PREVIDENZA
Autore: Maria Elisa Scipioni e Alberto Cauzzi
ASSINEWS 378 – Ottobre 2025
Una scelta da compiere consapevolmente
Con questo articolo vogliamo intraprendere un percorso di approfondimento relativo al secondo pilastro del sistema pensionistico italiano, ossia quello relativo alla previdenza complementare.
Ciò che lo caratterizza da sempre è la sua adesione libera e volontaria: il lavoratore può decidere se versare o meno contributi a una forma pensionistica di secondo pilastro durante il corso della sua vita lavorativa.
Il TFR dei lavoratori dipendenti costituisce una delle fonti di finanziamento principale della previdenza complementare, insieme al contributo soggettivo e, ove previsto, dalla contrattazione collettiva nazionale, al contributo del datore di lavoro. Vediamo insieme perciò nello specifico cos’è il TFR, come si matura e la relativa disciplina normativa relativa alla sua destinazione.
Il TFR, acronimo di Trattamento di Fine Rapporto, più comunemente conosciuto come liquidazione o buonuscita, è un istituto giuridico previsto dall’art. 2120 del codice civile che consente al lavoratore subordinato di ricevere, alla cessazione di un determinato rapporto di lavoro, una somma proporzionata agli anni di servizio prestati presso l’azienda.
Il TFR è nato come una quota di retribuzione con natura differita, che in fase di accumulo rappresenta una fonte di finanziamento per l’azienda e contemporaneamente una formula di risparmio per il lavoratore.

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