L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE PER LE IMPRESE E PER GLI INTERMEDIARI

Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 380– Dicembre

obblighi informativi

Ritorno su un tema che ritengo molto importante per la tutela dell’assicurato e di conseguenza per gli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari.

Nei portafogli polizze delle imprese sono presenti in grande  quantità contratti assicurativi ormai datati che si potrebbero definire e qualificare come “non adeguati”.

Mi riferisco alle polizze obsolete, cioè quelle:
• che non rispondono più alle esigenze attuali del mercato e  degli assicurati
• con condizioni meno performanti rispetto alle offerte più  recenti.
• che non sono più commercializzate, ma sono ancora in vigore  per chi le ha sottoscritte.

Sono contratti che si rinnovano annualmente, spesso senza alcun  intervento da parte degli operatori: compagnie e distributori. Si tratta di un fenomeno che conferma ulteriormente l’arretratezza del sistema assicurativo del nostro paese.

Le polizze, infatti, dovrebbero essere modificate di frequente  in relazione al ciclo di vita degli assicurati, siano essi persone fisiche o aziende, adattandosi così ai cambiamenti che avvengono nel corso del tempo.
Provo ad esaminare questo fenomeno dal punto di vista sia delle  imprese che degli intermediari.

Le esigenze delle compagnie

Le imprese immettono sul mercato i loro prodotti assicurativi  per rispondere alle esigenze di identificati mercati di riferimento, come disposto dalla nuova disciplina POG.

Nel tempo cambiano le caratteristiche e/o le esigenze degli assicurati e si modificano le situazioni socioeconomiche e normative in cui operano le garanzie contrattuali.
I contratti devono perciò essere  adattati alle mutate esigenze degli  assicurati e del loro contesto sociale  ed economico.

È significativa – ad esempio – l’attuale necessità per le imprese di elevare  i tassi, le franchigie e gli scoperti per  i danni causati dalla grandine e da  eventi naturali.

Il cambiamento del clima ha infatti prodotto un peggioramento del rapporto sinistri-premi (loss ratio): si  tratta di una situazione oggettiva da  attenzionare, che induce le imprese  ad un’estesa attività di sostituzione  dei contratti.

I prodotti di nuova generazione però  prevedono quasi sempre condizioni  e garanzie assicurative meno favorevoli per il cliente rispetto a quelle  prestate con le polizze precedenti.

In questi casi la sostituzione di un contratto  porta vantaggi, di prezzo e di condizioni, solo  alle imprese, quasi mai agli assicurati.

Gli obblighi degli intermediari

Per quanto esposto gli intermediari si trovano a  dover gestire forzatamente una situazione sgradevole: la richiesta delle compagnie di sostituire  le polizze alla scadenza annuale con altre con clausole più penalizzanti per l’assicurato.
In alternativa i contratti verranno successivamente disdettati.

Ricordo che gli intermediari operano in un “mercato aperto”: i broker e gli agenti plurimandatari  possono reperire polizze alternative per cercare di  mantenere inalterati i vantaggi acquisiti dagli assicurati con polizze precedentemente sottoscritte.

Anche gli agenti monomandatari possono offrire  ai loro clienti prodotti diversi attraverso la collaborazione orizzontale, ormai molto diffusa. Quando viene lanciata una campagna di sostituzione massiva di contratti, le imprese di solito  offrono compensi aggiuntivi per agevolare l’operazione attraverso incentivi.

Ci sono però obblighi precisi per la tutela degli  assicurati e gli intermediari devono evitare conflitti di interesse.
Nel Codice delle assicurazioni, infatti, l’articolo  119 bis recita: “I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onesta, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti”.

Tralascio, per non tediare il lettore, di citare alcuni  articoli del Regolamento IVASS 40/2018 che attua,  ampliandolo ulteriormente, quello del CAP che definisce in modo preciso le regole di comportamento  a cui l’intermediario si deve attenere nell’offerta del  prodotto assicurativo “illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura  ed ogni altro elemento utile a consentirgli (al contraente) di prendere una decisione informata”.

Solo così è possibile da parte dell’intermediario  certificare al cliente la coerenza o l’adeguatezza del  contratto prima della sua conclusione. Come si coniuga, quindi, questo obbligo con  la realtà di tutti i giorni, ove l’intermediario è  stretto tra le esigenze della compagnia e il dovere di tutela dell’assicurato e dei suoi interessi?

La normativa stessa ci fornisce la risposta: attraverso il questionario “demand and needs” è possibile far prendere atto al contraente delle nuove  condizioni di polizza “in peius”.

Qualora il nuovo contratto si concluda senza una  esplicita accettazione delle mutate condizioni rispetto a quelle del contratto sostituito, l’intermediario potrebbe essere chiamato a rispondere,  in caso di sinistro, della differenza di indennizzo  calcolato in base a nuove clausole.

Una possibile soluzione (ma dovrebbe intervenire l’IVASS)

Il processo di sostituzione di prodotti obsoleti o  non adeguati alle mutate condizioni climatiche o  di mercato ha subito un’accelerazione importante  negli ultimi anni e ha causato un rinnovamento  dei “listini prodotti” di quasi tutte le imprese del  mercato.

È auspicabile che l’IVASS intervenga su questo  fenomeno emanando un provvedimento per definire nuove regole in grado di tutelare effettivamente l’assicurato senza compromettere l’esito della  consulenza che il distributore (agente o broker) deve  prestare al cliente nella sua attività di intermediazione.

Si potrebbe, ad esempio, estendere anche ai rami  danni la normativa di cui all’art.19 del Regolamento 41: “Trasformazione di contratto del ramo  vita”, che si applica a tutti i contratti dei rami vita.

Si tratta di una regola molto semplice, che permette al cliente di avere informazioni chiare e  dettagliate direttamente dall’impresa, che si assume così la responsabilità della comunicazione  e dell’iniziativa di sostituzione del prodotto.

Queste informazioni dovrebbero essere inviate  dall’impresa al cliente in forma scritta con un certo  anticipo per permettergli di fare una scelta ragionata.

L’articolo prescrive attualmente che: “In ogni operazione (omissis) che comporta la sostituzione delle garanzie e delle condizioni di un contratto  esistente (del ramo vita), attuata anche mediante la  predisposizione di appendici contrattuali (omissis) l’impresa fornisce al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da consentirgli  di confrontare le caratteristiche delle garanzie e  delle condizioni preesistenti con le nuove garanzie e condizioni, evidenziando, in particolare,  le garanzie e gli eventuali benefici (omissis) a cui  rinuncia a seguito dell’operazione. (omissis) L’impresa consegna al contraente l’informativa standardizzata”.
(vedi il prospetto sottostante)

Conclusione

Qualora questo obbligo per le imprese, per ora previsto esclusivamente per la sostituzione di contratti  del ramo vita, fosse esteso anche ai rami danni sarebbe molto utile all’attività degli intermediari.

Si tratta, in altre parole, di trasferire un obbligo informativo dall’intermediario all’impresa, che sarebbe  probabilmente anche più  cauta nelle azioni commerciali finalizzate alla sostituzione  di intere linee di prodotti  per evitare rilevanti perdite  di portafoglio conseguenti ad  una maggiore consapevolezza  da parte degli assicurati.

Inoltre, se in caso di sostituzione  di un contratto il confronto tra  le diverse condizioni di prezzo  e di prestazioni diventasse un  obbligo di comunicazione a  carico delle compagnie anche  per i rami danni, solleverebbe  gli intermediari – già gravati da numerosissime  incombenze gestionali e regolamentari – da un  onere non indifferente e da una responsabilità incombente.


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