RISK ASSESMENT E ADEGUATEZZA

Autore: Elio Marchetti, Claudio Perrella
ASSINEWS 379 – Novembre 2025

Introduzione

La responsabilità degli amministratori rappresenta, da sempre, uno dei nodi più delicati del diritto societario, in quanto espressione del bilanciamento tra libertà di iniziativa imprenditoriale e tutela degli interessi coinvolti nella vita della società. Se da un lato l’autonomia gestionale costituisce condizione imprescindibile per garantire efficienza e rapidità decisionale, dall’altro e necessario predisporre strumenti che assicurino il rispetto dei doveri legali e statutari e la protezione del patrimonio sociale e dei terzi. Il legislatore ha costruito un sistema articolato, nel quale convivono norme comuni a tutte le società di capitali e disposizioni peculiari alle diverse tipologie societarie, come le società per azioni e le società a responsabilità limitata.

In particolare, l’art. 2476 c.c. si pone come fulcro della disciplina relativa alle S.r.l., introducendo un meccanismo di responsabilità che, per la sua ampiezza applicativa, ha assunto nel tempo una centralità sempre maggiore anche nelle dinamiche delle società consortili. A tale impianto normativo si affiancano sviluppi giurisprudenziali e dottrinali che hanno progressivamente precisato i confini delle diverse azioni di responsabilità, nonché l’incidenza degli obblighi organizzativi introdotti dal Codice della crisi d’impresa. In questo contesto, assume rilievo anche il rapporto con la contrattualistica assicurativa, in particolare con le polizze D&O, le quali, pur nascendo come strumenti di protezione, pongono questioni specifiche legate alla definizione di “assicurato” e alle esclusioni di copertura. L’analisi che segue si propone dunque di offrire una ricostruzione sistematica di tali profili, con particolare attenzione alle peculiarità delle SCARL, nelle quali la sovrapposizione tra organi sociali e soci rende più complessa l’attivazione dell’azione sociale di responsabilità e impone soluzioni capaci di preservare l’effettività della tutela.

La responsabilità degli amministratori tra azione sociale e adeguatezza degli assetti organizzativi

La disciplina della responsabilità degli amministratori si articola in un complesso quadro normativo che trova fondamento, tra gli altri, negli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394 e 2476 c.c., applicabili rispettivamente alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata. Tali disposizioni, lette congiuntamente, delineano un sistema in cui gli amministratori rispondono per inadempimento ai doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, con obblighi che spaziano dalla diligenza gestoria alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

L’azione sociale di responsabilità ex ar t. 2476 c.c.

L’art. 2476 c.c. rappresenta la norma cardine in materia di responsabilità degli amministratori di S.r.l. Esso attribuisce alla società, e dunque alla collettività dei soci, il potere di reagire contro condotte gestorie pregiudizievoli mediante l’azione sociale di responsabilità. Tale azione ha natura tipicamente risarcitoria e mira a reintegrare il patrimonio sociale leso dall’illecito amministrativo. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l’azione sociale, pur muovendo dall’interesse del singolo socio, conserva carattere eminentemente collettivo e patrimoniale, essendo destinata a tutelare la società nel suo complesso1.

Azione sociale ed azione individuale del socio

Accanto all’azione sociale, la disciplina contempla l’azione individuale del singolo socio2, finalizzata a ottenere il risarcimento del danno diretto subito dal socio medesimo in conseguenza di atti dolosi o colposi dell’amministratore. La distinzione tra le due azioni e stata più volte ribadita dalla giurisprudenza, evidenziando che mentre la prima tutela il patrimonio sociale3, la seconda si rivolge a un danno immediato e diretto nella sfera giuridica del socio.

L’adeguatezza degli assetti organizzativi nella valutazione della diligenza degli amministratori

Un tema di crescente attenzione, anche in relazione alla riforma introdotta dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), riguarda l’obbligo degli amministratori di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Nel caso di società consortile a responsabilità limitata (SCARL), la questione si pone in termini peculiari: occorre distinguere se la società operi quale mero contenitore formale (strumento di coordinamento e partecipazione a gare) ovvero come vera e propria società operativa. Solo in quest’ultima ipotesi la verifica dell’adeguatezza degli assetti assume rilievo pregnante ai fini della valutazione della diligenza degli amministratori o dell’organo gestorio. Sul punto, la giurisprudenza4 di merito ha sottolineato che la mancata adozione di assetti idonei può integrare inadempimento rilevante ai fini dell’azione sociale di responsabilità. In tali pronunce si ribadisce che l’obbligo organizzativo non e un mero adempimento formale, ma costituisce parametro sostanziale di diligenza e correttezza nella gestione.

