Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali

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Dopo più di 25 anni di trattative, il 17 gennaio 2026 l’Unione europea e il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) hanno siglato un accordo commerciale destinato a dar vita all’area di libero scambio più grande al mondo, che rappresenta circa il 20% del Pil mondiale. A pochi giorni dalla firma, però, il Parlamento europeo ha rinviato l’intesa alla Corte di Giustizia europea, sospendendone l’approvazione definitiva. L’Accordo prevede il progressivo azzeramento dei dazi sul 91% dei prodotti esportati dall’Unione europea, aprendo la strada a nuove opportunità di mercato per le aziende italiane ed europee. Ma soltanto i prodotti che soddisfano le regole di origine preferenziale hanno diritto all’esenzione totale dai dazi: diventa indispensabile, pertanto, approfondire la propria supply chain, tracciando l’origine delle componenti utilizzate e il processo di lavorazione effettuato.
Modelli 231 da aggiornare: è quanto emerge dal dlgs 30 dicembre 2025, n. 211, entrato in vigore il 24 gennaio, e attuativo della direttiva Ue 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione, ovvero quelle misure stabilite per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, quali il congelamento di fondi e risorse economiche, i divieti di ingresso o transito nel territorio di uno Stato membro, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi. Il testo introduce nel codice penale plurime fattispecie che incriminano la violazione delle suddette misure, nonché aggiunge fra i reati presupposto della responsabilità ex dlgs 231/2001 dell’ente gli illeciti dolosi disciplinati dalle nuove norme, prevedendo altresì, per la determinazione della relativa sanzione pecuniaria, criteri che si scostano da quelli vigenti in via generale.
Qualora la difesa proceda a una erronea liquidazione del compenso utilizzando uno scaglione di valore inferiore, il giudice in sede di liquidazione delle spese di lite è obbligato a correggere l’importo riconoscendo, se del caso, anche un compenso maggiore rispetto a quello richiesto dal libero professionista. Sono le conclusioni della sezione prima della Cassazione civile che si ricavano dalla ordinanza n. 33491/2025 depositata in cancelleria il 22 dicembre 2025. Con ricorso introduttivo dell’erede di un socio della società intimata, si richiedeva il riconoscimento di una scrittura privata e il risarcimento in via equitativa di danni subiti per cattiva gestione dei convenuti. Denunciando l’errata instaurazione del contraddittorio, la Corte d’appello di Ancona rimetteva la causa al tribunale liquidando le spese. Contro questa sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione: oltre a un difetto di motivazione della sentenza veniva contestata l’entità delle spese di lite riconosciute dal collegio di merito. La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso
I criteri Esg (Environmental, social, governance) che valutano il profilo di un’azienda dal punto di vista della sostenibilità analizzando, oltre ai risultati finanziari, impatto ambientale e gestione sociale, stanno ridefinendo la strategia delle banche e i criteri per la concessione del credito. In pratica, prima della concessione del credito le istituzioni bancarie non si limiteranno più a esaminare la solidità finanziaria di un’azienda, ma analizzeranno anche la sua performance in ambito ambientale, sociale e di governance. Dall’11 gennaio 2026 (dall’11 gennaio 2027 le banche minori) i principali istituti italiani ed europei sono infatti tenuti a integrare in modo strutturato i rischi climatici e di sostenibilità nelle loro strategie, nei sistemi di gestione del rischio e nei processi decisionali nei confronti delle imprese, come indicato dalle Linee guida sulla gestione dei rischi Esg pubblicate lo scorso 5 novembre 2025 dall’Eba (Autorità bancaria europea), in conformità con la Direttiva Ue Crd IV che regola la vigilanza prudenziale sulle banche nell’Unione. In altri termini dal 2026 le imprese bancarie integreranno i rischi Esg nei processi di valutazione e concessione del credito, tenendo conto della sostenibilità aziendale, oltre ai bilanci (secondo quanto stabilito dalle norme Basilea IV), rafforzando così la resilienza e contribuendo alla stabilità dello stesso sistema finanziario in un contesto in rapida evoluzione. Di conseguenza, le imprese che adotteranno pratiche responsabili in linea con i criteri Esg rafforzeranno il proprio profilo di rischio e avranno più probabilità di accedere al credito a condizioni più favorevoli.

