Giurisprudenza

Autori: Laura Opilio e Luca Odorizzi
ASSINEWS 378 – Ottobre 2025

Nuove prospettive dopo la pronuncia della Cassazione 1469/2025

In ambito assicurativo, costituisce – quantomeno fino alla pronuncia in commento – principio consolidato quello secondo cui l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non è un’eccezione in senso stretto, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto.

Tale principio si traduce in effetti particolarmente favorevoli per l’assicuratore, in quanto l’eccezione di inoperatività, se qualificata come mera difesa (o eccezione in senso lato):

  • non è soggetta a preclusioni processuali e può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio, anche in appello1; pertanto, in caso di costituzione tardiva in giudizio, non vi è il rischio che l’eccezione sia considerata inammissibile;
  • non può formare oggetto di abbandono o rinuncia tacita; pertanto, anche se l’eccezione non espressamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, permane il potere-dovere del giudice di pronunciarsi sull’operatività della garanzia2;
  • è rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in assenza di un’espressa deduzione da parte dell’assicuratore, purché la circostanza emerga dagli atti di causa.
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1. Sulla deducibilità dell’eccezione per la prima volta in appello cfr. Cass. n.
2015/2024; Cass. n. 18742/2019; Cass. 15228/2014.
2. Cfr. Cass. n. 1967/2020
3. Orientamenti diversi si sono invece registrati con riguardo a specifiche eccezioni assicurative. Si segnala, in particolare, l’eccezione di superamento del massimale, che secondo l’orientamento maggioritario costituisce una eccezione in senso stretto e deve pertanto essere sollevata tempestivamente a pena di decadenza (Cass. n. 26247/2023; Cass. n. 16899 /2023; Cass. n. 27913/2021; Cass n. 5625 /2020; Cass. n. 1168 /2020; Cass. n. 26813/2019; Cass. n. 3173 /2016).
4. Cfr. Cass. n. 6954/2024; Cass. n. 24273/2023; Cass. n. 25510/2021; Cass. n. 9205/2021; Cass. n. 1558/2018. Il principio affermato da tali pronunce è che l’assicurato deve provare che l’evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all’indennizzo, mentre l’assicuratore deve provare che l’evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea.
5. L’esempio, non espressamente citato nella pronuncia in commento ma qui richiamato a fini esplicativi, è tratto da Cass. 24273/2023 (nonché da Cass. n. 6954/2024, che lo riprende).
6. Come sopra.
7. E non, invece, a determinare una limitazione di responsabilità dell’assicuratore. Cfr. ex multis Cass. n. 15609/2025; Cass. n. 15598/2019; conf. Cass. n. 1430/2002; Cass. n. 5158/2005; Cass. n. 12804/2006; Cass. n. 395/2007; Cass. n. 23741/2009; Cass. n. 8235/2010; Cass. n. 17783/2014.
8. Cfr. Cass. n. 1473/1998; in termini simili Cass. n. 1946/1998 e Cass. n. 12190/1998, tutte riprese poi da Cass. n. 16831/2023.

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