Lapidaria e tranchant è la pronuncia della Corte di Cassazione: anche chi guida il monopattino elettrico inebriato dagli effluvi dell’alcol oltre i limiti di legge, è responsabile per il reato previsto dall’art. 186 codice della strada, ovvero per guida in stato di ebbrezza

di Bianca Pascotto

La sentenza della Suprema Corte (sezione penale, n. 37391 pubblicata il 7 novembre) non lascia scappatoie e non accoglie la tesi difensiva che si appellava all’impossibilità di considerare il monopattino elettrico, come facente parte della categoria dei veicoli previsti dal codice della strada che giustappunto non lo annovera tra gli stessi.

Non accoglie neppure la tesi che contesta l’equiparazione del monopattino elettrico al velocipede, quest’ultimo sì veicolo ai sensi del codice della strada.

Per il ricorrente l’art. 1 comma 75 quinquies della L. 160/2019 (che disciplina le caratteristiche e l’uso dei monopattini), non può trovare applicazione in ambito penale perché è una legge che riguarda il bilancio dello stato e non può estendere i suoi effetti fino a modificare ed ampliare le maglie delle norme penali che configurano i fatti costituenti reato.

Nulla da fare.

 

Il monopattino ai sensi della L. 160/19 è equiparato alla bicicletta, la biciletta ai sensi dell’art. 47 codice della strada è un veicolo ergo, il monopattino è un veicolo sottoposto a tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale, nessuna esclusa.

La corte richiama anche i precedenti giurisprudenziali che prevedono l’imputazione del reato di guida in stato di ebbrezza anche per i conducenti di biciclette, pertanto nessuna norma osta all’applicazione dell’art. 186 cod. strada anche ai monopattini che sono mezzi che a tutti gli effetti si inseriscono nella circolazione stradale ed incidono nella sicurezza stradale.

La legge 169/19, a detta della corte, non introduce né amplia la fattispecie del reato di guida in stato di ebbrezza, ma più semplicemente estende ai monopattini la disciplina prevista per i velocipedi.

Un dubbio però permane laddove l’equiparazione dei monopattini ai velocipedi non è ad oggi ancora accolta nel codice della strada, nonostante la riforma attuata dalla legge n. 177/2024 con la quale il legislatore si è ben guardato dal dettare un’unica norma chiara e completa che sbrogli il groviglio sui monopattini.

In secondo luogo il principio di legalità di cui all’art. 1 del codice penale abbraccia la concezione formale del reato per cui la condotta punibile deve essere espressamente e tassativamente prevista dalla legge, nel mentre il richiamo, l’equiparazione e l’estensione che viene operata nel caso che ci occupa rifugge velatamente dal citato principio cardine della legge penale.

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