di Leandro Giacobbi
Il Decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito dalla legge n. 105 il 18 luglio 2025, presenta all’art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli – la seguente disposizione al termine del comma 3: “Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell’autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo”. Nella legge di conversione del 18 luglio 2025 è stato aggiunto, rispetto al testo originale del decreto, il seguente inciso dopo la parola “passeggero”: “individuato nella persona del titolare dell’autorizzazione ovvero” che rende la normativa molto più chiara e coerente con la fattispecie da disciplinare.
In seguito a questa novella normativa, il Ministero degli Interni ha ritenuto opportuno, con la Circolare dell’8 agosto 2025 n. 300/STRAD/1/000023593, informare tutte le Autorità coinvolte nei controlli che le autorizzazioni alla circolazione di prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero e che tale passeggero può essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o addetto avente un rapporto di collaborazione funzionale con lo stesso.

Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati a

Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
© Riproduzione riservata