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L’Europa rimette mano alla riforma del mercato dei capitali. Prima di Natale la Commissione europea ha pubblicato proposte che dovrebbero, nelle intenzioni, raggiungere l’obiettivo già fallito nel 2015 e 2020 di creare un mercato finanziario unico, vitale ed efficiente.
Che l’Europa ci riprovi è un buon segno. I problemi sottostanti sono reali. Tutte le analisi, incluse quelle del rapporto Draghi, dimostrano che la crescita asfittica del continente e l’incapacità di generare occupazione ad alto valore e reddito dipendono in parte – solo in parte, come mostra il grafico – dalla difficoltà dei settori più dinamici di reperire risorse finanziarie. Positivo è il fatto che questa riedizione del progetto miri a coinvolgere le banche, che detengono il quasi monopolio della raccolta di risparmio. La chiave di volta deve consistere nel potenziare il mercato ampliando il loro modello di business. Purtroppo l’iniziativa europea ripresenta debolezze antiche che fanno temere un nuovo insuccesso. Nella lista interminabile di emendamenti proposti riesce difficile individuare le linee di fondo e distinguere gli elementi irrinunciabili da quelli negoziabili. Non ci sono chiare “pietre miliari”, con obiettivi concreti 1 “Feasible Steps to Finance Innovation in Europe”: il titolo del rapporto coordinato dallo Iep della Bocconi misurabili e relativi tempi. L’iter legislativo nel Consiglio e nel Parlamento Ue durerà anni; se mai arriverà a compimento il mondo sarà cambiato.
Parla il ceo Fancel: «Questa leadership è il risultato di un percorso virtuoso. Dal 2022, quando ho raccolto la guida di Generali in Italia, abbiamo accelerato il cambiamento del
nostro modo di fare assicurazione, con il successo dell’integrazione di Cattolica, la trasformazione di business e tecnologica di Alleanza e il rilancio di Genertel. Abbiamo effettuato investimenti importanti che hanno riguardato l’offerta, la tecnologia, le competenze dei lavoratori ma anche nuovi modelli di business; il tutto considerando gli agenti centrali nella nostra strategia. Questo ci ha permesso di avere, nel 2025, una ulteriore crescita della raccolta netta Vita, da 1,5 miliardi dell’anno precedente. Inoltre, nel Danni abbiamo ottenuto un aumento di raccolta premi superiore al 5% oltrepassando 8 miliardi»
Arca, Eurizon, Generali e altri: già otto soggetti in campo per affiancare la Cdp nel nuovo Fondo nazionale strategico che investe nelle PMI
Il mercato italiano dei droni e della mobilità aerea avanzata si prepara alla definitiva svolta industriale, trainato dallo sviluppo dei taxi volanti, dagli investimenti della difesa e dall’evoluzione della logistica merci. Se finora il settore ha vissuto una lunga fase di sperimentazione pressoché pionieristica, il futuro prossimo disegna una traiettoria di crescita solida che nel 2028 dovrebbe spingere il valore del comparto oltre il miliardo di euro,
ridisegnando le infrastrutture fisiche, le piattaforme digitali e i modelli di business

Tra il giorno 15 e il 16 si terranno le assemblee del Monte dei Paschi di Siena e del Banco Bpm, che rappresenteranno il momento conclusivo delle grandi battaglie combattute in Borsa un anno fa, a suon di concambi e di rilanci. Le assemblee di primavera sono destinate a delineare la strada futura di due delle prime quattro banche italiane, protagoniste del ridisegno della geografia finanziaria nazionale. Ma per arrivarci il percorso è ancora molto lungo e tortuoso, nonostante il tempo sia oggettivamente ridotto.  Nel caso del Banco Bpm, la maggior parte dell’attenzione, nella fase preparativa, è catturata dai francesi del Crédit Agricole. Il gruppo parigino che già oggi è il terzo gruppo bancario operativo nella Penisola, sta giocando la partita più importante da quando, erano gli anni Ottanta, scese a Milano per dare un futuro a quella che sarebbe diventata Banca Intesa
Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena, riunitosi giovedì scorso, si è concluso con un sostanziale nulla di fatto sulla strada dell’approvazione della proposta di regolamento sociale messa a punto dal Comitato nomine. L’approvazione del regolamento sarà un passaggio fondamentale in vista dell’assemblea straordinaria prevista mercoledì della prossima settimana, 4 febbraio, assise che dovrà approvare le modifiche allo statuto sociale che dovrebbero consentire, oltre alla rielezione dell’attuale presidente, Nicola Maione, anche e soprattutto la presentazione della cosiddetta lista del cda. Il prossimo appuntamento è per dopodomani, mercoledì 28, quando il cda del Monte dovrebbe trovare una comune espressione. Il Monte dei Paschi sta attraversando una stagione turbolenta. Dopo il positivo e inatteso esito dell’opas su Mediobanca, conclusasi con una adesione dell’86 per cento, la banca deve ora guardare al futuro considerando il nuovo perimetro di gruppo e, soprattutto, attuando quanto è stato annunciato al mercato in sede di presentazione dell’operazione. È un percorso lungo e che richiede prudenza
Con l’entrata in vigore delle riforme previdenziali per il 2026, possiamo fare un primo bilancio sulle principali novità rispetto al momento della pensione, al valore dell’assegno e ai benefici che ognuno di noi può ricevere dalla previdenza integrativa. Lo spirito delle nuove misure appare chiaro: da un lato, ridurre le strade per poter andare prima in pensione, per contenere la spesa previdenziale; dall’altro, incentivare l’iscrizione ai fondi pensione e far aumentare le risorse investite. Per quanto riguarda i requisiti pensionistici per il 2026, una novità «annunciata» è la cancellazione di Quota 103 e di Opzione Donna: due misure che, complici le scorse riforme, erano ormai diventate residuali e sempre meno usate. Da quest’anno non saranno più in vigore. Una novità «a sorpresa» è invece la cancellazione del cosiddetto «ponte tra le previdenze», dopo appena un anno dalla sua creazione. Si trattava della possibilità di sfruttare le risorse maturate presso il proprio fondo pensione per poter uscire prima dal lavoro grazie al requisito di pensione anticipata contributiva, riservato a chi ha iniziato a lavorare dal 1996 in poi. Da quest’anno, la previdenza complementare tornerà a non influenzare più le regole della previdenza pubblica
Tra le novità della riforma 2026 ce n’è una che riguarda l’aspetto forse più noto della previdenza integrativa: la possibilità di dedurre i versamenti volontari nei fondi pensione. Dedurre significa, in parole semplici, pagare meno tasse. Sulle somme che investiamo nel nostro futuro pensionistico attraverso i fondi pensione, infatti, non si pagano imposte, perché ciò che versiamo viene sottratto dalla nostra base imponibile. Più elevato è il nostro reddito, maggiore è l’aliquota marginale Irpef, maggiore è il guadagno. A partire dal 2026, il tetto massimo di deducibilità sale da 5.164 euro (i vecchi 10 milioni di lire) a 5.300 all’anno. Nei casi simulati nella tabella, il vantaggio è quantificabile tra i 138 e i 2.270 euro all’anno, in funzione del proprio reddito e del versamento mensile nel fondo pensione. Ricordiamo che per poter beneficiare della deducibilità bisogna avere la cosiddetta «capienza fiscale», cioè avere un reddito imponibile dal quale dedurre quanto è stato versato
Il 2026 porta grandi novità per aziende e lavoratori in tema di Trattamento di fine rapporto. La prima novità riguarda il meccanismo del silenzio-assenso: fino al 2025 un neo-assunto aveva 6 mesi di tempo per esprimersi sulla destinazione del proprio Tfr. Da quest’anno il nuovo meccanismo di adesione automatica ha ridotto a 60 giorni il periodo per esprimere la propria contrarietà all’automatico conferimento del Tfr a un fondo pensione. Inoltre, per chi resta «in silenzio» e viene iscritto «d’ufficio», la linea di investimento predefinita non sarà più quella con il rischio più basso, ma dovrà essere coerente con l’età del lavoratore, secondo una logica life-cycle: quindi con una maggiore quota di investimenti azionari all’inizio per sfruttare l’effetto mercati nel lungo periodo. Ci sono ancora alcuni dettagli da chiarire , ma la direzione sembra chiara: aumentare la quota di dipendenti che usino il Tfr per integrare il proprio assegno di base
