E’ stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 dicembre 2025 il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, che modifica in particolare il Codice del consumo, il TUB e il Codice delle assicurazioni private. La direttiva (UE) 2023/2673 prevede che i paesi Ue adottino e pubblichino entro il 19 dicembre 2025 i provvedimenti attuativi, che si applicheranno dal 19 giugno 2026. Vengono inseriti in particolare nuovi obblighi informativi e il diritto di recesso facilitato, oltre al divieto di ricorrere ai dark pattern.
Il decreto legislativo inserisce una nuova sezione (n. II-bis) nel capo I del titolo III della parte III del codice del consumo (dlgs 206/2005). Riguardo alla disciplina dei contratti in parola, viene inserito nel codice del consumo il nuovo articolo 59-quater, che si riferisce agli obblighi di informazione al consumatore nel corso delle trattative e prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta.
Devono essere fornite informazioni relative all’operatore: identità e attività principale; indirizzo di stabilimento e contatti che devono consentire di raggiungere rapidamente l’operatore e di intrattenere corrispondenza scritta su supporto durevole; contatti per i reclami; estremi di iscrizione in registri, se sussistenti; informazioni e i contatti dell’autorità di controllo competente qualora l’attività sia soggetta ad autorizzazione.
Anche il servizio offerto deve contenere dettagliate informazioni (su supporto durevole e di facile lettura): principali caratteristiche; prezzo totale dovuto dal consumatore e, se il prezzo non sia esattamente predeterminabile, la base di calcolo per verificarlo; eventuali costi aggiunti per ritardato o mancato pagamento; se il servizio sia stato personalizzato sulla base di un processo automatizzato; se il prodotto sia in relazione con altri strumenti che implichino taluni rischi, avvisando altresì, se del caso, che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elemento indicativo sui risultati futuri; l’esistenza eventuale di imposte o oneri pagati dall’operatore economico e non imposti dal medesimo; eventuali limiti temporali di validità delle informazioni, comprese quelle sull’operatore economico; modalità di pagamento e di esecuzione; eventuali costi aggiuntivi relativi alle comunicazioni a distanza; eventuali fattori sociali o ambientali connessi al servizio; le informazioni (durata, condizioni, costi) sul diritto di recesso, se previsto; la durata minima, in caso di contratti permanenti o ricorrenti; diritti di recesso o risoluzione delle parti e le informazioni pratiche per esercitare il diritto di recesso; qualsiasi clausola contrattuale concernente la legislazione applicabile; la lingua o le lingue utilizzate; la sussistenza della possibilità di ricorrere a meccanismi stragiudiziali di reclamo; l’esistenza di fondi di garanzia o altre forme di indennizzo.
L’articolo in esame aggiunge che, quando le informazioni sono fornite con meno di un giorno di anticipo rispetto ai vincoli nei confronti del consumatore, quest’ultimo deve ricevere un promemoria sulle facoltà di recesso.
Viene normata anche la stratificazione delle informazioni: l’operatore può stratificare le informazioni, ma senza mettere in secondo piano le informazioni fondamentali, ad esempio sull’identità e attività dell’operatore economico, sulle principali caratteristiche del servizio e sul suo prezzo totale, sull’indicazione delle imposte nonché le informazioni sul diritto di recesso. Deve inoltre essere garantita la possibilità di visionare tutte le informazioni precontrattuali prima della conclusione del contratto a distanza.
Riguardo al diritto di recesso (nuovo articolo 59-octies del codice del consumo) ci sono delle distinzioni: potrà essere esercitato senza penali e senza indicazioni del motivo entro 14 giorni, mentre il termine aumenta a 30 giorni per i contratti relativi a forme pensionistiche complementari e le assicurazioni vita. Se però il consumatore non ha ricevuto le prescritte informazioni sul diritto di recesso, il diritto non ha scadenza.
Il nuovo articolo 59-novies riguarda i pagamenti effettuati prima del recesso: il consumatore può essere tenuto a pagare, senza indebito ritardo, solo l’importo del servizio effettivamente prestato dall’operatore economico. Nulla è dovuto in caso di recesso da contratti di assicurazione, così come non sono dovuti pagamenti se il consumatore non è stato informato dell’importo dovuto o se l’operatore economico ha avviato l’esecuzione del contratto prima della scadenza applicabile per il diritto di recesso. Anche per le polizze assicurative a breve termine con scadenza inferiore al mese (in particolare assicurazioni viaggi o bagagli) non si applica il diritto di recesso.
L’articolo 59-decies del Codice del consumo introduce un vero e proprio diritto del consumatore a ottenere spiegazioni umane adeguate prima di concludere un contratto a distanza. Tali chiarimenti devono coprire informazioni precontrattuali, caratteristiche essenziali (inclusi i servizi accessori) ed effetti concreti del contratto, anche in caso di mancato o ritardato pagamento. Quando l’operatore utilizza strumenti online, il consumatore ha diritto di chiedere e ottenere l’intervento di una persona fisica, nella stessa lingua delle informazioni, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, anche dopo la conclusione del contratto. Per casi giustificati si indicano, a titolo esemplificativo, il rinnovo del contratto, situazioni di particolare difficoltà del consumatore o la necessità di ulteriori spiegazioni sulle condizioni contrattuali.
Altra importante novità è che il recesso dai contratti online deve essere fattibile digitalmente e in maniera semplice e intuibile (nuovo articolo 54-bis del codice del consumo): il consumatore deve avere la possibilità di recedere tramite un pulsante virtuale, che gli consente di inviare una dichiarazione di recesso online, informando l’operatore economico della sua decisione.
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