La definizione di assicurato

Le polizze di responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci (c.d. Directors and Officers Liability – D&O) si configurano, nella loro struttura originaria, come contratti di assicurazione “per conto altrui”, nei quali il contraente e l’impresa che sottoscrive il contratto e l’assicurato e la persona fisica che ricopre la carica di amministratore o altra funzione di rilievo. La nozione di “assicurato” non e, tuttavia, limitata all’amministratore in senso stretto: essa può comprendere anche i componenti degli organi di controllo, i dirigenti e i dipendenti dotati di deleghe gestorie o titolari di specifiche funzioni previste dalla normativa o dallo statuto.

La definizione contrattuale dell’assicurato rappresenta un elemento centrale nella determinazione dell’ambito soggettivo della copertura assicurativa. Una formulazione ampia consente di estendere la protezione a una pluralità di figure, mentre una definizione più ristretta la limita ai soli membri del consiglio di amministrazione.

Considerata l’origine di tali polizze nei sistemi giuridici di common law, la prassi assicurativa interna ha recepito istituti tipici di quei contesti, tra cui la manleva societaria a favore degli amministratori per responsabilità connesse all’esercizio delle loro funzioni. Parte della dottrina5 ha evidenziato la possibile incompatibilità di alcune clausole contenute nelle polizze D&O con alcuni principi del diritto civile italiano. Tali previsioni, frequentemente incluse nei testi contrattuali, si rivelano di particolare interesse sotto il profilo interpretativo.

In tale quadro si inserisce la cosiddetta sezione B (o clausola B) della polizza D&O, la quale prevede che, qualora la società manlevi i propri amministratori e sia successivamente indennizzata dall’assicuratore, essa assuma la qualifica di assicurato. Tale garanzia può essere disciplinata all’interno delle Condizioni Generali di Assicurazione o, in alternativa, mediante Condizioni Particolari, con modalità applicative variabili tra gli operatori del mercato6. La giurisprudenza7 ha affermato che la delimitazione soggettiva del rischio assicurativo deve essere interpretata secondo i criteri di buona fede contrattuale e di tutela dell’affidamento (artt. 1366 e 1375 c.c.).

Di conseguenza, la sezione B deve essere coordinata con le definizioni di Assicurato, Responsabilità civile e Terzi, nonché con le clausole di esclusione e con l’informativa precontrattuale. La combinazione di tali elementi determina un elevato grado di tecnicità contrattuale, che può dar luogo a questioni applicative e contenziosi.

L’esclusione “assicurato vs assicurato” nelle polizze D&O

Una clausola frequentemente inserita nelle polizze di responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci (D&O) e la c.d. “insured vs insured exclusion”, che prevede la limitazione della copertura assicurativa per le pretese avanzate da un soggetto assicurato nei confronti di un altro soggetto parimenti assicurato.

Tale clausola risponde a un’esigenza tipica dei contratti D&O: evitare che la polizza si trasformi in uno strumento di gestione di conflitti interni agli organi societari o che venga utilizzata in modo distorto a fini collusivi. In questa prospettiva, l’esclusione opera per controversie intraorganiche, considerate estranee alla funzione tipica della copertura, la quale e volta a tutelare gli amministratori, i sindaci e gli altri soggetti assicurati per responsabilità verso la società o verso terzi. La dottrina e la prassi contrattuale hanno tuttavia osservato che un’applicazione rigida della clausola può incidere in modo significativo sull’effettività della protezione assicurativa, riducendone l’ambito operativo in situazioni di rilevante esposizione a rischio.

Per tale motivo, e frequente il ricorso a clausole correttive che limitano l’esclusione alle sole controversie tra amministratori appartenenti al medesimo livello gerarchico o comunque insorte in contesti specifici. La contrattualistica internazionale, cui quella italiana si ispira in misura crescente, evidenzia una tendenza verso forme più flessibili di disciplina della “insured vs insured exclusion”, che mirano a bilanciare l’interesse dell’assicuratore a prevenire abusi con quello degli assicurati a beneficiare di una copertura effettiva nei casi più rilevanti di responsabilità gestoria.

L’azione social e di responsabilità nelle strutture consortili: intreccio di ruoli e conflitti d’interesse

La particolare configurazione della società consortile a responsabilità limitata (SCARL) pone problemi peculiari in tema di esperibilità e gestione dell’azione sociale di responsabilità, soprattutto laddove gli amministratori coincidano con i soci stessi.