la previdenza complementare nasce per dare una rendita vitalizia sulla quale poter contare per tutta la vita, a integrazione dell’assegno pensionistico di base. In questa «missione» dei fondi pensione risiede però una potenziale debolezza: la difficoltà, per un cittadino, di apprezzare il concetto di rendita vitalizia. Uno dei pensieri più ricorrenti riguarda le conseguenze di una premorienza: che cosa accadrebbe alle rendite non godute? Salvo che la rendita del fondo pensione abbia una componente di reversibilità, quelle quote andrebbero perse. La riforma interviene proprio su questo punto. La prima modifica è su una delle tre modalità attualmente previste per riscuotere, al momento della pensione, quanto maturato: fino al 2025, oltre al 100% in rendita (poco usato), esisteva il 100% in capitale, ma solo se le somme accumulate non superano certe soglie, oppure una via di mezzo con il 50% in capitale e il 50% in rendita. Da quest’anno, la via intermedia diventa del 60% in capitale e del 40% in rendita. Ma la vera novità riguarda, dal 1° luglio 2026, l’introduzione di due nuove tipologie di rendita che «risolvono» il tema del passaggio generazionale. La prima si chiama «rendita a durata definita», basata sull’attesa di vita: se la longevità attesa fosse di 21 anni, si riceverebbe quanto è stato maturato in 21 rendite annuali: in caso di premorienza, le quote non godute andrebbero agli eredi.

Le tensioni geopolitiche, l’aumento della spesa pubblica e i deficit crescenti stanno esercitando una pressione costante sulla parte lunga della curva dei tassi. In Europa pesano il riarmo e la necessità di finanziare nuove infrastrutture. Negli Stati Uniti il conto è ancora più netto: servono risorse per sostenere la crescita e per pagare interessi su un debito che ormai costa più della difesa. In questo quadro anche l’Italia si avvicina alla fine di un “bonus” che in molti hanno dato per scontato: quello di poter stipulare mutui a tassi quasi tedeschi. Per anni, grazie all’euro, le famiglie italiane hanno potuto agganciarsi agli Eurirs, che riflettono da vicino i rendimenti del Bund, beneficiando di condizioni che storicamente non appartenevano al nostro Dna finanziario. Quel vantaggio oggi si sta erodendo.  Il tema è anche sociale, oltreché finanziario. Perché se i tassi salgono e gli stipendi non corrono, l’equazione smette di funzionare. Dal 2010 al 2024 i redditi reali degli italiani sono aumentati di appena un punto percentuale. Un’onta macroeconomica nascosta dai tassi bassi.
In 25 anni i reati presupposto che fanno scattare la responsabilità degli enti solo saliti da 15 a oltre 200. Introdotto nel 2001, il Dlgs 231 prevedeva infatti un gruppo limitato e omogeneo di reati, tutti dolosi , inseriti nel Codice penale e incentrati sul rapporto tra impresa e Pa. Oggi, dopo un quarto di secolo, il catalogo dei reati – che dal 2007 comprende anche delitti colposi – si dipana invece per 26 articoli e, anche se ci si limita alle fattispecie espressamente tipizzate, escludendo rinvii aperti (come per i delitti di terrorismo) e clausole elastiche (come in materia di criminalità organizzata), l’inventario conduce a più di 200 fattispecie.
La riforma della Corte dei conti impone che «chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave» (il nuovo articolo 1, comma 4-bis della legge 20/1994). Se per le Pa il quadro è sufficientemente chiaro, con la conseguente necessità per gli enti di fare un quadro il più completo di quali soggetti risultino soggetti all’obbligo, non altrettanto appaiono delineati gli effetti per il settore pubblico allargato, che si compone di enti appartenenti alla Pa e soggetti extra Pa, enti che pur avendo una connotazione giuridica privatistica, ad esempio società per azioni, comunque risentono del controllo pubblico tramite la partecipazione al loro capitale. Il nuovo vincolo andrà anche valutato alla luce del divieto per il datore di lavoro di addossarsi le spese per le polizze relative alle responsabilità erariali, interpretando e cercando di definirne il perimetro (articolo 3, comma 59, legge 244/2007).