano questi prodotti.
Pare opportuno, per completezza, segnalare che le novità normative intervenute dopo quelle vigenti nei primi gradi di giudizio a cui la pronuncia in commento si riferisce, hanno in parte semplificato il problema della disciplina applicabile alle polizze unit linked.
Il legislatore, infatti, dapprima con il D.Lgs. n. 303/2006 (attuativo della delega contenuta nell’articolo 46 della L. n. 262/2005), ha stabilito che per l’intermediazione di tali prodotti si doveva fare riferimento alle norme di cui agli articoli 21 e 23 del TUF e alla regolamentazione CONSOB.
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