  • Amministratore unico della SCARL e rappresentanza totalitaria di un socio
    Nel caso in cui l’amministratore unico della SCARL sia, al contempo, legale rappresentante di un socio che detiene la maggioranza dei diritti di voto, si determina un evidente cortocircuito: la società e formalmente legittimata ad agire ex art. 2476 c.c., ma il potere decisionale per promuovere l’azione sociale di responsabilità si concentra in capo al medesimo soggetto contro cui dovrebbe essere indirizzata l’azione. In tale ipotesi, la giurisprudenza tende a valorizzare strumenti alternativi di tutela, quali:
    a) l’azione individuale del socio ex art. 2476, comma 7, c.c., qualora sussista un danno diretto;
    b) il ricorso all’autorità giudiziaria per la nomina di un amministratore giudiziario o di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., volto ad eliminare il conflitto di interessi e consentire l’esercizio effettivo dell’azione.
  • Amministratore unico della SCARL e socio plurisoggettivo
    Diversa e l’ipotesi in cui l’amministratore unico della SCARL sia anche legale rappresentante di un socio composto da più azionisti (ad esempio una società per azioni o una cooperativa), i quali deliberano a maggioranza l’esperimento dell’azione sociale di responsabilità. In questo caso, la deliberazione del socio collettivo potrebbe imporre al legale rappresentante (che coincide con l’amministratore convenuto) di promuovere un’azione contro se stesso. La dottrina8 ha sottolineato che in tali situazioni e imprescindibile il ricorso a un mandatario speciale o a un curatore ad acta, nominato dal giudice, per garantire la neutralità e l’effettività dell’azione.

SCARL con consiglio di amministrazione e coincidenza con i soci

Infine, quando la SCARL dispone di un consiglio di amministrazione composto da persone fisiche che sono al contempo soci o legali rappresentanti dei soci, si pone il problema della paralisi decisionale: la maggioranza del CdA potrebbe essere disincentivata a promuovere l’azione sociale di responsabilità per il timore di ricadute personali o per conflitti interni di rappresentanza. Le pronunce più recenti hanno ribadito che in tali contesti l’obbligo di predisporre assetti organizzativi adeguati9 si estende anche alla gestione dei conflitti di interessi negli organi sociali. E stato ritenuto che la mancata adozione di strumenti idonei (ad esempio la nomina di amministratori indipendenti o di un organo di controllo con effettivi poteri di impulso) possa integrare un ulteriore profilo di responsabilità.

Considerazioni conclusive

Le ipotesi descritte mostrano come la struttura consortile, soprattutto quando caratterizzata da una forte sovrapposizione tra organi gestori e soci, renda particolarmente complessa l’attivazione dell’azione di responsabilità. Da un lato, vi e il rischio che la concentrazione dei poteri impedisca l’effettività dello strumento; dall’altro, si impone un’interpretazione evolutiva della disciplina, volta a garantire che la responsabilità degli amministratori non resti solo teorica. La tendenza della giurisprudenza sembra orientata a privilegiare soluzioni di tipo funzionale, capaci di preservare il principio di effettività della tutela anche a costo di derogare alla rigidità della rappresentanza organica attraverso la nomina di organi ad hoc o di figure giudizialmente designate.


1 Si v. Cass. civ. n. 17493/2018.
2 art. 2476, comma 7, c.c.
3 Nelle S.r.l. l’Azione Sociale di Responsabilità può essere avviata anche da un singolo socio nell’interesse comune, a differenza delle Spa, dove sono previste maggioranze qualificate diverse tra società quotate e non quotate: 2,5% dei diritti di voto (o quota inferiore se statutaria) nelle prime; 20% dei diritti di voto (o quota superiore, max 33%, se statutaria) nelle seconde.
4 Si v. Tribunale di Milano, decreto del 29 febbraio 2024; Tribunale di Catania, nella pronuncia dell’8/2/2023; Tribunale di Roma, nelle sentenze del 24/9/2020 e 15/9/2020.
5 Si veda il recente articolo Polizze D&O: siamo sicuri che siano (sempre) valide?, Marco Rossetti, ASSINEWS, n. 376, luglio-agosto 2025
6 Nel successivo articolo verranno sviluppate tali casistiche
7 Si v. Cass. Civ. n. 22621 del 16/10/2020.
8 cfr. G. Ferri jr., “La responsabilità degli amministratori”, in Giur. comm., 2019
9 art. 2086 c.c.

Elio Marchetti RM consultant – ASSINEWS
Claudio Perrella Partner e avvocato Studio Legale RPLT

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