GIURISPRUDENZA

Autore: Laura Opilio e Gerardo Granato
ASSINEWS 380– Dicembre 2025

La Suprema Corte sui canoni ermeneutici del contratto assicurativo

Con l’ordinanza n. 21828 del 29 luglio 2025, la terza sezione  civile della Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale in tema di interpretazione del contratto assicurativo.

Il caso

Il caso è nato da una controversia in materia di responsabilità professionale, originata da un contratto d’appalto per la ristrutturazione della facciata di un immobile condominiale.

Il condominio, contestando vizi nell’esecuzione delle opere, riteneva responsabile (tra gli altri) l’ingegnere incarico della direzione dei lavori. Il professionista convenuto, nel costituirsi in giudizio, chiamava  la propria compagnia assicurativa, ai fini della manleva in caso di accoglimento delle domande attoree.

La compagnia eccepiva l’inoperatività della copertura assicurativa  in forza dell’espressa esclusione, prevista nel frontespizio di polizza, per gli specifici danni alle opere lamentati da parte attrice.
La polizza, infatti, alla pagina 10 delle condizioni generali, prevedeva due tipologie di copertura, una più ampia e l’altra più ristretta.

In particolare, veniva prevista la possibilità di escludere o ricomprendere la copertura anche per casi di responsabilità per danni alle opere oggetto di direzione dei lavori, a seconda “della  opzione dell’Assicurato riportata sul frontespizio di polizza”.

Nel frontespizio veniva quindi riportato: Tipo di copertura: (A)  escluso danno all’opera”. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, la compagnia, come detto, eccepiva l’inoperatività della copertura.

Le decisioni di primo e secondo grado

Prima il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello hanno accolto le ragioni del condominio, nonché la domanda di manleva formulata dall’assicurato.

In particolare, quanto a quest’ultima domanda, la Corte d’Appello, avuto riguardo alle clausole del contratto assicurativo, ha ritenuto efficace la deroga all’esclusione relativa ai danni alle opere oggetto di direzione dei lavori, contenuta nelle condizioni generali di polizza.

Il ricorso in Cassazione

La compagnia assicurativa ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello. Il principale motivo di ricorso  (poi ritenuto fondato, come vedremo, dalla Suprema Corte) ha  riguardato la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.).

In particolare, la compagnia ha evidenziato come, sebbene le condizioni generali del contratto contenessero una deroga all’esclusione di copertura della responsabilità civile dell’assicurato con riferimento ai danni alle opere oggetto della direzione dei lavori, tuttavia tale deroga era da ritenersi operante solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza.

Tale ultima circostanza, come sottolineato dalla compagnia, non ricorreva nel caso di specie, essendo chiaramente riportato quanto segue nel frontespizio della polizza: “Tipo di copertura: (A) escluso danno all’opera”.

In altre parole, a detta della terza chiamata, tale dicitura costituiva un’esplicita manifestazione della volontà delle parti, anche considerato il rinvio operato dalla deroga prevista dalle stesse condizioni generali di polizza – su cui la Corte d’Appello aveva fondato la propria decisione – che consentivano la scelta tra due tipologie di copertura diverse, una di maggiore estensione rispetto all’altra.

L’ordinanza della terza sezione civile

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della compagnia, cassando la sentenza impugnata e rigettando quindi nel merito la domanda di manleva avanzata dall’assicurato, con condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell’assicurazione.

La terza sezione civile ha precisato, in primo luogo, che il frontespizio di polizza costituisce prova scritta, tanto con riferimento al tipo quanto all’estensione della copertura, ai sensi dell’art. 1888 c.c. (in tema di prova del contratto assicurativo).

Passando, quindi, all’interpretazione del contratto assicurativo, ritenendo di dover decidere la questione alla luce dell’art. 1362 c.c., con particolare riguardo all’implicita prescrizione codicistica in merito al senso letterale delle parole, la Suprema Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, la polizza non lasciasse alcun margine di ambiguità in merito all’operatività o meno della copertura.

In altre parole, non vi era alcun contrasto o contraddizione in seno alle condizioni generali della polizza, prevedendo esse stesse l’estensione di garanzia alla sola condizione di un espresso richiamo nel frontespizio.

Conclusioni e commento sulla decisione della Suprema Corte

Dalla decisione in esame, possono anzitutto desumersi i seguenti aspetti, che assumono una importante rilevanza pratica:
• il frontespizio non può e non deve considerarsi alla stregua di un mero riepilogo del contratto assicurativo, ma come documento che costituisce parte integrante dello stesso;
• in taluni casi, come quello portato all’attenzione della Suprema Corte, le condizioni generali, nel rinviare al frontespizio di polizza per l’individuazione della tipologia di copertura, attribuiscono a quest’ultimo un valore dirimente nell’analisi e interpretazione della volontà contrattuale.

La Corte di cassazione ha dunque riaffermato un principio già noto (si veda sul punto Cass. n.  3288/2022; Cass. 13399/2005) ma spesso disatteso nella prassi.

Si fa riferimento, in particolare, al rapporto “gerarchico” tra documenti tipici del contratto assicurativo, da interpretare e risolvere alla luce del criterio di cui all’1362 c.c., tenendo a mente che il frontespizio non ha, come detto, una funzione meramente descrittiva o grafica, ma rappresenta anch’esso la sede della volontà negoziale delle parti, riportando spesso le coperture personalizzate scelte dall’assicurato.

Peraltro, quanto appena detto assume ancor più valore se solo si considera che le condizioni generali, per loro natura, sono tendenzialmente standardizzate.

Il frontespizio, in altre parole, quale pattuizione specifica, assume un ruolo centrale nel rendere le clausole comuni maggiormente aderenti alle intese delle parti.

Implicazioni per il mercato assicurativo

L’ordinanza della Suprema Corte rappresenta un  (ulteriore) importante precedente in materia di interpretazione dei contratti assicurativi.
Dalla pronuncia della terza sezione ne deriva un  rafforzamento e una maggiore tutela della chiarezza nei rapporti tra compagnie ed assicurati, spesso oggetto di pronunce volte ad interpretare in maniera eccessivamente estensiva i contratti assicurativi, in senso favorevole a questi ultimi.

Allo stesso tempo, la decisione in commento costituisce anche un chiaro invito agli operatori del mercato affinché la redazione dei documenti assicurativi avvenga nella maniera più chiara e trasparente possibile, nonché quanto più in coerenza con le condizioni generali della polizza, anche al fine di evitare inutili contenziosi.


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