di Leandro Giacobbi

Il Decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito dalla legge n. 105 il 18 luglio 2025, presenta all’art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli – la seguente disposizione al termine del comma 3: “Le autorizzazioni alla circolazione in prova  di  cui  al presente comma consentono il trasporto, oltre al  conducente,  di  un solo   passeggero, selezionato  tra  i   dipendenti   del titolare dell’autorizzazione o tra gli addetti titolari  di  rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo”. Nella legge di conversione del 18 luglio 2025 è stato aggiunto, rispetto al testo originale del decreto, il seguente inciso dopo la parola “passeggero”: “individuato   nella   persona   del   titolare dell’autorizzazione ovvero” che rende la normativa molto più chiara e coerente con la fattispecie da disciplinare.

In seguito a questa novella normativa, il Ministero degli Interni ha ritenuto opportuno, con la Circolare dell’8 agosto 2025 n. 300/STRAD/1/000023593, informare tutte le Autorità coinvolte nei controlli che le autorizzazioni alla circolazione di prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero e che tale passeggero può essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o addetto avente un rapporto di collaborazione funzionale con lo stesso.

Nella Circolare viene anche confermato che, qualora a bordo del veicolo non sia presente il titolare dell’autorizzazione, il suo dipendente o collaboratore continua ad avere l’obbligo di essere munito di delega dello stesso. L’intervento del legislatore era quanto mai necessario, in quanto sulle strade non era raro vedere dei veicoli con “targa prova” con più di due persone a bordo.

Nel contempo, va segnalato che né il legislatore, né il Ministero degli Interni hanno affrontato le conseguenze in ambito di assicurazione obbligatoria R.C.A. La Circolare, infatti, puntualizza che la violazione del nuovo precetto comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 98, comma 3 del Codice della Strada. Tuttavia, tale disposizione recita: “Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega”.

Ne consegue che la presenza a bordo di soggetti non autorizzati — sia nel caso di un singolo passeggero, sia di più trasportati supplementari — configuri a tutti gli effetti un utilizzo improprio del veicolo in prova, assimilabile all’“uso diverso” previsto dalla norma e dunque sanzionabile ai sensi dell’art. 98, comma 3 del C.d.S.  La naturale conseguenza è che, in caso di sinistro R.C.A., con una sanzione ex art. 98 C.d.S. per un trasportato non autorizzato supplementare, l’impresa di assicurazione della “targa prova” sembrerebbe legittimata ad agire in rivalsa per i danni liquidati ai terzi, compresi quelli inerenti al trasportato stesso.

D’altra parte, nei set informativi delle polizze R.C.A. per la guida con “targa prova” vi è, frequentemente, l’esclusione dell’operatività dell’assicurazione con riferimenti ad un suo “utilizzo irregolare” o “se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo” o formulazioni analoghe, pertanto, siamo in un ambito analogo all’”uso diverso” citato nell’art. 98, comma 3, del Codice della Strada.

La materia non è banale, in quanto sulle “targhe prova” esiste già una copiosa giurisprudenza e questa problematica andava, a nostro parere, studiata con maggiore attenzione proprio per evitare ulteriori malintesi e/o vertenze tra le imprese di assicurazione e gli assicurati. Siamo convinti che sarebbe molto penalizzante per l’assicurato equiparare tutte le violazioni all’utilizzo della “targa prova” quale potenziale fondamento per un’azione di rivalsa. Infatti, circolare con un veicolo munito di “targa prova” con quattro trasportati non è assolutamente equiparabile alla circolazione con un solo trasportato non autorizzato per una dimenticanza.

Tra l’altro, la situazione paradossale è che per una guida in stato di ebbrezza le imprese di assicurazione prevedono la rinuncia parziale o totale all’azione di rivalsa, mentre per un trasportato non autorizzato nella circolazione con “targa prova”, dato che raramente vi è la rinuncia alla rivalsa, l’assicurato potrebbe essere oggetto di un’azione da parte del proprio assicuratore. È evidente ed augurabile l’esigenza di una correzione/precisazione nell’ottica del “buon senso assicurativo”.

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